Il Ministero dell’Interno, in merito alla possibilità, per il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare incarichi di responsabilità di area, nonché la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ad assessori componenti la giunta, nonostante la presenza, nell’organico dell’ente, di dipendenti di ruolo titolari di incarichi di elevata qualificazione, ricorda che l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 introduce una deroga speciale a tale principio, consentendo agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale possibilità è subordinata all’adozione di apposite disposizioni regolamentari e alla dimostrazione di un effettivo contenimento della spesa, da documentare annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Il Ministero richiama, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione in parola, in quanto eccezionale, va interpretata in senso restrittivo. Il TAR Liguria (sent. n. 284/2021) e il Consiglio di Stato (sent. n. 1860/2022) hanno chiarito che l’art. 53, comma 23, non è norma immediatamente precettiva, ma richiede che l’ente recepisca la deroga mediante un regolamento o una previsione statutaria.
Anche la Corte dei Conti (delibera n. 5/2018, Sezione regionale di controllo per il Lazio) ha confermato che l’affidamento di incarichi gestionali ad assessori o al sindaco è legittimo solo se previsto da un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo dell’ente e produca un effettivo risparmio di spesa.
Il Ministero dell’Interno, richiamando propri precedenti pareri, ha inoltre precisato che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali spettano ai titolari di posizione organizzativa o, oggi, di incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’art. 21 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Ne consegue che il ricorso alla deroga prevista dall’art. 53, comma 23, è ammissibile solo in via residuale, quando non sia possibile affidare la responsabilità a personale interno con adeguata qualifica, e solo qualora l’operazione determini un effettivo contenimento della spesa.
Alla luce di tali premesse, il Ministero conclude che, nel caso esaminato, la motivazione addotta, consistente nel “carico di lavoro elevato” dei dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione, non appare sufficiente a giustificare l’attribuzione a membri della giunta degli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e di RPCT. La deroga può trovare applicazione solo in presenza di una comprovata carenza di competenze professionali interne, adeguatamente motivata e formalizzata attraverso gli strumenti regolamentari dell’ente.
La redazione PERK SOLUTION










