Contributo spese di progettazione: Modalità di trasmissione dell’istanza per l’anno 2026

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2025 sono state definite le modalità operative per la trasmissione dell’istanza volta all’ottenimento del contributo per la spesa di progettazione previsto dall’articolo 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

1. Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, tramite la Piattaforma GLF integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), a partire dal 24 novembre 2025 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2026, pena l’irricevibilità. Non possono presentare istanza gli enti locali già beneficiari del contributo nelle annualità 2024 e 2025 che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio richiamati dal comma 57, il completamento delle attività di progettazione finanziate. Per accedere alla piattaforma è necessario disporre preventivamente di un’utenza MOP attiva.

2. Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

La domanda deve contenere uno o più CUP, fino ad un massimo di tre, validi e attivi, riferiti ai livelli di progettazione individuati dall’articolo 41 del d.lgs. 36/2023.
La progettazione deve essere nuova: non sono ammesse richieste relative a progettazioni già affidate. Rientrano tra le progettazioni ammissibili anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53.È obbligatorio l’utilizzo di un CIG ordinario; non è consentito l’impiego dello smart-CIG. Dopo l’attribuzione del contributo, i dati inseriti nella domanda, incluso il CUP, non potranno essere modificati.

3. Requisiti preliminari

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l’avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2023). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

4. Assistenza e richieste di chiarimento

Per quesiti non trattati nel manuale utente GLF – annualità 2026, allegato al comunicato:

  • per problematiche tecniche GLF-MOP: utilizzare il sistema di Ticket BDAP MOP;
  • per chiarimenti sui CUP: consultare la sezione dedicata del sito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.

Il servizio di assistenza BDAP sarà disponibile fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2026. È vivamente consigliato non attendere gli ultimi giorni per l’invio delle istanze. A partire dal 2026, la creazione del CUP deve avvenire tramite gli appositi template del Sistema CUP.

5. Attribuzione del contributo

L’assegnazione avverrà nel rispetto dell’ordine di priorità indicato dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 160/2019.
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, l’attribuzione seguirà i criteri previsti dai commi 54 e 55 del medesimo articolo.

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzione tecniche per attività svolte da professionisti esterni

Le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo”; “solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto e i dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’art. 45 del d.l.gs.36/2023”.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 369/2025, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di riconoscere incentivi ai collaboratori che abbiano svolto attività di supporto alle funzioni tecniche, comprese le prestazioni rese nell’ambito di incarichi affidati a professionisti esterni. Gli incentivi possono essere legittimamente riconosciuti ai collaboratori interni, purché essi abbiano effettivamente svolto attività di supporto tecnico-amministrativo riconducibili all’elenco dell’allegato I.10. La norma è chiara e non richiede interpretazioni estensive.

Diverso è il supporto da parte del personale dell’Ente ai professionisti esterni incaricati che è ricompreso nell’ordinaria attività di servizio e che, per sua natura, non può che essere marginale: in caso contrario sarebbe vanificata la finalità della normativa sugli incentivi con duplicazione della spesa (retribuzioni dei dipendenti e compensi per attività libero professionali a soggetti esterni). E, infatti, una collaborazione di personale interno a professionisti esterni svilirebbe, pertanto, entrambe le finalità perseguite dalla legge.

In tal senso, del resto, è anche l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 – nel testo riprodotto dal Regolamento del Comune – che prevede che “le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa”, a conferma del fatto che le attività incentivabili nonché le prestazioni di supporto rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dal personale in servizio e che le attività diverse e/o ulteriori costituiscono economie di spesa.

In conclusione, la Sezione chiarisce che l’attività dei collaboratori incentivabile è esclusivamente quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici, mentre il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione rientra tra le ordinarie prestazioni lavorative e non può usufruire del beneficio di cui si discute.

A nulla rileva la presenza di un eventuale atto formale di nomina a collaborare con il professionista esterno, provvedimento idoneo a definire prestazioni e funzioni del dipendente pubblico nei rapporti con l’esterno, ma totalmente inidoneo a modificare presupposti e requisiti per l’attribuzione di compensi incentivanti.

 

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Rientrano nel limite del tetto del salario accessorio i proventi da CDS destinati al potenziamento dei servizio di PL

Le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ai sensi dell’art. 1 comma 124, della legge 207 del 2024, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Le risorse di cui all’art 208 destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale possono essere escluse dal limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 nella misura e secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 373/2025/PAR, ciò in quanto tali attività non risultano direttamente collegate a recuperi di efficienza, incrementi di entrate o risparmi di spesa attribuibili a specifiche tipologie di personale, né generano un effetto finanziariamente neutro sul bilancio.

La Sezione non ha tuttavia escluso la possibilità, astrattamente ammissibile, che l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la parte di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente. In tale scenario, l’utilizzo delle sole maggiori entrate effettivamente realizzate dal personale determinerebbe un impatto del tutto neutro sul bilancio, non comportando un incremento della spesa complessiva. Qualora tali risorse fossero finalizzate a remunerare prestazioni aggiuntive funzionali al potenziamento dei servizi di sicurezza, la fattispecie risulterebbe estranea al divieto dell’art. 23, comma 2, poiché rispettosa della sua ratio. Solo entro questi stringenti presupposti è consentita l’esclusione dal limite di spesa per gli incentivi connessi agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo dedicati alla sicurezza urbana e stradale.

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibile il Consigliere in debito con il Comune

La sospensione delle procedure esecutive derivante dall’adesione di un consigliere comunale alla definizione agevolata del proprio debito verso l’ente non è sufficiente a escludere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibile sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale a cui il Comune ha notificato atti ingiuntivi relativi al mancato pagamento di tributi locali e sanzioni amministrative.

In particolare, a seguito delle verifiche sui componenti dell’organo consiliare, è emerso che il consigliere risulta debitore per IMU, TARI e sanzioni per violazioni del codice della strada. Dopo la notifica dell’ingiunzione di pagamento, egli è stato ammesso alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse (art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 56/2023), autorizzata con delibera consiliare n. 43 del 20 luglio 2023.
Il debito è stato quindi rateizzato in 18 rate trimestrali, tutte puntualmente pagate fino a oggi.

L’art. 63, comma 1, n. 6 TUEL prevede due distinte ipotesi di incompatibilità:

  • Debito liquido ed esigibile verso il Comune o enti da esso dipendenti, con avvenuta messa in mora.
    Il debito deve essere certo, determinato nel suo ammontare, esigibile e riferito a un soggetto debitore individuato;
  • Debito liquido ed esigibile per imposte e tributi locali, con notificazione infruttuosa dell’avviso di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/1973.
    In questo caso la norma richiede espressamente la notifica dell’atto assimilabile all’avviso di mora, idoneo a consolidare l’accertamento e rendere il debito esecutivo.

Un debito è considerato “liquido ed esigibile” quando è determinato nel suo importo, è scaduto e non è soggetto a condizioni. Per i debiti tributari, la messa in mora coincide oggi con l’avviso di accertamento esecutivo, che diventa titolo per l’espropriazione forzata se non viene impugnato.

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della legge 160/2019, l’avviso di accertamento dei tributi locali contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di ricorso e diviene automaticamente titolo esecutivo. Ne consegue che il richiamo all’art. 46 nel TUEL deve oggi intendersi riferito proprio all’avviso di accertamento esecutivo non impugnato, che svolge la funzione sostanziale della “messa in mora”.

Con riguardo alla rateizzazione, tenuto conto della giurisprudenza e dei precedenti ministeriali, il Ministero chiarisce che:

  • la concessione di un piano di pagamento non estingue il debito,
  • il debito rimane tale fino al pagamento dell’ultima rata,
  • la rateizzazione non comporta novazione dell’obbligazione originaria, poiché non vi è un accordo che sostituisce il debito precedente con uno nuovo.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dilazione costituisce soltanto una modalità agevolata di pagamento che lascia immutati titolo e contenuto dell’obbligazione. La rateizzazione, pur comportando la sospensione delle procedure esecutive, non elimina la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. Il debito, infatti, permane sino al pagamento integrale del piano, e con esso permane anche il conflitto di interesse tra la funzione di consigliere comunale e la condizione di debitore dell’ente. Il Ministero ritiene pertanto che, nel caso in esame, sussista una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio portale i documenti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione da approvare entro il 31 dicembre 2025 (ex art. 20 del TUSP) nonché le schede editabili, di ausilio per compiere tali adempimenti.

La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni accessibile dal link https://portaletesoro.mef.gov.it avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2023. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2023 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.

 

La redazione PERK SOLUTION

Prestiti CDP: termine per le richieste di rimborso anticipato e riduzione

Con comunicato del 13 novembre 2025, Cassa Depositi e Prestiti informa che il termine per la presentazione delle richieste di rimborso anticipato e di riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 1° dicembre 2025. Le domande dovranno essere compilate, generate e trasmesse esclusivamente tramite il Portale dei Finanziamenti, accessibile dall’area riservata dedicata alla Pubblica Amministrazione.

In base ai Contratti di Rinegoziazione e alla Circolare CDP n. 1309 del 24 ottobre 2025, i prestiti rinegoziati nel secondo semestre 2025 non possono essere ammessi né al rimborso anticipato né alla riduzione.

Le richieste di rimborso anticipato (parziale o totale) devono essere accompagnate dalla deliberazione di Consiglio, esecutiva ai sensi di legge, che autorizza l’operazione. È possibile chiedere il rimborso anticipato – totale o parziale – dei prestiti ordinari in ammortamento e integralmente erogati alla data del 1° dicembre 2025. La delibera dovrà specificare, per ciascun mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere.

Resta confermato il pagamento della rata in scadenza al 31 dicembre 2025, tramite addebito diretto (SDD) come di consueto. Dopo la verifica della documentazione, CDP invierà a partire dal 15 dicembre 2025 una comunicazione con gli importi dovuti e le modalità operative per procedere all’estinzione. In caso di rimborso anticipato, dovranno essere versate contestualmente anche eventuali rate differite negli scorsi semestri per sospensioni connesse a eventi catastrofici o al Covid-19. Gli importi sono consultabili nell’area riservata degli Enti Locali, sezione “Altri strumenti e reportistica”, oppure tramite il Contact Center di CDP.

In relazione alla riduzione dei prestiti ordinari, le richieste dovranno essere presentate entro il 1° dicembre 2025 e la rideterminazione dei piani di ammortamento avrà effetto dal 1° gennaio 2026. I provvedimenti di riduzione saranno trasmessi agli enti nel mese di gennaio 2026.

In relazione alle variazioni post concessione previste contrattualmente per i Prestiti Flessibili, Investimenti Conto Termico e Investimenti Fondo Sviluppo e Coesione in ammortamento dal 1° gennaio 2026, si segnala il termine del 1° dicembre 2025 per trasmettere via PEC alla CDP le comunicazioni (e.g. Conversione totale o parziale, Riduzione, Estinzione senza indennizzo, eventuale esercizio delle Opzioni di passaggio a tasso fisso) per la gestione del successivo ammortamento dei prestiti.

La redazione PERK SOLUTION

Fondo piccoli comuni: pubblicato l’avviso 2025, istanze entro il 15 dicembre

Il MIT ha pubblicato l’Avviso pubblico, per l’anno 2025, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

La dotazione del Fondo per l’anno 2025 ammonta a 12 milioni di euro. I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit.gov.it a partire dalle ore 12.00 del 14 novembre 2025 e fino alle ore 12 di lunedì 15 dicembre 2025.

Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2023. Le risorse sono ripartite tra ambiti territoriali regionali e in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione degli interventi, mentre non sono considerate ammissibili richieste di finanziamento relative a strade gestite da enti diversi dal Comune richiedente e le richieste di finanziamento relative a strade comunali per le quali il Comune richiedente abbia già beneficiato di qualunque altra forma di contributo pubblico.

L’erogazione del finanziamento avviene in due soluzioni. La prima quota, pari al cinquanta per cento del finanziamento assegnato, è erogata a seguito della comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota del cinquanta per cento è erogata al Comune beneficiario solo a seguito della verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione (atto approvativo dello stato finale comprensivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione asseverata finale sottoscritta dal Responsabile del Procedimento).

Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere sono classificate sotto la voce “Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni”.

Entro 120 giorni dalla data di notifica dell’ammissione al finanziamento, il Comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento, e gli stessi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 150 giorni, fermo restando la necessità che sia garantita la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determina la revoca del finanziamento.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti commissariati per inadempimento all’obbligo di invio delle certificazioni e/o mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero dell’interno, del 5 novembre 2025, corredato dell’allegato A, recante: «Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni o che abbiano certificato il  mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati», di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in applicazione della diposizione di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024. (Vedi Comuni interessati).

Per i comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 6 giugno 2024, il Sindaco Commissario è tenuto a trasmettere a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (15.12.2025), le certificazioni non inviate. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, il Commissario dovrà procedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della certificazione, alla trasmissione a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., di apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati.

Per i Comuni che abbiano certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, il Sindaco Commissario è tenuto ad attivarsi affinché l’Ente
metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (14 gennaio 2026), il commissario trasmette
a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l’anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all’articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti: rapporti finanziari tra Unione e Comuni

Con la deliberazione n. 354/2025, con riferimento all’istanza formulata da un Sindaco, ha evidenziato che nel corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi del bilancio dell’unione di comuni, le partite debitorie e creditorie non allineate derivanti dai rapporti con gli enti partecipanti sono riconciliate in sede di rendiconto allegando un prospetto dimostrativo dei reciproci rapporti di debito e credito. I soggetti dei comuni a cui compete l’organizzazione del sistema dei controlli sui sevizi gestiti dall’unione, oltre agli amministratori presenti negli organi di governance dell’unione e direttamente coinvolti, sono individuati nel segretario dell’ente, nel direttore generale, laddove previsto, e nei responsabili dei servizi, nonché nelle unità di controllo, laddove istituite.

Nel caso di specie, l’Ente ha chiesto alla Corte dei conti un parere su diversi aspetti riguardanti i rapporti finanziari tra un Comune e l’Unione di Comuni di cui fa parte, in particolare sulla necessità di ricevere una rendicontazione analitica prima di trasferire le quote di spesa. La Sezione ricorda che l’art. 32 del Tuel prevede che gli statuti e convenzioni regolino i rapporti finanziari tra gli enti, assicurando inevitabilmente trasparenza e disponibilità reciproche delle informazioni, al fine di assicurare la conciliazione delle partite debitorie e creditorie e, dall’altro, introducendo un sistema di controllo diretto da parte dei soggetti coinvolti nella governance dell’unione anche al fine di garantire la correttezza e trasparenza delle scritture contabili ed evitare l’insorgere di discrasie tra i rispettivi bilanci dell’unione e dei Comuni aderenti.

La fase della programmazione risulta estremamente importante. È in questa fase, infatti, che è necessario individuare specifici e speculari capitoli di bilancio, attraverso i quali poter dare trasparenza ai flussi economici e finanziari reciproci. Occorre inoltre stabilire, sulla base di una attenta analisi ex ante dei costi e dei ricavi dei servizi affidati, la previsione dei fabbisogni e delle risorse che i comuni devono conferire all’unione per alimentare i diversi capitoli individuati. Il conferimento delle risorse, pur essendo il sistema di finanziamento impostato sui saldi differenziali tra entrate e uscite dei servizi, è un momento fondamentale per il funzionamento dell’unione e deve essere regolato, in termini temporali, dalle convenzioni stipulate, onde evitare tensioni finanziarie per l’unione che ovviamente non potrebbe operare senza contare sulle risorse trasferite.

Un momento fondamentale che fa capo alle relazioni tra ente locale e all’unione è il definitivo allineamento delle poste di bilancio reciproche, quale adempimento cruciale di governo della gestione finanziaria, al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio occulti o parziali insussistenze degli avanzi di amministrazione. In tal senso, le conseguenti variazioni di bilancio rappresentano lo strumento per garantire in chiave dinamica il precetto di equilibrio che comporta che esso, secondo i principi generali, deve avvenire una volta avvedutisi della carenza sopravvenuta e dimostrata di risorse previste nel bilancio. Sotto il profilo dei rapporti finanziari, è dunque il corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la sua rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi a garantire la linearità dei rapporti tra gli Enti e ad evitare l’insorgere di un contenzioso sulla conciliazione tra debiti e crediti con ripercussioni gravi sull’attendibilità dei rispettivi bilanci.

 

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Contributo progettazione definitiva ed esecutiva anno 2024: Rendicontazione e richiesta saldo contributo tramite TBEL

Con comunicato dell’11 novembre 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che dal 12 novembre 2025 gli enti locali possono utilizzare il nuovo modello informatizzato, disponibile in forma telematica all’interno del Sistema Certificazioni Enti Locali, nella sezione “AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati” per la Rendicontazione e richiesta del saldo dei contributi relativi all’annualità 2024 e seguenti.

Ogni ente beneficiario deve compilare una certificazione distinta per ciascun CUP, come previsto dal decreto 17 aprile 2024 (GU n. 98/2024), che disciplina l’erogazione dei contributi per lo sviluppo della capacità progettuale. Le risorse sono infatti liquidate in due tranche: 80% dopo la stipula del contratto di progettazione entro il 28 ottobre 2024 e il restante 20% a conclusione dell’ultimo livello progettuale finanziato e delle spese effettivamente liquidate.

Il rilascio del saldo è subordinato alla corretta registrazione in BDAP – Monitoraggio opere pubbliche, dove devono risultare in verde sia la data di stipula del contratto sia la data di fine progettazione. La loro assenza impedisce la rendicontazione. Gli enti sono quindi invitati a verificare preventivamente la propria situazione BDAP, dove gli interventi sono classificati come “LB 2020_comma 51_Sviluppo capacità progettuale – anno 2024”.

Il modello si presenta già precompilato nelle sezioni anagrafiche e nei dati del contributo; l’ente dovrà inserire tutte le informazioni economico-finanziarie richieste, indicando le spese sostenute dalla data del decreto di attribuzione fino alla presentazione della certificazione. Il sistema calcola automaticamente il saldo spettante, considerando l’anticipo dell’80% e il limite massimo del 20%.

Una volta completata la compilazione, il file PDF generato deve essere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario comunale (o dal soggetto che assume entrambi i ruoli), previa corretta registrazione delle firme nella sezione “Configurazione Ente”. Il documento firmato va poi caricato sulla piattaforma TBEL per completare l’invio.

La redazione PERK SOLUTION