Enti terremotati: riparto risorse per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (stabilizzazioni)

È stato pubblicato in G.U. n. 115 del 18-05-2024 il DPCM del 28 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell’art. 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La ripartizione è disposta fra le amministrazioni indicate nell’elenco allegato al decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’ente che opera l’assunzione.

 

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Circolare RGS: Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2023) e Monitoraggio anno 2024

Con la circolare del 14 maggio 2024, n. 23 la RGS fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2023 e di quelli del Monitoraggio 2024.

RELAZIONE ALLEGATA 2023

Comuni – Unioni dei comuni – Città metropolitane – Province

La rilevazione del 2023 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 15 giugno 2024. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

Aziende sanitarie ed ospedaliere – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Aziende ospedaliere universitarie

Con riferimento all’anno 2023, pur continuando ad avere come oggetto le ore lavorate dal personale, riprende la rilevazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale con un impianto completamente rivisto concordato con il Ministero della salute e AGENAS, ai quali saranno resi disponibili i dati comunicati in SICO. Oltre agli enti della sanità pubblica che tradizionalmente effettuavano la rilevazione (ASL/AO, Aziende ospedaliere universitarie e IRCCS), questa viene ora estesa anche ad alcune tipologie di strutture della sanità privata (Case di cura accreditate, Policlinici universitari privati, Enti di ricerca privati, IRCCS privati, IRCCS fondazioni, Istituti qualificati presidi della U.S.L., Ospedali classificati o assimilati L.132/1968).

Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

I termini d’invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.

MONITORAGGIO 2024

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2024, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali:Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale:Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 23 – Istruzioni di compilazione

 

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ARAN: sottoscritto contratto l’Accordo d´integrazione dell´ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale del comparto Funzioni Locali

L’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto in via definitiva il 6 maggio 2024 l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali in applicazione di quanto disposto all’art.2 del citato ACNQ.

L’accordo sostituisce il precedente Accordo del 22 ottobre 1998 a seguito delle disposizioni del nuovo ACNQ in materia di RSU.

 

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2024 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali informa che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n.3, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2024, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. L’importo totale erogato, pari a € 2.148.976,22 riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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Progressioni economiche orizzontali: i chiarimenti dell’Aran

Con orientamento applicativo CFL259, l’ARAN ha ribadito che le progressioni economiche attivate per il 2023 secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 16.11.2022 hanno decorrenza 1° gennaio 2023; tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno. Pertanto, il dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa.

In riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, e quindi alla possibilità di valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3, con l’orientamento applicativo CFL260, l’Agenzia ribadisce che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.

In merito alla possibilità di attribuire differenziali stipendiali al personale e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende, ai seni dell’art. 14 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, con l’orientamento CFL261, l’Agenzia osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato – distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

 

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Nuove assunzioni negli enti territoriali del Sud: Pubblicato il decreto di approvazione esiti della ricognizione dei fabbisogni

Con riferimento all’Avviso di manifestazione d’interesse del 21 novembre 2023, è pubblicato in data 9 aprile 2024, sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e sul sito del PN Capacità per la Coesione 2021-2027 il Decreto Direttoriale n. 8/2024 di approvazione e pubblicazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni.

L’assunzione di personale rappresenta il principale intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 attuato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023. L’Avviso è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Amministrazioni Regionali, Province e Città Metropolitane delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sul fabbisogno di risorse e profili professionali.

Sono approvati e pubblicati i seguenti elenchi allegati al Decreto:

a – Elenco ex art.7.3.1 dell’Avviso – esito della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni
b – Elenco ex art.7.2.4 dell’Avviso – domande non ricevibili e non ammissibili.

I soggetti inseriti nell’Elenco ex art.7.3.1 dell’avviso- esito della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni, ai sensi dell’art. 10.4, possono trasmettere eventuali osservazioni a mezzo PEC all’indirizzo capcoe@pec.governo.it entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

I soggetti inseriti nell’Elenco ex art.7.2.4 dell’avviso – domande non ricevibili e non ammissibili, ritenuti esclusi ai sensi dell’art. 7.2.3 dell’Avviso e dell’art. 7, comma 1, della Legge. n. 241 del 1990, possono trasmettere eventuali osservazioni a mezzo PEC all’indirizzo capcoe@pec.governo.it entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2024 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n.1, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2024, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. L’importo totale erogato, pari a € 766.938,15, riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Lazio e Molise.

Si ricorda che a decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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ANCI: pubblicati due quaderni operativi su contrattazione integrativa territoriale e reclutamento di giovani

Anci ha pubblicato due nuovi quaderni operativi: il numero 47 sul tema della contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale nel comparto funzioni locali e il numero 48 sulle misure per favorire il reclutamento di giovani negli enti locali.
Il primo volume parte dal presupposto che gli ultimi rinnovi contrattuali del comparto delle Funzioni locali hanno dedicato grande attenzione all’istituto della contrattazione integrativa di livello territoriale, disciplinando un’importante opportunità di sviluppo degli strumenti negoziali su area sovracomunale. Un livello di contrattazione che offre numerosi molteplici vantaggi che riguardano in termini generali la promozione di forme di collaborazione volte alla diffusione di conoscenze e soluzioni comuni nell’applicazione degli strumenti contrattuali e lo scambio di buone pratiche. In questa prospettiva, i Comuni capoluogo, le Città medie, le Unioni di comuni possono promuovere l’avvio di percorsi di contrattazione integrativa di livello territoriale, consolidando il proprio ruolo di stimolo di processi di innovazione in ambiti territoriali più ampi.
Vai al Quaderno n.47 La contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale nel comparto funzioni locali

Il secondo volume è una guida per gli operatori degli enti locali che intendano attivare un percorso di reclutamento di giovani interessati a lavorare nei Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane. Si tratta dell’attuazione di una norma fortemente voluta dall’Anci, nata da una sperimentazione innovatrice in alcune grandi Città che – grazie alla collaborazione con le Università – aveva già dato ottimi risultati nel reclutamento di giovani talenti. La norma del DL 44/2023, insieme al suo decreto attuativo del 21 dicembre 2023., offre agli operatori una sistematizzazione normativa di un nuovo ed innovativo sistema di reclutamento di giovani, attraverso convenzionamenti con le Università e, con contratti di apprendistato e di formazione lavoro, assicura loro un percorso lavorativo finalizzato alla trasformazione di contratti a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato.
Vai al Quaderno n.48 Le misure per favorire il reclutamento di giovani negli enti locali.

 

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Formazione: siglato protocollo di intesa tra IFEL e Dipartimento della Funzione Pubblica sulla piattaforma Syllabus

È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione l’Istituto IFEL per migliorare le competenze del personale pubblico, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali. L’accordo promuove la formazione e lo sviluppo del capitale umano attraverso l’elaborazione di prodotti formativi che ampliano il Catalogo dell’offerta fruibile sulla piattaforma Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti pubblici, mediante l’inserimento di contenuti e approfondimenti in ambito di finanza ed economia locale.

Il protocollo favorisce inoltre la sperimentazione di nuove forme di condivisione e il rafforzamento delle conoscenze e competenze del personale comunale anche attraverso la mobilità dei dipendenti. L’intesa prevede infine la progettazione e l’implementazione di soluzioni innovative per lo sviluppo di professionalità a supporto della realizzazione di progetti particolarmente complessi, finanziati dal PNRR e da altre fonti, anche per far fronte alle carenze di personale e di competenze degli enti locali.

L’istituzione di un Comitato tecnico di indirizzo, composto da due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e da due rappresentanti dell’IFEL, garantirà la realizzazione di tutti gli obiettivi.

 

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L’illegittimo conferimento dell’incarico non incide sulla retribuzione della posizione organizzativa al dipendente che ne abbia svolto le funzioni

L’illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se ha di fatto compiuto le mansioni proprie dell’incarico. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 4256, pronunziandosi sul ricorso presentato da una dipendente comunale per chiedere la liquidazione delle indennità di posizione e di risultato a seguito del conferimento di posizione organizzativa da parte dell’ente datore.

La Corte di appello aveva rilevato l’illegittimità del conferimento degli incarichi conferiti in quanto i servizi, di natura dirigenziale, non potevano esser conferiti ad un funzionario di livello D3, non essendo in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale in questione e attribuita in modo illegittimo. I giudici rilevano come in plurime pronunzie (Cass. Sez. L. n. 8141 del 2018, rv. 647618-01, che si pone in continuità con la precedente Cass. sez. L. n. 18808/2013, rv. 628344-01), la Cassazione ha più volte affermato che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso di specie, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.

Pertanto, incontestato lo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa da parte del dipendente, del tutto irrilevante, è, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla dipendente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio.

 

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