Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti

Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, al via la sperimentazione

Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso, segnando così una netta discontinuità rispetto ad esperienze passate, di avviare una sperimentazione preliminare, realizzando, con il supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende. L’opportunità di procedere ad una sperimentazione è stata infatti più volte rappresentata al Ministero e all’Albo da parte del mondo imprenditoriale, durante le fasi di consultazione con le associazioni di settore sulla proposta di regolamento di disciplina del Registro Elettronico Nazionale. La necessità di garantire la interoperabilità dei sistemi gestionali con il Registro è stata invece la scelta di base del Ministero, per superare le difficoltà operative prima riscontrate e per consentire la realizzazione degli adempimenti al fine di ottimizzare e ridurre al minimo le attività manuali da parte delle imprese, perché saranno i sistemi informativi a comunicare le informazioni previste dalla legge. Il prototipo consentirà alle imprese tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti. Il 1 giugno, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri  (www.rentri.it) ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale. Con la firma del protocollo di adesione alla sperimentazione da parte delle Associazioni datoriali, la sperimentazione entrerà nel vivo. A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste. Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento (fonte MiTE).

L’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine si versa il 16 giugno allo Stato, in via provvisoria

Con comunicato dell’8 giugno 2021 il MEF ricorda che il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento dell’IMPi, istituita dall’art. 38 del D. L. n. 124 del 2019. In vista dell’approssimarsi di tale scadenza, e in considerazione del fatto che per ragioni tecniche non sono ancora stati individuati i Comuni destinatari del gettito, i contribuenti dovranno versare direttamente allo Stato il tributo, calcolato applicando l’aliquota del 10,6 per mille. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3970, secondo le modalità illustrate nella Risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020. All’individuazione dei Comuni destinatari del gettito seguirà l’emanazione del decreto ministeriale con cui si provvederà ad attribuire agli stessi enti il gettito spettante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IMU, Esenzioni covid e obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2021

I soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020, in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19, sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con le nuove Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Discorso diverse per gli enti commerciali, i quali hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno ai sensi del comma 770 della legge 160/2019.
Il Dipartimento, ribadisce, altresì la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Agevolazioni TARI non domestiche 2021. Le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

A seguito delle richieste di molti operatori e nell’approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno pv), l’IFEL ha pubblicato una stima dell’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del dl “Sostegni bis” (dl 25 maggio 2021, n. 73).
La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale “entro trenta giorni” (quindi entro il 24 giugno p.v.).
I criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione). Gli importi dell’assegnazione per ciascun Comune, pur necessariamente ufficiosi, nelle more del decreto ministeriale, sono tuttavia del tutto affidabili. Si è infatti proceduto al semplice riproporzionamento dei 600 mln. resi disponibili per il 2021 alla quota relativa alle utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1. Tale elaborato, pur descritto nel DM Certificazione con un certo dettaglio, anche nelle sue due componenti (agevolazioni relative a utenze domestiche e non domestiche), è stato pubblicato con riferimento al solo importo totale.
L’articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Importo agevolazioni TARI

 

Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Tari è dovuta per gli immobili dello Stato Pontificio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13375 del 18/5/2021, ha riconosciuto l’assoggettabilità degli immobili dello Stato pontificio al prelievo comunale afferente il servizio di raccolta dei rifiuti, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, poiché non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nell’art. 16 del Trattato lateranense. L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sono assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Lo Stato Italiano, nel dare attuazione alla predetta norma, ha stabilito, ad esempio, l’esenzione per gli immobili in questione per l’imposta locale sui redditi, per l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), ma non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Già la Corte di Cassazione ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA, dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION