Economia Circolare: inviato al CdS lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/).

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità (Fonte Mit).

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per il personale militare in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica

Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art.2 del d.l.. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis. È quanto ribadito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3722 del 6/9/2022.

Nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato dal Comune con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

 

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Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535.

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità.

 

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Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU risulta decisiva la classificazione catastale

Ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per accedere al trattamento agevolato conta, infatti, l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È quanto stabilito dalla CTP di Napoli, con sentenza del 13/09/2022 n. 8578/7. Sul punto, spiegano i giudici, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta”.

Di conseguenza, la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia e, a tal fine non sarebbe nemmeno sufficiente dimostrare che, in via di fatto, l’immobile in tutto e per tutto adibito a casa. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento.

 

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Imu prima casa: indipendentemente dal numero familiare l’esenzione spetta a chi vi risiede e dimora

«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209/2022, con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro
efficaci».

Riduzione IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia: effettuato il riparto delle quote residui 2021 e del fondo 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, con i relativi allegati 1 e 2, concernente il riparto della quota restante dell’anno 2021 e della quota relativa all’annualità 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia», previsto dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e successive modifiche e integrazioni.

La quota residuale del fondo istituito dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 3.241.767,16 euro e relativa all’annualità 2021, è ripartita, in proporzione alle somme già attribuite per lo stesso anno 2021. Il fondo per l’anno 2022, di cui l’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come integrato dall’articolo 1, comma 743, legge 30 dicembre 2021, pari a complessivi 15 milioni di euro, destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione – per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia – dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della 37,5 per cento, è ripartito sulla base della metodologia dei criteri di riparto previsti
dal decreto ministeriale del 24 giugno 2021, in proporzione alle somme già attribuite per l’anno 2021.

 

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Dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno – Le FAQ ministeriali

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, in scadenza il prossimo 30 settembre.

Con DM 29-04-2022 sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, agli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

 

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Secondo riparto Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi

È stato pubblicato dal Ministro dell’interno il decreto dell’8 settembre 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al secondo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi, a saldo dei minori incassi nei primi due trimestri del 2022», previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”.

Con il suddetto decreto si provvede al riparto della quota restante delle risorse disponibili per l’anno 2022 per ulteriori 75 milioni di euro.

 

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ARERA: Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero

L’ARERA, con deliberazione del 6 settembre 2022, n. 413/2022/R/rif, avvia un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (come introdotto dall’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L’Autorità si propone di implementare nuove azioni e strumenti regolatori, necessari a tener conto, simultaneamente, degli effetti dell’avvenuto recepimento del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” e della concomitante attuazione del PNRR, secondo una stabile impostazione di forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, e di promozione sia della capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti, sia del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, europei e nazionali, quali, ad esempio, la prevenzione o l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio, da un lato, e la riduzione del conferimento in discarica, dall’altro.

Il PNRR prevede misure rivolte al settore dei rifiuti, che si rivelino utili a contribuire al rilancio dell’intero Paese, contemplando sia investimenti (rivolti “ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”), che riforme, rilevando come, alla luce “delle evidenze emerse dalla Commissione UE sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti, attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulti necessario sviluppare un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”.

Si tratta di un insieme di azioni che l’Autorità intende supportare, nell’ambito di un quadro di efficace coordinamento delle attività poste in essere dagli attori della regolazione multilivello che caratterizza il comparto, portando a compimento il disegno di un sistema locale capace di chiudere il ciclo di gestione.

 

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Sanzione unica per le violazioni reiterate

In tema di ICI e di IMU, nell’ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive, si irroga una sanzione unitaria determinabile anche da parte del giudice in sede processuale. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18/7/2022, n. 22477/5, ha evidenziato che il regime della continuazione attenuata, previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, consente l’irrogazione di un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. I giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, affermato che la disposizione contenuta nel citato articolo si applica anche in campo processuale. Infatti quando sono pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può procedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni, rideterminando quindi la sanzione unica dovuta. Nel caso di specie, al contrario, la Commissione tributaria regionale, dopo aver riconosciuto l’applicazione del cumulo, ne ha demandato l’applicazione al Comune anziché procedere autonomamente alla relativa rideterminazione.

 

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