ARERA dà avvio al nuovo periodo regolatorio: approvati i documenti attuativi del MTR-3 per il quadriennio 2026-2029

Con la Determinazione del 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, ARERA compie il passo decisivo per l’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario MTR-3, aprendo ufficialmente il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento mette a disposizione degli enti locali e dei gestori l’intero set di strumenti necessari per predisporre in modo uniforme e trasparente le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari del prossimo quadriennio.

La Determinazione introduce infatti gli schemi tipo degli atti che compongono la proposta tariffaria, le modalità operative di trasmissione all’Autorità, nonché gli schemi tipo del Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA). A questi si aggiungono una serie di allegati tecnici, inclusi il tool di calcolo, la guida alla compilazione e le dichiarazioni di veridicità, che hanno l’obiettivo di uniformare la raccolta dei dati, aumentare la qualità delle informazioni trasmesse e favorire la comparabilità tra territori.

L’impianto complessivo rafforza il livello di rigore della regolazione, spingendo verso una gestione più strutturata e verificabile dei costi del servizio. Tuttavia comporta anche un maggiore impegno operativo per Comuni, enti d’ambito e gestori, chiamati a organizzarsi tempestivamente per rispettare scadenze e requisiti documentali. La qualità e la coerenza dei dati diventeranno elementi centrali, così come la capacità di tradurre gli indirizzi del MTR-3 in piani economici realistici e sostenibili.

Con la Delibera n. 480/2025, emanata in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/rif (recante l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, MTR-3), si procede alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029, completando il quadro normativo necessario affinché Comuni, gestori e affidanti possano predisporre le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari sulla base di parametri economico-finanziari definiti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Prospetto aliquote IMU 2026: aperta l’applicazione informatica

È stata aperta ai Comuni l’applicazione informatica per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU relativo all’anno d’imposta 2026, disponibile nella sezione “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, accompagnato dalle linee guida aggiornate, a partire dal 12 novembre 2025.

Durante il primo anno in cui il Prospetto è diventato obbligatorio (anno d’imposta 2025) sono emerse diverse esigenze operative. Per questo motivo è stato adottato il decreto 6 novembre 2025, che integra quello del 6 settembre 2024, che a sua volta aveva aggiornato il decreto 7 luglio 2023 sulle fattispecie IMU che consentono ai Comuni di diversificare le aliquote previste dalla legge 160/2019.

Con il decreto del 6 novembre 2025 è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce completamente il precedente. Il nuovo Allegato modifica e amplia le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno delle fattispecie già previste.

Si ricorda che, secondo l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e l’art. 1, comma 767, della legge 160/2019:

  • se il Prospetto non viene approvato e pubblicato nei termini stabiliti, restano valide le aliquote dell’anno precedente;
  • per i Comuni che non hanno approvato un Prospetto per il 2025, continuano ad applicarsi le aliquote di base, finché non approveranno e pubblicheranno il loro primo Prospetto secondo la procedura prevista.

 

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Conferimento cariche di responsabilità di uffici comunali ad assessori: Limiti e condizioni

Il Ministero dell’Interno, in merito alla possibilità, per il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare incarichi di responsabilità di area, nonché la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ad assessori componenti la giunta, nonostante la presenza, nell’organico dell’ente, di dipendenti di ruolo titolari di incarichi di elevata qualificazione, ricorda che l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 introduce una deroga speciale a tale principio, consentendo agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale possibilità è subordinata all’adozione di apposite disposizioni regolamentari e alla dimostrazione di un effettivo contenimento della spesa, da documentare annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Il Ministero richiama, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione in parola, in quanto eccezionale, va interpretata in senso restrittivo. Il TAR Liguria (sent. n. 284/2021) e il Consiglio di Stato (sent. n. 1860/2022) hanno chiarito che l’art. 53, comma 23, non è norma immediatamente precettiva, ma richiede che l’ente recepisca la deroga mediante un regolamento o una previsione statutaria.

Anche la Corte dei Conti (delibera n. 5/2018, Sezione regionale di controllo per il Lazio) ha confermato che l’affidamento di incarichi gestionali ad assessori o al sindaco è legittimo solo se previsto da un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo dell’ente e produca un effettivo risparmio di spesa.

Il Ministero dell’Interno, richiamando propri precedenti pareri, ha inoltre precisato che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali spettano ai titolari di posizione organizzativa o, oggi, di incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’art. 21 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Ne consegue che il ricorso alla deroga prevista dall’art. 53, comma 23, è ammissibile solo in via residuale, quando non sia possibile affidare la responsabilità a personale interno con adeguata qualifica, e solo qualora l’operazione determini un effettivo contenimento della spesa.

Alla luce di tali premesse, il Ministero conclude che, nel caso esaminato, la motivazione addotta, consistente nel “carico di lavoro elevato” dei dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione, non appare sufficiente a giustificare l’attribuzione a membri della giunta degli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e di RPCT. La deroga può trovare applicazione solo in presenza di una comprovata carenza di competenze professionali interne, adeguatamente motivata e formalizzata attraverso gli strumenti regolamentari dell’ente.

 

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Nessun obbligo di versamento dei contributi in favore degli amministratori lavoratori parasubordinati

Il Ministero dell’Interno, con il Parere n. 25336 del 26 agosto 2025, ha chiarito che l’articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) non trova applicazione nei confronti degli amministratori che rivestano la qualifica di lavoratori parasubordinati.

Il quesito riguardava la possibilità di estendere ai lavoratori parasubordinati la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 86 TUEL, che impone agli enti locali di versare una quota forfettaria contributiva in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che ricoprono cariche elettive.

Il Ministero ha escluso tale possibilità, evidenziando che il lavoro parasubordinato rappresenta una forma ibrida tra il lavoro autonomo e quello subordinato, ma che, ai fini previdenziali e fiscali, viene assimilato al lavoro dipendente, non al lavoro autonomo.

Di conseguenza, non risulta applicabile né il comma 2 dell’art. 86 (relativo ai liberi professionisti), né il comma 1, che riguarda i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. I collaboratori coordinati e continuativi, infatti, non beneficiano del diritto all’aspettativa, né retribuita né non retribuita, e non godono delle garanzie tipiche del lavoro subordinato.

Alla luce del quadro normativo e in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Ministero conclude che l’ente locale non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori parasubordinati, i quali restano iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

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Incarichi di progettazione a titolo gratuito: ammessi solo in casi eccezionali e motivati

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio il 22 ottobre 2025, ha ribadito che non è consentito affidare incarichi di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Il richiamo si fonda sull’articolo 8, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che vieta in via generale le prestazioni d’opera intellettuale gratuite. Tale divieto mira a evitare che, nel mercato delle libere professioni, un operatore economico possa ottenere un vantaggio competitivo a discapito di altri, in particolare in vista delle successive procedure di gara per i livelli di progettazione successivi.

Il caso esaminato dall’Autorità riguarda l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. ANAC ha rilevato che, nella determinazione di affidamento, non risultano documentate le verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto incaricato. L’Autorità ha ricordato che, anche in presenza di un incarico gratuito, non possono essere disattesi i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.

Nel caso specifico, la determina non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento gratuito, né elementi tali da configurare una deroga legittima al principio generale di onerosità delle prestazioni professionali. ANAC ha preso atto della situazione di dissesto finanziario dell’Ente e delle precisazioni fornite in merito alla reale gratuità dell’incarico, ma ha sottolineato che tali circostanze non bastano, da sole, a superare il divieto.

 

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Corte dei conti: la gestione delle economie dei progetti PNRR Digitali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con la deliberazione n. 1116/2025/SRCPIE/PAR, in riscontro ad una serie di quesiti posti da un Comune, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle economie delle risorse derivanti dagli avvisi a lump sum del programma “PA Digitale 2026”.

Sotto il profilo contabile, la Corte evidenzia che il meccanismo di rendicontazione ed erogazione di tali risorse comporta due principali conseguenze:

  • le entrate non sono mai assoggettate a vincolo di cassa, perché nel momento in cui sono erogate l’ente ha già effettuato la spesa, anticipandola con risorse proprie;
  • tali entrate, inizialmente vincolate ad una specifica spesa, non lo sono più necessariamente, né per intero, una volta che l’obiettivo previsto dal Piano sia stato conseguito.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l’entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso. Resta naturalmente in facoltà dell’Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

La direttiva del Dipartimento della Trasformazione digitale, relativa alla gestione degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si limita a suggerire” e non impone obblighi giuridici: non configura quindi un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili. Tuttavia, l’Amministrazione non può semplicemente ignorare le indicazioni della direttiva: è tenuta ad agire in modo ragionevole e trasparente, motivando con chiarezza eventuali scelte diverse. In pratica, deve spiegare perché ritiene più opportuno un diverso utilizzo dei fondi, pur restando libera di farlo.

La Corte risponde positivamente alla possibilità di utilizzare le economie realizzate per il pagamento dei canoni dei servizi cloud degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.

 

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La veridicità delle previsioni di bilancio di cassa nella programmazione finanziaria degli enti locali

Nella seduta del 24 settembre u.s., la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di aggiornamento del principio contabile della programmazione guardante le previsioni di cassa, nodo centrale della programmazione finanziaria degli enti locali per favorire il rispetto dei tempi di pagamento ed evitare la formazione di ulteriori passività pregresse e i correlati oneri finanziari.

La proposta, dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e  ai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno, individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:
➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,
– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.
➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,
+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;
– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,
– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,
– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

Al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, la proposta prevede che, se il totale delle previsioni dei pagamenti non sia sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, è necessario:
– assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”
– ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.

 

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Registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione degli incentivi per funzioni tecniche

Il sistema degli incentivi tecnici, volto a remunerare il personale interno impegnato nelle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, si fonda su una logica uniforme, che prescinde dal tipo di procedura adottata o dal contratto scelto dall’ente per l’affidamento. La ratio dell’istituto è quella di riconoscere un compenso aggiuntivo per l’effettivo svolgimento di attività tecniche tipizzate dal legislatore (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica e altre funzioni analoghe), assumendo le relative responsabilità in sede di erogazione.

La disciplina contabile di riferimento, contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2), prevede un meccanismo articolato di doppia registrazione. In sintesi:

  • gli impegni di spesa per incentivi tecnici vengono inizialmente registrati a carico degli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture cui gli incentivi si riferiscono;
  • tale registrazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno di riferimento e con imputazione all’esercizio in corso;
  • viene quindi emesso il mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente registrato l’accertamento dell’entrata per pari importo.

Successivamente, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, si procede all’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui l’obbligazione verso i dipendenti diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti della spesa di personale.

È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 355/2025/PAR, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla modalità di registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione dell’incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per le concessioni, alla luce della vigente normativa. In particolare, l’Ente ha chiesto di sapere “se sia possibile per le concessioni, prevedere la registrazione dell’impegno degli incentivi tecnici ex art. 45 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a valere direttamente sugli esercizi di esigibilità della spesa, anziché imputare l’intero impegno sull’esercizio in corso di gestione nell’ambito degli stanziamenti di spesa corrente appositamente destinati a quanto in oggetto. Così facendo il mandato in quietanza di entrata a favore del titolo terzo tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, da emettere per permettere la contabilizzazione dell’incentivo fra le spese di personale, non verrebbe emesso per l’intero importo nell’anno di inserimento dell’incentivo nel fondo per il salario accessorio, ma con gradualità nei vari esercizi del bilancio in coincidenza della liquidazione dell’incentivo ai dipendenti”.

Sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture.

 

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Pubblicato il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028“.

Il documento è aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione in Parlamento.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro che aiutano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere vengono forniti anche un file excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano una guida pratica per le verifiche.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie o irregolarità che l’Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno all’Aran per l’anno 2025

È stato pubblicato il comunicato di Aran e del Ministero dell’Interno in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2025 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec: pagopa@pecpopso.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 0014858 del 31/10/2025 (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento).

Per una fattiva collaborazione istituzionale, si chiede agli enti di provvedere al pagamento del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l’anno 2025 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA.

Per eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2023 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’Aran al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

La redazione PERK SOLUTION