Parchi e percorsi attrezzati: 42 milioni di euro per i Comuni del mezzogiorno

n data 28.02.2023 il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha sottoscritto con il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e il Presidente Vicario dell’ANCI Roberto Pella e il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A. Vito Cozzoli l’Intesa Istituzionale, per l’attuazione della Terza Linea di intervento PNRR finalizzata alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

All’iniziativa verranno assegnati 42 milioni di euro. I destinatari e soggetti attuatori degli interventi saranno i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti ricadenti nell’ambito delle Regioni del Mezzogiorno, sprovvisti di playground pubblici. Sport e Salute S.p.A., società in house del Dipartimento per lo Sport, garantirà il proprio supporto tecnico ai soggetti attuatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA digitale 2026: aggiornate le Linee guida per le PA locali

Pubblicate le specifiche per PDND, e aggiornate le indicazioni per cloud, siti/servizi, pagoPA/app IO e identità digitale.

Le Linee guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite gli Avvisi pubblici di PA digitale 2026 compongono il documento a sostegno delle PA locali in cui vengono illustrati step procedurali per l’utilizzo della piattaforma, date indicazioni per il completamento delle attività e dettagliati i passaggi svolti dal Dipartimento per effettuare le verifiche necessarie per approvare l’effettiva erogazione delle risorse.

Dopo la pubblicazione a ottobre dello scorso anno, vengono ora aggiornate alcune indicazioni operative per le prime misure coinvolte, come anche reso disponibile l’allegato che riguarda la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Come funzione l’asseverazione per la PDND

Nella sua prima versione il documento conteneva informazioni per gli Avvisi pubblici pubblicati ad aprile dello scorso anno. L’aggiornamento di marzo 2023 include per la prima volta il nuovo Allegato 5, che contiene il dettaglio delle indicazioni per il completamento delle attività da parte degli Enti e delle verifiche tecniche svolte dal Dipartimento per tutti gli Avvisi 1.3.1 – PDND. Nel concreto il documento contiene materiali su:

  • Attivazione degli e-service su PDND da parte del Soggetto Attuatore
  • Comunicazione del completamento delle attività
  • Modalità di conteggio delle API (Hash dell’e-service)
  • Verifiche automatiche di conformità tecnica del progetto

In aggiunta viene messo a disposizione un fac simile del verbale di conformità tecnica.

Le novità per gli altri Avvisi

Con l’occasione sono state integrate alcune indicazioni già contenute nelle Linee guida pubblicate a ottobre.

1.2 – MIGRAZIONE AL CLOUD (PER COMUNI E SCUOLE)

Tra le novità del documento ci sono chiarimenti sulla definizione di fornitore SaaS, sui contratti e report CSP, come anche aggiornamenti dal basso impatto sulla checklist del verbale di conformità tecnica.

1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Tra i criteri di conformità e le raccomandazioni sono stati inseriti chiarimenti per rendere più esplicite e meno ambigue le modalità di adesione ai criteri, come anche aggiunti nuovi “data element” (indicati nella documentazione) necessari al fine di migliorare l’efficacia dell’App di valutazione. Le novità sono già visibili sull’App stessa, e saranno in vigore dal prossimo 14 marzo.

1.4.3 – PAGOPA E APP IO

Oltre alla indicazioni sulle Linee guida di prodotto realizzate da PagoPA S.p.A, vengono specificate le tempistiche dei controlli post asseverazione.

1.4.4 – IDENTITÀ DIGITALE

Con l’aggiornamento sarà sufficiente integrare il protocollo OIDC anche solo su uno tra SPID e CIE per superare con successo la fase di asseverazione. Di fatto quindi si rende non necessaria l’erogazione del corso di formazione qualora un ente abbia implementato il protocollo OIDC in almeno una delle due identità. Tale novità comporta quindi la pubblicazione di un nuovo Allegato 2 per gli Avvisi coinvolti, come anche di un aggiornamento della checklist di asseverazione.

In aggiunta è stato aggiornato il processo per segnalare il completamento delle attività per gli Avvisi delle misure 1.4.3 (pagoPA e app IO) e 1.4.4 (identità digitale). Le date di attivazione dei servizi sono ora automaticamente caricate dal sistema grazie ad una integrazione con i soggetti certificatori pertinenti (PagoPA S.p.A, IpZs e AgID).

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Disapplicazione sanzioni per inadempimento BDAP e SOSE

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale, con la Circolare DAIT n.24 del 2 marzo 2023, chiarisce che le sanzioni, di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC (piano nazionale complementare) di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

L’art. 8, comma 6, del DL n. 13 del 24-2-2023, pubblicato in G.U. n. 47 nella stessa data, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, c.d. “Decreto-ter”, dispone che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di
mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
▪ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
▪ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).

Pertanto, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali procederà a breve all’erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei Soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.

Infine, il Dipartimento ricorda ai Comuni che non abbiano ancora provveduto al completo inserimento di tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS,di provvedere, con la massima urgenza, a implementare in modo corretto ed esaustivo il predetto sistema informativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in G.U. il DPCM relativo al contributo per assunzioni di personale a tempo determinato per i piccoli comuni

È stato pubblicato in G.U. n. 43 del 20-2-2023 il DPCM del 30 dicembre 2022 concernente il riparto delle risorse destinate ad assunzioni a tempo determinato, anni dal 2022 al 2026, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti, ai sensi del  comma 5 dell’articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Le risorse sono ripartite riconoscendo un costo annuo del personale, secondo i valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione alla percentuale di tempo parziale indicata. In relazione al requisito di professionalità previsto dal richiamato art. 31-bis, nell’ambito del tavolo tecnico di coordinamento sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5 le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei piccoli comuni e della possibilità riconosciuta dal CCNL, per comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni organizzative di elevata responsabilità anche a dipendenti classificati nella categoria B.

I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo
2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualita’ di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualita’ precedente e a riversare al
capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis. Il Ministero dell’interno provvedera’ ad erogare annualmente
i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del
requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR. Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti
dall’attuazione del presente provvedimento, con le modalita’ di cui all’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Ministero Interno: Pubblicazione FAQ – PNRR (Piccole Opere)

Sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, le frequently asked questions – (FAQ) riguardanti l’attuazione della misura M2C4I.2.2, linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019. I citati quesiti con le relative risposte saranno ostantemente aggiornate in seguito ad eventuali nuovi quesiti non trattati nelle precedenti pubblicazioni.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 32, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge del 10/09/2021 n. 121, della legge n. 160 del 2019, il Soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, è tenuto a:

  • iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (15 novembre per il 2020 e 31 dicembre per il 2021);
  • concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge n. 160 del 2019, confluite nell’ambito della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 % delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad interventi di efficientamento energetico. Non è possibile utilizzare i contributi assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade. È in corso un approfondimento con i servizi della Commissione europea per verificare la possibilità che i contributi assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade siano da considerarsi ammissibili se finalizzati al contenimento di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per i contributi afferenti alle annualità 2022-2024, le eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’Ente, mentre per i contributi riguardanti il periodo 2020-2022, le economie di progetto sono vincolate fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e sono utilizzabili solo previa generazione di un nuovo CUP che andrà monitorato e rendicontato su Regis nel pieno rispetto dei principi del PNRR. Per i contributi in oggetto non occorre alimentare i dati di monitoraggio sul sistema BDAP-MOP. È infatti sufficiente alimentare correttamente il sistema informatico Regis. Nel caso delle opere afferenti all’annualità 2020 che hanno già ricevuto il 100% del finanziamento, le stesse devono essere ugualmente rendicontate sul sistema Regis. Per le annualità 2022-2024 l’assenza del Cup in ReGis potrebbe dipendere dalla mancata associazione del template dedicato o dal momentaneo mancato aggiornamento del sistema informatico.

In merito all’obbligo di apporre il logo “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” anche agli atti amministrativi (DD, Delibere ecc.), viene precisato che i relativi loghi del PNRR con cui si attesta che il progetto è finanziato su Next Generation EU devono essere apposti su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento. Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo- contabile è mancante dei riferimenti relativi al Pnrr (titolo del progetto, finanziamento Next Generation e Cup), dovrà essere approvato un apposito atto di riconducibilità della documentazione al Pnrr, firmata dal Rup o Dirigente Responsabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto PNRR 3: il testo che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri

Pubblichiamo il testo dell’ultima bozza del Decreto PNRR 3, denominato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Si tratta del testo che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri, con allegata la relativa Relazione illustrativa.

Scarica lo schema del Decreto PNRR 3 (testo del 14/02/2023)

Scarica la relazione illustrativa

 

Anac, Pnrr: Gli enti locali non possono avvalersi di soggetti non qualificati come centrali di committenza

Per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, nell’ambito del Pnrr e del Piano degli investimenti complementari (Pnc), gli enti locali non possono avvalersi di soggetti che non siano qualificati né come centrali di committenza né come soggetti aggregatori. Non è possibile nemmeno servirsi di soggetti che non risultino iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Lo chiarisce un comunicato del presidente Anac  del 1° febbraio 2023 in seguito a numerose segnalazioni sui servizi espletati in favore degli enti locali nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da soggetti che non sono centrali di committenza né sono iscritti al registro delle società in house gestito dall’Anac.

L’Autorità ricorda che il decreto governance Pnrr n. 77 del 31 maggio 2021 ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione solo per le procedure che non riguardano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Quindi a un soggetto non qualificabile come centrale di committenza è precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ossia: l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Un operatore economico privato può offrire attività di committenza ausiliaria (come ad esempio, consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, messa a disposizione di infrastrutture tecniche) ma nel rispetto dei princìpi previsti dal codice appalti per gli affidamenti diretti, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti oltre che al rispetto del principio di rotazione. Anac avverte che, ad esempio, risultano elusivi della disciplina ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, in relazione a un orizzonte temporale breve. Nell’ipotesi, quindi, in cui non sia possibile procedere all’accorpamento degli affidamenti, dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Le stesse considerazioni valgono se si intendano affidare attività di supporto dei RUP: anche in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del Codice. Infine, non è possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico – operativo per il Pnrr. Quanto alla clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, le stazioni appaltanti sono invitate a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Messa in sicurezza, su sito MIM decreto efficacia elenchi interventi 710 mln dei Piani regionali

Anci informa che per la Misura PNRR “Piano messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica” (Programmazione regionale) è stato pubblicato sul sito del MIM il decreto n. 318/22 che autorizza gli elenchi dei pani regionali, già pubblicati a dicembre 2022, per risorse pari a 710 mln ripartite con decreti Mim n. 253/21 e n. 343/21. Con successivo decreto il MIM individuerà l’ulteriore elenco riferito alla risorse pari a 953,5 mln (dm 320/22) nell’ambito della programmazione unica regionale.
Si ricorda che il termine unico per l’aggiudicazione dei lavori è previsto al 15 settembre 2023 (Dm n. 308/22), pena decadenza del finanziamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA digitale 2026 – Migrazione al cloud: aggiornate linee guida di asseverazione

Con l’aggiornamento delle Linee guida per i Soggetti attuatori sono state introdotte importanti novità per tutte le PA locali protagoniste della migrazione al cloud. L’asseverazione verrà considerata come superata positivamente anche se il servizio che doveva essere migrato in modalità “A -Trasferimento”, è stato invece migrato in modalità “B – Aggiornamento”. Vengono quindi riconosciuti i casi virtuosi in cui l’Ente ha optato per una scelta migliorativa rispetto a quella dichiarata in fase di candidatura. Le amministrazioni coinvolte non dovranno risottomettere una nuova candidatura per far sì che il progetto venga considerato completato con successo. La valutazione positiva dell’effettiva migrazione in modalità “B – Aggiornamento” non comporterà una variazione del contributo riconosciuto all’ente in fase di candidatura.

Le modalità di migrazione in cloud
La Strategia Cloud Italia prevede due modalità di migrazione:

  • A – Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT;
  • B – Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud.

Nella modalità “A – Trasferimento”, la migrazione verso il cloud deve essere effettuata secondo una strategia Lift&Shift, conosciuta anche come rehosting, ovvero il passaggio completo dell’intero servizio su un hosting cloud, comprensivo di applicazioni e dati, senza alcuna modifica agli applicativi: l’esatta replica del servizio esistente ma in ambiente cloud.

La modalità “B – Aggiornamento”, invece, prevede che la migrazione del servizio dell’amministrazione sia effettuata con una delle seguenti strategie: repurchase/replace, ovvero la migrazione verso una soluzione nativa in cloud; replatform, nel caso venga effettuata la riorganizzazione dell’architettura applicativa; re-architect, quando viene ripensata in maniera significativa l’architettura “core” di un applicativo in ottica cloud.

Cosa si intende per migrazione in modalità migliorativa 

Gli Avvisi PA digitale 2026 richiedono il raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati in fase di candidatura per ottenere l’erogazione delle risorse. Con questa novità però gli Enti che avevano dichiarato di migrare un determinato servizio in modalità “A – Trasferimento”, ma che invece hanno optato per la modalità “B – Aggiornamento” avranno comunque la possibilità di superare positivamente la fase di asseverazione.

La novità riguarda quindi solo quelle situazione in cui le PA hanno scelto di procedere in una direzione migliorativa rispetto a quanto originariamente previsto durante la candidatura, e non comporterà una variazione del contributo concesso originariamente all’Ente.

 

Linee guida aggiornate

 

PNRR, gli investimenti per Comuni e Città metropolitane nel dossier ANCI

Anci ha aggiornato il dossier che riporta i risultati del monitoraggio sulle misure del PNRR che vedono Comuni e/o Città Metropolitane tra i soggetti attuatori. Ad oggi si tratta di 41 tra investimenti e sub investimenti articolati su 9 componenti. A questi si aggiungono 4 investimenti a valere sul Fondo Complementare. L’insieme di questi investimenti porta a stimare un ammontare di risorse in gestione a Comuni e/o Città Metropolitane pari a circa 40 miliardi di Euro.