Sisma 2016-2017, il decreto di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati  dalle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  indicati  nell’allegato  1  e  quelli  della Regione Campania indicati nell’allegato 2. Per gli interventi già individuati, i soggetti attuatori (comuni) comunicano, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione di riferimento e al MIT. Le Regioni, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al decreto.

Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le Regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • il comune di localizzazione,
  • la denominazione dell’intervento,
  • il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
  • il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalità di copertura aggiuntiva;
  • le modalità e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al presente decreto.

La scelta degli interventi è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facoltà di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a). Ciascun progetto definitivo, per il quale è stata accertata la fattibilità tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, è approvato dalla Regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo. Le Regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui  al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dovranno vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in G.U. il decreto del MISE

È stato pubblicato in G.U. n. 227 del 12-09-2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° settembre 2020, concernente che disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (vedi nostra notizia del 7 settembre 2020). Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie siano ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo. L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale: slittamento a fine ottobre per avvio lavori

L’ANCI ha ottenuto, nel corso della Conferenza Stato-Città, l’impegno dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia a procedere al rinvio alla fine di ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500 milioni destinati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (vedi nostra notizia dell’8 settembre 2020).
Il risultato dà seguito all’azione svolta dalla stessa ANCI che aveva richiesto, già in fase di conversione del dl Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15 settembre, facendo leva sulle problematiche connesse all’emergenza Covid-19 e sulle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati. Il mancato rispetto del termine per dare avvio ai lavori avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal Ministero dell’interno per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni comunali. Una conseguenza eccessiva venendo subito dopo una fase di grandi difficoltà organizzative e operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere (Fonte Anci).

Enti in dissesto finanziario, sancita l’intesa sullo schema di decreto di riparto fondo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 10 settembre 2020, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 106-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario. È stato invece rinviato il parere, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.L. n. 104/2020, sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale.
Si ricorda che l’art. 106-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, istituisce un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il fondo è finalizzato:

  • per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
  • per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi siano stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La ripartizione delle risorse del fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenze Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Allegati:
Report della seduta

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, il DM di riparto dei 320 milioni di euro

È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Istruzione di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020. L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23.
Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anno scolastico 2020/2021, assegnate le risorse per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco definitivo relativo all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse in favore degli enti locali per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari per avvio anno scolastico 2020/2021.
L’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 stanzia, come noto, risorse ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 agosto 2020, n. 109 è stato stabilito che le risorse allo scopo destinate sono 70 milioni, di cui 29 milioni nell’anno 2020 e 41 milioni nell’anno 2021, e che le stesse siano assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico. A seguito di istruttoria con gli enti locali, con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 4 settembre 2020, n. 322 è stato approvato l’elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “8.1 affitti” e di cui, per la parte relativa ai medesimi affitti, alla voce “8.4 spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”. Il Ministero procederà alla corresponsione delle risorse, previa esibizione dei contratti di affitto o dei preventivi e della relativa congruità, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del Demanio per le relative verifiche. Nei prossimi giorni gli enti beneficiari riceveranno apposite indicazioni operative, da parte della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse. Inoltre, il Ministero dell’istruzione procederà con ulteriore decreto direttoriale all’autorizzazione delle richieste relative al noleggio di strutture temporanee, nei limiti delle ulteriori risorse disponibili.
Inoltre, a seguito di ulteriore istruttoria con gli enti locali, con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 7 settembre 2020, n. 326 è stato approvato l’elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “8.2 noleggi di strutture temporanee a uso didattico”. Al riguardo, il Ministero precisa che a fronte delle richieste pervenute, nei limiti delle risorse disponibili, sono state valutate e verificate le sole richieste di noleggio degli enti che hanno manifestato, in sede di rilevazione, un numero maggiore di studenti e, quindi, con una maggiore popolazione scolastica da allocare a seguito di emergenza Covid. Il Ministero potrà procedere alla corresponsione delle risorse, previa esibizione dei contratti di noleggio ovvero di idonei preventivi. Nei prossimi giorni gli enti beneficiari riceveranno apposite indicazioni operative da parte della Direzione Generale sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione enti locali, i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione per la Finanza locale, con comunicato dell’8 settembre 2020 precisa che gli enti beneficiari del contributo, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, individuati dalle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 dell’apposita graduatoria di cui all’allegato 2 al decreto interministeriale 31 agosto 2020, non devono inviare al Ministero alcuna comunicazione con cui si conferma l’interesse al contributo.
Tale comunicazione di conferma dovrà essere effettuata, con modalità che verranno definite nel comunicato da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020, esclusivamente dagli enti, la cui richiesta occupa la posizione a partire dalla n. 971 e seguenti, interessati allo scorrimento della graduatoria per effetto di quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le risorse finanziarie da assegnare ai progetti ammissibili per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo “500 mln.” (L. 160/2019, commi 29-37): Avvio lavori entro il 15 settembre

Scade il 15 settembre 2020 il termine di avvio dell’esecuzione dei lavori in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibili, finanziati con i contributi agli investimenti stanziati dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160/2019, commi 29-37.
Si ricorda che il comma 29 assegna ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

  • efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In applicazione del comma 30 della legge n. 160/2019, i contributi per l’anno 2020, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono stati attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020.
I contributi assegnati saranno erogati nella misura del 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione verrà revocata, in tutto o In parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Scade il 15 settembre il termine per la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio

Scade martedì 15 settembre 2020, il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di

  1. investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per effetto dell’articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:

  1. 350 milioni è l’importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 38, lett. a). Gli enti beneficiari saranno individuati entro il 15 novembre con apposito decreto del Ministero dell’interno;
  2. si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.
  3. lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).

Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal Ministero dell’interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo. Il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto entro il 28 febbraio 2021.
Le richieste che saranno presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.
Per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti dalle norme in questione e di seguito riepilogati.
La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio.
Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:

  1. 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
  2. 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  3. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo decreto di assegnazione:

  1. entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
  2. entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
  3. entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
  4. entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l’ente beneficiario del contributo si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA). Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. (Fonte IFEL).

 

 

Decreto videosorveglianza, posticipati al 15 ottobre i termini per accedere ai finanziamenti

Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse, di cui all’art. 35-quinquies, comma 1 del D.L. n. 113/2018 (legge n. 132/2018), per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020) è fissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Lo prevede un emendamento introdotto nel corso dell’esame al Senato, con l’inserimento del nuovo comma 4-quater all’art. 17.  Conseguentemente la Prefettura-UTG provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, non oltre il 31 ottobre 2020.
Il D.M. 27 maggio 202057 ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. Le risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza ammontano ad euro 17 milioni per il 2020, a 27 milioni per il 2021 e a 36 milioni dal 2022. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION