CUP “antenne” e canoni di locazione: I chiarimenti di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla modifica della disciplina del canone patrimoniale (CUP) applicabile alle infrastrutture di telecomunicazione ubicate su aree comunali, operata attraverso l’introduzione del comma 831-bis, sta generando importanti perdite di gettito per i Comuni interessati, che a tutt’oggi non appaiono adeguatamente considerate dal Legislatore e dal Governo.

In particolare, un’indagine condotta dall’IFEL, presso alcune decine di città medio grandi, ha rilevato che, pur nella notevole diversificazione dei regimi contrattuali e di prelievo, l’applicazione del canone forfettario di 800 euro, ha ridotto del 90% il valore medio del gettito ritraibile da un singolo impianto.

Alle difficoltà finanziarie sopracitate, si aggiungono le “pretese” di alcuni operatori economici del settore che, interpretando a loro esclusivo favore la nuova disposizione, hanno avviato massicce iniziative di “sollecito” ai Comuni, tese a rinegoziare, modificare, estinguere assetti contrattuali anche riconducibili all’agire privatistico degli enti locali. Secondo IFEL devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell’ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti. Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la
possibilità di prevedere, nell’ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto).

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento simulatore addizionale comunale IRPEF – anno d’imposta 2023

E’ stato aggiornato sul portale del Federalismo Fiscale lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2023.
Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

 

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IMU: Legittima la doppia esenzione per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza del 03/11/2022 n. 655.

 

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ARERA: Schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani

L’ARERA ha pubblicato il documento di consultazione 643/2022/R/RIF, che si inquadra nell’ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio avviato con la delibera 362/2021/R/RIF, illustrandone gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti che si intendono seguire per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio, rinviando ulteriori elementi di dettaglio e approfondimento ad un successivo documento per la consultazione che verrà predisposto anche alla luce dei contributi che perverranno in ordine agli orientamenti presentati.

In particolare, al fine di favorire omogeneità a livello nazionale nella disciplina dei rapporti tra enti affidanti e gestori, l’Autorità è orientata a:
• predisporre un unico schema tipo di contratto di servizio imperniato sul modello di gestione integrata e strutturato secondo un approccio modulare che lo renda applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche agli affidamenti di singole fasi del servizio;
• prevedere che tale schema sia obbligatorio per tutte le gestioni, indipendentemente dalla forma gestionale prescelta (esternalizzazione o autoproduzione), dalla tipologia di contratto (appalto o concessione) utilizzato per l’erogazione del servizio agli utenti e dalla natura dell’ente affidante (Ente di governo o Comune);
• ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione dello schema tipo di contratto di servizio tutti i soggetti che si configurano, in forza di un affidamento ricevuto dalla competente autorità amministrativa locale, come gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani ovvero di uno o più dei servizi che lo costituiscono, escludendo dall’ambito soggettivo del definendo schema tipo di contratto di servizio i soggetti che si configurano come meri prestatori d’opera.

I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il 10 gennaio 2022.

 

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IFEL, imposta di soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e altri adempimenti connessi al riversamento del gettito

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno introdotta dal D.L. n. 34/2020.

Il decreto, nel disciplinare il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale. Le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva. Pertanto, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate).

 

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ANCI: Il ministero dell’Istruzione dispone i pagamenti ai Comuni per i contributi Tarsu 2022

ANCI rende noto che il ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche.
Si tratta del contributo annuo pari a 51,034 milioni di euro corrisposto dal Ministero direttamente ai Comuni che quest’anno ha avuto, grazie all’impegno dell’Anci, un incremento di 12,3 mln rispetto ai 38,034 milioni degli anni precedenti.
Il riparto per l’annualità 2022, è stato approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 ottobre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva del 13% ai 4.385 Comuni, che hanno raggiunto nel 2020 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati ISPRA.
Le risorse assegnate sono consultabili nella tabella  “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2022”.

 

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In G.U. il decreto di riparto dei 20 mln di euro a Province e Città metropolitane in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto

È stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18-11-2022 il decreto del Ministero dell’interno del 23 settembre 2022 in merito al riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, alle province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto.

In applicazione dell’art. 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022 è assegnato – in proporzione alla somma delle perdite di gettito registrate per le due imposte, secondo le misure indicate pro quota nell’allegato A «Piano di riparto anno 2022» che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Con successivi decreti si provvederà ad assegnare in relazione alle perdite di gettito delle due imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023, nel 2023 rispetto a 202e per l’anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze per ulteriori dotazioni annuali del fondo.

 

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Esenzione IMU per l’immobile che ospita una scuola d´infanzia parificata

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado friulana, con sentenza del  12/09/2022 n. 199, ha accolto l’appello dell’istituto religioso che gestiva l’attività didattica.

Nel caso di specie, con sentenza della CTP di Trieste veniva rigettato il ricorso proposto dell’istituto, avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva accertato in Euro 5.342,00 l’imposta dovuta oltre sanzioni e interessi per l’ICI relativa agli anni 2010/2011 per un totale di Euro 14.667,00 sul fabbricato destinato a svolgimento dell’attività didattica di scuola dell’infanzia.  La C.T.P. aveva ritenuto che la gestione di scuola dell’infanzia parificata comportava, nel caso di specie, il pagamento di rette scolastiche rivelatrici dell’esercizio di attività con modalità commerciali essendo irrilevante lo scopo di lucro e potendo escludersi il carattere imprenditoriale solo quando l’attività fosse stata svolta in modo del tutto gratuito.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spiegano che tale istituto non ha natura societaria né commerciale, che l’immobile è di fatto adibito principalmente a residenza delle religiose e ad attività di culto, che vi è mancanza di discriminazione di qualsiasi tipo nell’accesso alla scuola da parte degli alunni, che la richiesta di rette simboliche, soprattutto per la refezione scolastica, è tale da coprire solo una parte del costo effettivo. La presenza di tali caratteristiche evidenzia, pertanto, che l’attività di esercizio della scuola materna paritetica sia orientata allo svolgimento di sole attività meritorie, prive del carattere commerciale che giustificherebbe l’assoggettamento dell’immobile a IMU.

 

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IFEL, Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni

A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.

Quelle che sembrano avere risvolti più rilevanti dal punto di vista dei Comuni sono: la previsione del giudice monocratico per le cause di valore fino a 3 mila euro (il quale, quindi, si occuperà prevalentemente di tributi comunali) e le novità riguardanti il regime delle spese di lite. In particolare, queste ultime coinvolgono la responsabilità amministrativa dei funzionari comunali poiché le nuove disposizioni prevedono che, in caso di rigetto del reclamo e di successiva soccombenza dell’ente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio “può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”. Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare un più frequente accoglimento dei reclami al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità.

A tal riguardo, IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento contenente tutte le novità recate dalla riforma del processo tributario e uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

 

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Economia circolare: dal 4 novembre in vigore nuova disciplina sui rifiuti inerti

Entra in vigore dal 4 novembre 2022 la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale. E’ quanto prevede il decreto n.152 del 27 settembre 2022 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Il regolamento individua i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di “aggregato recuperato”. Per essere considerati alla stregua di «aggregato recuperato», i materiali devono rispettare determinati parametri, quindi essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1. Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Il provvedimento, inoltre, individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di “tagliando”, frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese. Al tal fine, i tecnici del dicastero stanno già lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS, per acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore previsto dalla norma.

 

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