Incentivi IMU e TARI

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 46_2020 – a seguito di richiesta di parere concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l’individuazione del termine entro il quale l’Ente deve adottare il bilancio di previsione al fine di poter procedere all’erogazione dell’incentivo al personale – ha ribadito, secondo l’oramai consolidato orientamento in materia, che l’erogazione degli incentivi al personale previsti dall’art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018 è possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma richiamata dispone espressamente che i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 …”. Appare evidente dallo stesso tenore letterale della norma che la facoltà di erogare il trattamento accessorio anzidetto non sia riconosciuta indistintamente a favore di tutti i Comuni, bensì a favore dei soli Comuni che abbiano adottato il bilancio di previsione ed il consuntivo “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Ammettere un’interpretazione estensiva dell’inciso normativo, tale da ricomprendere anche le ipotesi di approvazione del bilancio di previsione entro il diverso termine fissato con decreto ministeriale motivato significherebbe, infatti, frustrare lo spirito della norma, consentendo l’erogazione dell’incentivo da parte di tutti i Comuni che abbiano comunque approvato il bilancio, rispettando almeno uno dei due termini.

 

In GU il decreto sulle capacità assunzionali di personale dei comuni

È stato pubblicato in G.U. n. 108 del 27-04-2020 il decreto recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e smi, che ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali e introduce un meccanismo di adeguamento al limite del trattamento accessorio, demandando ad apposito decreto attuativo la disciplina di dettaglio.
In particolare, i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo egli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

L’art. 2 del decreto in oggetto fornisce una definizione di cosa si intende per spesa del personale, intesa come “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Gli artt. 3 e 4 del decreto individuano rispettivamente le fasce demografiche (in cui sono divisi i comuni) e i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.

Pertanto, a decorrere dal 20 aprile 2020, il Comune che si trova sotto il valore soglia, definito dalla tabella 1 dell’articolo 4, potrà assumere fino al limite massimo di spesa previsto dal medesimo valore soglia, incrementando la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato. In sede di prima applicazione e sino al 31 dicembre 2024, l’incremento di spesa del personale dell’anno 2018 per assunzioni potrà essere disposto, però, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 di cui all’art. 5 del decreto. In deroga alle percentuali indicati dalla tabella 2, i comuni, per il periodo 2020-2024, potranno comunque utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni precedenti al 2020 (2019-2015), sempre nel rispetto del limite della tabella 1, art. 4.
Per il medesimo periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, di ciascuna fascia demografica, qualora facciano parte di una unione dei comuni e solo per il personale che sarà comandato presso la stessa unione, potranno incrementare la propria spesa del personale di una quota pari a 38.000 euro.
Per i comuni il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore soglia per fascia demografica, come individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del decreto, è previsto un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Dall’anno 2025 i comuni che presentino ancora un rapporto tra entrate correnti e spesa del personale superiore alla percentuale prevista dalla tabella 3, potranno applicare un turn over del 30% fino al conseguimento del valore soglia.
Per i comuni che si trovano tra i due valori soglia indicati rispettivamente dalla tabella 1 dell’art. 4 e dalla tabella 3 dell’art. 6 non è possibile incrementare il valore del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Di fatto potranno assumere unicamente sulla base dei cessati perdendo le precedenti facoltà assunzionali.
Per quanto riguarda il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, lo stesso dovrà essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a  riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Infine il Decreto chiarisce che la maggior spesa derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell’incremento annuale per il personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater, della legge 296/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cura Italia, approvato definitivamente dalla Camera

Con 229 voti favorevoli, 123 voti contrari e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del D.L. 17.03.2020, n. 18 “c.d. Cura Italia”, senza correzioni rispetto al testo approvato dal Senato (A.C. 2463), che verrà ora inviato alla GU per la pubblicazione. Si ricorda che il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dal 24 marzo e approvato dall’Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell’esame in Commissione.
Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d’urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell’esame al Senato per confluire nel D.L. n.23/2020 (cd. Decreto liquidità).

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi di interesse per gli enti locali:

  • l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la sospensione dei termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali (art. 68);
  • lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73);
  • l’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75);
  • la promozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • l’aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, allo scopo di promuovere il lavoro agile; viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (art. 87-bis),
  • l’erogazione dell’anticipazione del 20 per cento del valore del contratto di appalto, fornitura e servizio da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (art. 91, comma 2);
  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
  • l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 giugno del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali (art. 107, c. 1);
  • il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 , anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 107, c. 2);
  • il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (art. 107, c. 4 e 5);
  • il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno (art. 107, c. 6);
  • il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 107, c. 7-9);
  • la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di alcuni termini nell’ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sia nelle ipotesi indicate dall’articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall’articolo 143 (art. 107, c. 10);
  • lo stanziamento di risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art. 115);
  • la possibilità di determinare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis);
  • la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109);
  • la proroga di 6 mesi del termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).
  • la sospensione della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica (artt. 111-112).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Diritti sindacali: la raccolta degli orientamenti applicativi ARAN

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN la raccolta sistematica degli orientamenti applicativi sui diritti sindacali, in particolare sul diritto di assemblea, sul diritto di affissione e sul diritto ai locali.

In particolare, in materia di diritto di assemblea, l’ARAN ha evidenziato, tra le altre che:

  • le ore annue pro capite di assemblea, di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017, sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori in quanto tali, compresi gli eletti nella RSU, che partecipino alle assemblee indette nel proprio posto di lavoro;
  • i soggetti titolari del diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e dai CCNL di comparto o di area. Dagli stessi emerge che non hanno titolo ad indire l’assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché i loro rappresentanti siano presenti nell’amministrazione;
  • l’assemblea sindacale può essere indetta solo dalla RSU unitariamente intesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2019) e Monitoraggio anno 2020

Con circolare del 23 aprile 2020, n. 10, la RGS fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2019 e di quelli del Monitoraggio 2020.
La rilevazione del 2019 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 23 aprile al 10 luglio 2020. Per i soli Ministeri, Agenzie fiscali e PCM, vista la complessità delle operazioni connesse alla preparazione della struttura di rilevazione, tali date saranno specificate diversamente a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.  Le istruzioni per l’invio dei dati in SICO sono riportate nella sezione “Relazione allegata al conto annuale 2019” contenuta nell’allegato alla circolare
Per quanto riguarda il monitoraggio 2020, l’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese del 2020, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno.
L’invio dei dati, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale. Per il primo trimestre dovrà essere completato entro il 31 maggio 2020, mentre per i trimestri successivi entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione “Conto annuale 2019”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I dati delle Regioni nell’utilizzo dello smart working

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato i dati sull’utilizzo dello smart working, quale modalità organizzativa ordinaria, nelle Regioni italiane; numeri ancora in divenire ma allo stesso tempo incoraggianti, a dimostrazione dell’enorme sforzo compiuto dalle pubbliche amministrazioni per rispondere alle sfide imposte dall’emergenza sanitaria.

N
REGIONI
LAVORO AGILE
TELE-     LAVORO
TOTALE PERSONALE
%
1 Abruzzo

1.415

1.415

100%

2 Basilicata

711

1.253

56,7%

3 Provincia autonoma di Bolzano

2.800

3.845

72,8%

4 Calabria

944

2.050

46%

5 Campania

2.883

4.118

70%

6 Emilia Romagna

2.235

461

3.420

78,8%

7 Friuli Venezia Giulia

2.140

34

3.680

59,1%

8 Lazio

4.340

4.493

96,6%

9 Liguria

1.010

1.281 78,8%

10

Lombardia

2.886

101

3.034

98,4%

11 Marche

1.726

10

2.079

83,5%

12 Molise

395

622

63,5%

13 Piemonte

1.973

305

2.954

77,1%

14 Puglia

2.291

2.934

78,1%

15 Sardegna

2.005

2.547

78,7%

16 Sicilia

7.800

13.000

60,0%

17 Toscana

2.870

352

3.412

94,4%

18 Provincia Autonoma di Trento

3.305

3.487

94,8%

19 Umbria

680

1.106

61,5%

20 Valle d’Aosta

1.527

23

2.450

63,3%

21 Veneto

1.428

 –

2.749

51,9%

   

47.364

1.286

65.929

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate

Con deliberazione n. 66/2020 la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha fornito il proprio parere ad un quesito posto da un Comune in merito al recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate, e in particolare sulla possibilità di recupero mediante la rinuncia a capacità assunzionali, come previsto dall’articolo 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, usufruendo dell’importo derivante da tale rinuncia per più annualità, atteso che l’utilizzo delle capacità assunzionali ha effetti non limitati ad una sola annualità.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha evidenziato il percorso di recupero nel caso in cui i fondi della contrattazione decentrata siano stati costituiti in violazione delle norme in materia di contenimento della spesa di personale o in misura eccedente a quella prevista dalla contrattazione, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. Una prima forma di recupero dei fondi è prevista dall’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Altra modalità di recupero è rappresentata dall’utilizzo, in tutto o in parte, del tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni. L’effettività del recupero finanziario deve essere garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over. La quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento dell’utilizzazione deve essere determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali. I resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il quinquennio successivo alla maturazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario

A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. A decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori pubblici e privati, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni. La fruizione del congedo speciale è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore.
La misura ed il calcolo della relativa indennità sono diversi a seconda della categoria considerata. In particolare, per i dipendenti pubblici e privati, l’indennità è pari al 50 per cento della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri-settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
L’INPS, a seguito richieste di chiarimento, ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno all’immagine della PA: incostituzionale l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti assenteisti

La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 61 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016,  in materia di licenziamento disciplinare sul danno all’immagine della P.A. arrecato da indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La pronuncia della Consulta ha avuto origine dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all’art 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.
Il remittente ha ritenuto violato innanzitutto l’art. 76 della Cost. in quanto la norma introdotta dal legislatore delegato – art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 116/2016 – in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge n. 124/2015, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell’azione di responsabilità amministrativa, né tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all’immagine una valenza sanzionatoria, non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a base della delega.
La Corte dei conti ritiene violato altresì l’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli art. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 4 del Protocollo n. 7, in quanto norme interposte, per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità sanzionatoria. La previsione normativa sarebbe manifestamente irragionevole in quanto obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell’offensività in concreto della condotta posta in essere. Obietta, inoltre, che l’obbligatorietà del minimo sanzionatorio («sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia»), in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedirebbe al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, imponendo al giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria. La disposizione violerebbe pertanto i principi fondamentali e generali in materia sanzionatoria impedendo una valutazione appropriata della fattispecie concreta ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale convenzionale ed eurounitaria.

La decisione della Consulta

Sulla questione, la Corte costituzionale ha osservato che l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015.
L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.
Tale particolare disposizione di delega, come risulta dagli atti preparatori, non era presente nel testo iniziale del disegno di legge (A.S. n. 1577), ma è stata introdotta con emendamento (n. 13.500) del relatore nel corso dell’esame in Senato. Nella discussione parlamentare la questione della responsabilità amministrativa non risulta essere mai stata oggetto di trattazione.
Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.
In proposito, la Corte ha affermato più volte che, in quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La disposizione in esame, già testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti.
Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti

Con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli previsti dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, sulle modalità di calcolo del premio 100 euro ai lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che abbiano continuato a recarsi al lavoro  invece che utilizzare lo smart working.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). L’Agenzia precisa che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto (full time), lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50. È uno dei cinque casi concreti prospettati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione; gli altri quattro casi si riferiscono a un contratto di part time orizzontale, un contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale, due contratti di part time verticale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION