Bonus “prima casa” e mancato rilascio dell’abitazione da parte dell’occupante

In tema di agevolazioni “prima casa” il mancato rilascio dell’immobile da parte dell’occupante costituisce causa di forza maggiore, che impedisce all’acquirente il trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge. La CTR per il Lazio, con la sentenza dell’11/03/2021, n. 1443/3, ha ricordato che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 2527-14, 7764-14 e 14413/13), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (ai sensi della ma della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Peraltro, la medesima Cassazione ha più volte ricordato che il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente (Cass. Drd. n. 12404/19). Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente proprietario costituisce certamente causa di forza maggiore in quanto evento ostativo al trasferimento dello stesso alla contribuente, ad essa non imputabile né prevedibile. Sotto questo aspetto, va rilevato che l’intimazione al rilascio dell’immobile avanzata nei confronti del precedente proprietario costituisce prova dell’impegno della contribuente per ottenere tempestivamente l’immobile né alla stessa può essere mosso alcun addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: trattamento rifiuti urbani e assimilati

L’Autorità, ai sensi della deliberazione 138/2021/R/rif e secondo quanto previsto dalla determina 01/DRIF/2021, ha dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni in materia di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana.
Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati i gestori degli impianti operativi al 31 dicembre 2019, con riferimento alle seguenti macro-tipologie impiantistiche:
– trattamento meccanico/meccanico biologico;
– incenerimento (operazioni D10 di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o operazioni R1 di cui all’Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
– discarica.
L’invio dei dati e delle informazioni, attraverso l’apposita modulistica, è possibile esclusivamente tramite il sistema on line. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA. È inoltre disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.
I soggetti interessati possono accedere al sistema online e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l‘Anagrafica Operatori.
Il termine ultimo per l’invio della raccolta dati, secondo le modalità indicate nel Manuale di istruzioni, è fissato entro e non oltre il 30 Aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio

L’art. 30, commi 1, lett. a) del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, nel modificare l’art. 9-ter, commi da 2 a 6, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori), esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). L’esonero in parola era già stato previsto dall’art. 181, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, poi prorogato dal D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) al 31 dicembre 2020 e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del DL n. 137/2020. La disposizione si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Si stabilisce inoltre che, per l’anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento (posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010. È prevista l’esenzione dell’imposta di bollo. Alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380/2001.
Si dispone, infine, l’incremento di 82,5 milioni di euro del Fondo destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il termine del 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, entro il 31 marzo l’invio delle delibere e regolamenti al dipartimento delle finanze

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

 

Nulla la cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi

E’ nulla, per difetto di motivazione, la cartella esattoriale in cui non sono specificati i criteri di calcolo degli interessi. In base a tale principio, già esposto dalla Commissione tributaria provinciale in primo grado, la CTR per il Lazio, con sentenza del 16/02/2021, n. 969/10,  ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, parimenti, respinto il ricorso per lite temeraria del contribuente trattandosi di materia oggetto di recenti pronunce di Cassazione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – eccepita la improcedibilità del ricorso per violazione dei termini della procedura di mediazione- ha dedotto che il calcolo degli interessi è normativamente previsto dall’art. 30 DPR 602/73 e dal Decreto Ministeriale D.M. 28 luglio 2000, sicché gli interessi non devono essere calcolati in seno alla cartella di pagamento. Con ordinanza n. 21851/2018, la Suprema Corte aveva enunciato il principio secondo cui: “La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui venga richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo oggetto del giudizio come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, rispetto alla precedente versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, anticipa al 30 giugno (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei comuni delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 2021 (art. 30, comma 5). Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020, con relativo obbligo di comunicazione, entro il 31 maggio di ogni anno, al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE_TECNICA

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno 2021

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 23 marzo 20201, fornisce indicazioni operative in merito agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per l’anno 2021.

Imposta municipale propria (IMU)
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

TARI
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

Addizionale comunale all’IRPEF
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno 2021, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, devono essere trasmessi al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
In fase di trasmissione devono essere inseriti, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6, introdotte a decorrere dall’anno d’imposta 2021, consentono, in particolare, di inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle modalità n. 2 e n. 4 (vale a dire sulla base di campi di applicazione predefiniti) e le esenzioni, invece, con lo stesso metodo utilizzato nella modalità n. 7 (vale a dire compilando un campo testuale libero).

Imposta di soggiorno
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le sezioni del servizio “Normativa tributi enti locali” (“Gestione addizionale comunale all’IRPEF”, “Gestione IMU L. 160-19/TARI/IMI/IMIS/IUC” e “Gestione altri tributi comunali”) il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti.
Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa al comune mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI: omesso invio dell’avviso di pagamento e obblighi del contribuente

In materia di TARI il contribuente che non abbia ricevuto l’avviso di pagamento è comunque tenuto ad attivarsi al fine di garantire la tempestività del pagamento. Di conseguenza l’omissione dell’invio dell’avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR per la Liguria (sentenza del 14/01/2021 n. 32) che, accogliendo i motivi di appello dell’Ufficio, hanno ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie i giudici della CTP, basandosi sull’art. 34, comma 3, del regolamento TARI del Comune, avevano, invece, escluso la colpa del contribuente nel mancato versamento del tributo e di conseguenza non lo avevano ritenuto passibile di sanzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2021, chiarisce che il funzionario della riscossione legittimato a procedere ad espropriazione forzata, sia che operi per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, possa accettare il pagamento da parte del debitore esecutato, senza incorrere nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In tale ipotesi l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento. Non risulterebbe, quindi, violata la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività non riconducibile al soggetto che lo ha nominato (49 del D.P.R. n. 602/1973). Alle medesime conclusioni si perviene ugualmente nell’ipotesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l’affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell’ambito di tale procedura speciale.
Per quanto riguarda l’ulteriore problematica, relativa alla possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario, il Dipartimento evidenzia che il comma 844 dell’art. 1 della legge 160/2019, dispone espressamente che gli importi dovuti in relazione al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, siano riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Ne consegue che non sussistano margini per addivenire a una diversa interpretazione, avendo il Legislatore effettuato direttamente la scelta circa la modalità di pagamento per tali fattispecie impositive, che in ogni caso esclude l’incasso diretto delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, come espressamente ribadito anche dall’art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019. Una diversa disciplina di tale fattispecie non potrebbe essere realizzata neanche attraverso l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le linee guida sull’attività di riscossione previsto dall’art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, bilanci di previsione ad aprile e tariffe e regolamenti TARI al 30 settembre 2021

L’art. 30, comma 4 del DL Sostegni dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.
Il comma 5 del medesimo art. 30, limitatamente al 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. La data del 30 settembre consentirà ai Comuni di adeguarsi alla novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che esclude dalla tariffa i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ogni anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION