ANCI: Il ministero dell’Istruzione dispone i pagamenti ai Comuni per i contributi Tarsu 2022

ANCI rende noto che il ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche.
Si tratta del contributo annuo pari a 51,034 milioni di euro corrisposto dal Ministero direttamente ai Comuni che quest’anno ha avuto, grazie all’impegno dell’Anci, un incremento di 12,3 mln rispetto ai 38,034 milioni degli anni precedenti.
Il riparto per l’annualità 2022, è stato approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 ottobre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva del 13% ai 4.385 Comuni, che hanno raggiunto nel 2020 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati ISPRA.
Le risorse assegnate sono consultabili nella tabella  “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2022”.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di riparto dei 20 mln di euro a Province e Città metropolitane in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto

È stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18-11-2022 il decreto del Ministero dell’interno del 23 settembre 2022 in merito al riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, alle province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto.

In applicazione dell’art. 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022 è assegnato – in proporzione alla somma delle perdite di gettito registrate per le due imposte, secondo le misure indicate pro quota nell’allegato A «Piano di riparto anno 2022» che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Con successivi decreti si provvederà ad assegnare in relazione alle perdite di gettito delle due imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023, nel 2023 rispetto a 202e per l’anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze per ulteriori dotazioni annuali del fondo.

 

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Esenzione IMU per l’immobile che ospita una scuola d´infanzia parificata

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado friulana, con sentenza del  12/09/2022 n. 199, ha accolto l’appello dell’istituto religioso che gestiva l’attività didattica.

Nel caso di specie, con sentenza della CTP di Trieste veniva rigettato il ricorso proposto dell’istituto, avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva accertato in Euro 5.342,00 l’imposta dovuta oltre sanzioni e interessi per l’ICI relativa agli anni 2010/2011 per un totale di Euro 14.667,00 sul fabbricato destinato a svolgimento dell’attività didattica di scuola dell’infanzia.  La C.T.P. aveva ritenuto che la gestione di scuola dell’infanzia parificata comportava, nel caso di specie, il pagamento di rette scolastiche rivelatrici dell’esercizio di attività con modalità commerciali essendo irrilevante lo scopo di lucro e potendo escludersi il carattere imprenditoriale solo quando l’attività fosse stata svolta in modo del tutto gratuito.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spiegano che tale istituto non ha natura societaria né commerciale, che l’immobile è di fatto adibito principalmente a residenza delle religiose e ad attività di culto, che vi è mancanza di discriminazione di qualsiasi tipo nell’accesso alla scuola da parte degli alunni, che la richiesta di rette simboliche, soprattutto per la refezione scolastica, è tale da coprire solo una parte del costo effettivo. La presenza di tali caratteristiche evidenzia, pertanto, che l’attività di esercizio della scuola materna paritetica sia orientata allo svolgimento di sole attività meritorie, prive del carattere commerciale che giustificherebbe l’assoggettamento dell’immobile a IMU.

 

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IFEL, Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni

A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.

Quelle che sembrano avere risvolti più rilevanti dal punto di vista dei Comuni sono: la previsione del giudice monocratico per le cause di valore fino a 3 mila euro (il quale, quindi, si occuperà prevalentemente di tributi comunali) e le novità riguardanti il regime delle spese di lite. In particolare, queste ultime coinvolgono la responsabilità amministrativa dei funzionari comunali poiché le nuove disposizioni prevedono che, in caso di rigetto del reclamo e di successiva soccombenza dell’ente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio “può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”. Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare un più frequente accoglimento dei reclami al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità.

A tal riguardo, IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento contenente tutte le novità recate dalla riforma del processo tributario e uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

 

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Economia circolare: dal 4 novembre in vigore nuova disciplina sui rifiuti inerti

Entra in vigore dal 4 novembre 2022 la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale. E’ quanto prevede il decreto n.152 del 27 settembre 2022 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Il regolamento individua i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di “aggregato recuperato”. Per essere considerati alla stregua di «aggregato recuperato», i materiali devono rispettare determinati parametri, quindi essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1. Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Il provvedimento, inoltre, individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di “tagliando”, frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese. Al tal fine, i tecnici del dicastero stanno già lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS, per acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore previsto dalla norma.

 

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Economia Circolare: inviato al CdS lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/).

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità (Fonte Mit).

 

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Esenzione IMU per il personale militare in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica

Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art.2 del d.l.. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis. È quanto ribadito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3722 del 6/9/2022.

Nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato dal Comune con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

 

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Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535.

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità.

 

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Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU risulta decisiva la classificazione catastale

Ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per accedere al trattamento agevolato conta, infatti, l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È quanto stabilito dalla CTP di Napoli, con sentenza del 13/09/2022 n. 8578/7. Sul punto, spiegano i giudici, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta”.

Di conseguenza, la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia e, a tal fine non sarebbe nemmeno sufficiente dimostrare che, in via di fatto, l’immobile in tutto e per tutto adibito a casa. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento.

 

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Imu prima casa: indipendentemente dal numero familiare l’esenzione spetta a chi vi risiede e dimora

«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209/2022, con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro
efficaci».