Rottamazione delle cartelle: gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza

Al fine di evitare possibili disparità di trattamento dovute alla tempistica dell’istruttoria da parte del Concessionario della riscossione, gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente presenta l’istanza di definizione agevolata e non dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda vanno rimborsate o scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata. E’ quanto ha statuito la CTR del Lazio, con sentenza del 1/04/2021 N. 1783/17, che ha accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie i giudici hanno, altresì, ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nel corso del giudizio. Hanno precisato, infatti, che detto rimborso costituisce un effetto consequenziale della pronuncia, come stabilito dall’art. 68 D. Lgs. 546/1992 e non occorre, dunque, la presentazione di un’apposita istanza in tal senso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate da Canone unico patrimoniale

È stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche».
L’esenzione prevista dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, è attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, riparto del canone unico tra Comuni, Province e Città metropolitane

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento con la quale intende chiarire il riparto del canone unico di cui alla legge 160 del 2019 tra Comuni e Province (e Città metropolitane), con riferimento sia alle occupazioni realizzate su strade provinciali con mezzi pubblicitari, sia alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitati.
La nota ricorda, preliminarmente, che in base ai previgenti prelievi convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell’autorizzazione. Con riferimento ai mezzi pubblicitari su strade provinciali, tuttavia, la Provincia poteva pretendere la Tosap, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il Comune poteva pretendere l’imposta di pubblicità, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, si trattava di pubblicità effettua nel “territorio” del Comune.
Il nuovo prelievo non ha spostato la soggettività attiva da un ente all’altro. Con il nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019. Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Nel caso in cui sia richiesta l’installazione di un impianto che determini contemporaneamente sia l’occupazione di suolo pubblico provinciale che la diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:
a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, sono soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico.

L’illegittimità di una delibera TARSU non si estende a quelle degli anni successivi

L’annullamento con sentenza passata in giudicato della delibera TARSU, pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza del 15 marzo 2021, n. 7188. Ricorre, in proposito, il condiviso orientamento di legittimità, afferente a fattispecie analoga a quella in esame e, in particolare, al pagamento della TARSU richiesto dal Comune, secondo cui (Cass. n. 1979 del 2018) “non può affermarsi la nullità della delibera Tarsu afferente l’anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della delibera adottata per l’anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l’adozione della Delibera del 2010 è frutto di una nuova volontà procedimentale che si concretizza per ogni anno solare di imposta, sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti”. Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si fonda sul fatto che la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. Tale conclusione, fatta propria anche dalla giustizia amministrava, non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, dal momento che essa costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all’esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI, Intervento urgente su agevolazioni e disciplina rifiuti

“Riteniamo urgente un intervento, anche normativo, a fronte della grave situazione che si sta profilando sul sistema tariffario e fiscale del servizio rifiuti, che coinvolge in primo luogo l’esigenza di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per una robusta riduzione della Tari o della tariffa corrispettiva, in secondo luogo è altrettanto urgente assicurare stabilità e sostenibilità all’attuazione delle nuove norme che, per ciò che riguarda gli aspetti tariffari e fiscali, sono state inserite nel decreto legislativo 116 del 2020 senza la dovuta concertazione con le Autonomie locali”. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera che il Presidente dell’Anci Antonio Decaro ha inviato a Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze e a Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica. Nella lettera si esprime da parte dell’Anci forte preoccupazione sull’argomento in questione, di qui infatti la richiesta di un intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti. “Purtroppo – scrive Decaro – la Circolare del MITE diffusa nei giorni scorsi non recepisce nessuna delle istanze formulate dall’Anci in modo concorde con gli altri attori del sistema pubblico di gestione dei rifiuti, le aziende e le autorità d’ambito e trasmesse puntualmente nell’ambito del confronto intercorso” (fonte Anci).

 

Iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.
il Dipartimento chiarisce che nelle more dell’emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata – sul quale è stata raggiunta l’intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato – i soggetti interessati possano richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. All’atto dell’iscrizione, le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo, ai sensi dell’art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289 mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste dall’art. 1, comma 807 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2020, n. 1781 , per l’esercizio delle attività propedeutiche in questione, misure che sono già in vigore indipendentemente dall’emanazione del decreto di cui all’art. 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019. Ottenuta tale iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. Una volta emanato il citato decreto di cui all’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nella sezione “ad hoc” dell’albo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti ministeriali sull’applicazione del D.lgs. n. 116/2020 in materia di TARI

Con la Circolare prot. n. 37259 del 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, fornisce chiarimenti alle problematiche circa l’applicazione della TARI, di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l’emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Il documento chiarisce gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, rilevando che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.
Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, la Circolare rammenta che l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. A tal fine viene richiamato il disposto dell’art. 30 comma 5 del D. L. n. 41 del 2020, in base al quale la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno. Limitatamente al 2021, la medesima disposizione prevede che gli atti afferenti alla TARI (la tariffa, il regolamento TARI e la tariffa corrispettiva) debbano essere approvati entro il termine del 30 giugno, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti. Per gli anni successivi, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa al termine di presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.
Per quanto riguarda il periodo temporale di cinque anni, viene evidenziato che lo stesso rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni. Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando l’utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata, come esplicitato nell’ultimo periodo della disposizione appena citata, alla “possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio”, poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
Con riferimento alla tassazione delle attività industriali, il D. Lgs. 116/2020 all’articolo 1 comma 10 lett. b), ha modificato l’articolo 184 comma 3 del D. lgs. 152/2006, che definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali. Ciò comporta che:
-le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
– continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
– resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
In ordine alla possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione, si ribadisce che il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali. È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento incontrollato delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio; per cui è stata manifestata l’esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema. In proposito, bisogna osservare che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell’ordinamento interno. In ogni caso, i comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. È quindi con i contratti di servizio che verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari. In questa direzione devono concepirsi accordi o convenzioni con sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), su cui grava l’onere di gestione del fine vita dei propri prodotti immessi sul mercato nazionale, al fine di potenziare la capacità di gestione di tutte le quantità prodotte. L’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale, laddove costituito ed operante, ovvero i comuni, dunque, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bonus “prima casa” e mancato rilascio dell’abitazione da parte dell’occupante

In tema di agevolazioni “prima casa” il mancato rilascio dell’immobile da parte dell’occupante costituisce causa di forza maggiore, che impedisce all’acquirente il trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge. La CTR per il Lazio, con la sentenza dell’11/03/2021, n. 1443/3, ha ricordato che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 2527-14, 7764-14 e 14413/13), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (ai sensi della ma della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Peraltro, la medesima Cassazione ha più volte ricordato che il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente (Cass. Drd. n. 12404/19). Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente proprietario costituisce certamente causa di forza maggiore in quanto evento ostativo al trasferimento dello stesso alla contribuente, ad essa non imputabile né prevedibile. Sotto questo aspetto, va rilevato che l’intimazione al rilascio dell’immobile avanzata nei confronti del precedente proprietario costituisce prova dell’impegno della contribuente per ottenere tempestivamente l’immobile né alla stessa può essere mosso alcun addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: trattamento rifiuti urbani e assimilati

L’Autorità, ai sensi della deliberazione 138/2021/R/rif e secondo quanto previsto dalla determina 01/DRIF/2021, ha dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni in materia di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana.
Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati i gestori degli impianti operativi al 31 dicembre 2019, con riferimento alle seguenti macro-tipologie impiantistiche:
– trattamento meccanico/meccanico biologico;
– incenerimento (operazioni D10 di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o operazioni R1 di cui all’Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
– discarica.
L’invio dei dati e delle informazioni, attraverso l’apposita modulistica, è possibile esclusivamente tramite il sistema on line. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA. È inoltre disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.
I soggetti interessati possono accedere al sistema online e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l‘Anagrafica Operatori.
Il termine ultimo per l’invio della raccolta dati, secondo le modalità indicate nel Manuale di istruzioni, è fissato entro e non oltre il 30 Aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio

L’art. 30, commi 1, lett. a) del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, nel modificare l’art. 9-ter, commi da 2 a 6, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori), esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). L’esonero in parola era già stato previsto dall’art. 181, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, poi prorogato dal D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) al 31 dicembre 2020 e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del DL n. 137/2020. La disposizione si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Si stabilisce inoltre che, per l’anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento (posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010. È prevista l’esenzione dell’imposta di bollo. Alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380/2001.
Si dispone, infine, l’incremento di 82,5 milioni di euro del Fondo destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il termine del 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION