Opere abusive: dal 21 settembre online la domanda per accesso al Fondo demolizioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa comunica che, dalle ore 12,00 del 21 settembre e fino alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020, le amministrazioni comunali potranno presentare in via digitale le istanze di contributo a carico del Fondo demolizioni delle opere abusive alla pagina http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.
Il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206. La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. L’ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.
Per supporto amministrativo è possibile contattare tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 il numero 0644126248 o scrivere alla mail: fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Qualità dell’abitare: Mit firma decreto di concerto con Mef e Mibact

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il decreto per l’erogazione dei finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.
Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

  1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
  2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
  3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
  4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
  5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fusioni di comuni, il riparto definitivo del contributo straordinario anno 2020

La Direzione Centrale della Finanza locale, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato effettuato il riparto definitivo per l’anno in corso del contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del D.lgs 267/2000, per un importo complessivo di €. 83.215.724. Il riparto del contributo è avvenuto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 25 giugno 2019 (G.U. n. 152 del 1°luglio 2019). In particolare, l’entità del contributo è stata determinata applicando il criterio previsto all’articolo 2 comma 2 del decreto: …” Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità…”.
La Direzione comunica, altresì, che in data 8 settembre c.m. si è provveduto a disporre l’ulteriore erogazione del contributo in questione, sulla base delle risorse riassegnate dal MEF sul capitolo pertinente. Si ricorda che nel mese di aprile il Ministero aveva provveduto all’erogazione delle risorse spettanti nella misura del 99 per cento per l’insufficienza della cassa disponibile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sisma 2016-2017, il decreto di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati  dalle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  indicati  nell’allegato  1  e  quelli  della Regione Campania indicati nell’allegato 2. Per gli interventi già individuati, i soggetti attuatori (comuni) comunicano, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione di riferimento e al MIT. Le Regioni, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al decreto.

Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le Regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • il comune di localizzazione,
  • la denominazione dell’intervento,
  • il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
  • il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalità di copertura aggiuntiva;
  • le modalità e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al presente decreto.

La scelta degli interventi è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facoltà di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a). Ciascun progetto definitivo, per il quale è stata accertata la fattibilità tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, è approvato dalla Regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo. Le Regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui  al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dovranno vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in G.U. il decreto del MISE

È stato pubblicato in G.U. n. 227 del 12-09-2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° settembre 2020, concernente che disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (vedi nostra notizia del 7 settembre 2020). Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie siano ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo. L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale: slittamento a fine ottobre per avvio lavori

L’ANCI ha ottenuto, nel corso della Conferenza Stato-Città, l’impegno dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia a procedere al rinvio alla fine di ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500 milioni destinati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (vedi nostra notizia dell’8 settembre 2020).
Il risultato dà seguito all’azione svolta dalla stessa ANCI che aveva richiesto, già in fase di conversione del dl Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15 settembre, facendo leva sulle problematiche connesse all’emergenza Covid-19 e sulle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati. Il mancato rispetto del termine per dare avvio ai lavori avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal Ministero dell’interno per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni comunali. Una conseguenza eccessiva venendo subito dopo una fase di grandi difficoltà organizzative e operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere (Fonte Anci).

Enti in dissesto finanziario, sancita l’intesa sullo schema di decreto di riparto fondo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 10 settembre 2020, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 106-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario. È stato invece rinviato il parere, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.L. n. 104/2020, sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale.
Si ricorda che l’art. 106-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, istituisce un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il fondo è finalizzato:

  • per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
  • per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi siano stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La ripartizione delle risorse del fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenze Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Allegati:
Report della seduta

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, il DM di riparto dei 320 milioni di euro

È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Istruzione di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020. L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23.
Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anno scolastico 2020/2021, assegnate le risorse per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco definitivo relativo all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse in favore degli enti locali per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari per avvio anno scolastico 2020/2021.
L’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 stanzia, come noto, risorse ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 agosto 2020, n. 109 è stato stabilito che le risorse allo scopo destinate sono 70 milioni, di cui 29 milioni nell’anno 2020 e 41 milioni nell’anno 2021, e che le stesse siano assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico. A seguito di istruttoria con gli enti locali, con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 4 settembre 2020, n. 322 è stato approvato l’elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “8.1 affitti” e di cui, per la parte relativa ai medesimi affitti, alla voce “8.4 spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”. Il Ministero procederà alla corresponsione delle risorse, previa esibizione dei contratti di affitto o dei preventivi e della relativa congruità, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del Demanio per le relative verifiche. Nei prossimi giorni gli enti beneficiari riceveranno apposite indicazioni operative, da parte della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse. Inoltre, il Ministero dell’istruzione procederà con ulteriore decreto direttoriale all’autorizzazione delle richieste relative al noleggio di strutture temporanee, nei limiti delle ulteriori risorse disponibili.
Inoltre, a seguito di ulteriore istruttoria con gli enti locali, con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 7 settembre 2020, n. 326 è stato approvato l’elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “8.2 noleggi di strutture temporanee a uso didattico”. Al riguardo, il Ministero precisa che a fronte delle richieste pervenute, nei limiti delle risorse disponibili, sono state valutate e verificate le sole richieste di noleggio degli enti che hanno manifestato, in sede di rilevazione, un numero maggiore di studenti e, quindi, con una maggiore popolazione scolastica da allocare a seguito di emergenza Covid. Il Ministero potrà procedere alla corresponsione delle risorse, previa esibizione dei contratti di noleggio ovvero di idonei preventivi. Nei prossimi giorni gli enti beneficiari riceveranno apposite indicazioni operative da parte della Direzione Generale sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione enti locali, i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione per la Finanza locale, con comunicato dell’8 settembre 2020 precisa che gli enti beneficiari del contributo, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, individuati dalle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 dell’apposita graduatoria di cui all’allegato 2 al decreto interministeriale 31 agosto 2020, non devono inviare al Ministero alcuna comunicazione con cui si conferma l’interesse al contributo.
Tale comunicazione di conferma dovrà essere effettuata, con modalità che verranno definite nel comunicato da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020, esclusivamente dagli enti, la cui richiesta occupa la posizione a partire dalla n. 971 e seguenti, interessati allo scorrimento della graduatoria per effetto di quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le risorse finanziarie da assegnare ai progetti ammissibili per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION