Disciplina giuridica dei compensi erogabili ai Vicesegretari, ai sensi dell’art. 16-ter DL 162/2019

Il Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – con circolare n. 5946 del 19/03/2021 fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei vicesegretari, ai sensi dell’art, 16-ter, commi 9 e 10 del D.L. 162/2019, con cui sono state dettate nuove disposizioni in relazione all’istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate. Nella specie, l’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.8, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che – nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l’ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti – il sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere, al competente Ufficio di gestione dell’Albo dei Segretari del Ministero dell’Interno, l’autorizzazione a che le funzioni del segretario – ove non risulti possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco – vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, dal vice segretario, scelto nell’ambito dei soggetti aventi i necessari requisiti. Il soggetto da preporre è individuato nel titolare dell’ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell’interessato, nell’ambito del personale di ruolo dell’ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l’assenso dell’amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro. Con la Circolare sopra richiamata, il Ministero dell’Interno, sulla base dei pareri forniti dall’ARAN e dal Dipartimento della funzione pubblica, ribadisce che a tali soggetti non risulta applicabile il CCNL dei Segretari comunali e provinciali. L’Ente locale può valorizzare sotto il profilo economico l’incarico di vice segretario solo in sede di articolazione e graduazione dell’incarico di posizione organizzativa, sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora tali compiti vengono cumulati ad altro incarico. Nei casi in cui l’incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente ad altro soggetto, già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell’ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa di che trattasi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 4 del CCNL 21/5/2018. Resta esclusa la possibilità di erogare compensi ad personam non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di PPP la disciplina degli incentivi

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha inviato al Presidente della Camera, Roberto Fico, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un Atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell’attività istituzionale, l’Anac segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Per l’Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l’avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l’adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l’accantonamento delle risorse finanziarie.
Nell’Atto di segnalazione, l’Anac evidenzia altresì l’opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rideterminazione del limite al trattamento accessorio in caso di errata quantificazione del fondo

Qualora emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili del fondo che ne abbia causato una sottostima, è ragionevole ritenere che l’Ente, sussistendone la copertura finanziaria, possa calcolare nell’esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio. Detto importo dovrà essere successivamente adeguato, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, “in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ciò consentirebbe all’ente di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi. Ovviamente l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima dovrà essere posto in capo all’ente, quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 quale strumento di contenimento della spesa di personale. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 37/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI-UPI: “Bonus baby sitter anche a polizia locale”

“Auspichiamo che il bonus baby sitter, con i prossimi scostamenti finanziari, possa diventare un provvedimento universale, ma deve essere immediatamente riconosciuto anche agli agenti di polizia locale, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull’applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell’ordine e di polizia a competenza generale. Siamo certi che il non averli espressamente considerati nel decreto legge varato dal Governo tra il personale delle forze di sicurezza cui spettano le misure di sostegno alla genitorialità, sia una svista sulla cui rapida correzione si troverà pieno consenso del governo, a partire dal presidente Draghi”.
Lo dichiarano il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il Presidente di Upi, Michele de Pascale. “È evidente che, considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attività indifferibili legate all’emergenza sanitaria, i corpi di polizia locale sono ricompresi a pieno titolo in questa categoria – proseguono Decaro e de Pascale -. Occorre correggere questa dimenticanza, insieme ad altre riguardanti le professioni sanitarie, nel decreto Sostegno, come giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con apposito avviso, fornisce chiarimenti in merito alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. In considerazione degli effetti dell’attuale situazione epidemiologica sull’organizzazione e lo svolgimento delle procedure selettive di cui di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di garantire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità destinatari delle medesime procedure, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici potranno svolgere le procedure di reclutamento del personale interessato in autonomia. Al riguardo, si rappresenta che per effetto dell’articolo 24 del DPCM 2 marzo 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, fermo restando il rispetto del protocollo di svolgimento dei concorsi adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2020 e validato dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021. Si evidenzia, altresì, che l’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto modalità semplificate di assunzione per i lavoratori sopra richiamati da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Da ultimo si ricorda che il termine fissato dall’articolo 1, comma 495, della legge 145/2018 per usufruire delle deroghe di carattere ordinamentale e finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa è stato prorogato al 31 marzo 2021 dalla legge 178/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche in caso di appalto di servizi articolato in lotti

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 29 del 15.03.2021, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, o meno, gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del codice dei contratti, in caso di appalto di servizi di importo superiore ad euro 500.000, articolato in lotti, ciascuno di importo inferiore.
La Sezione ritiene che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, né che possa farsi riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione dell’importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al disposto dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformità alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell’appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria. Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalità di gara risponde, quindi, all’esigenza di evitare l’artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regole di matrice europea. Per tutte le altre finalità, invece, il cumulo dei lotti resta irrilevante: i requisiti di partecipazione, l’importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all’ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all’importo dei soli lotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all’importo cumulato di tutti i lotti messi a gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assenze per postumi da vaccino anti-Covid, la precisazione del Dipartimento della funzione pubblica

Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica precisa quanto segue:
1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;
2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata;
3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita;
4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.
È in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dossier UPI : Le priorità delle Province per il nuovo Governo

In vista dell’avvio delle interlocuzioni con il nuovo Governo, il Comitato Direttivo UPI ha ritenuto essenziale predisporre un Dossier approfondito nel quale sono state dettagliate le urgenze delle Province su cui chiediamo un impegno alla risoluzione entro la fine della legislatura.
Il Dossier è stato realizzato dall’Ufficio Studi UPI su indicazioni del Comitato Direttivo, c grazie alla collaborazione delle UPI Regionali, che hanno offerto contributi e riflessioni alle tematiche proposte.
Dal documento è stato poi tratto in forma sintetica il Decalogo delle richieste delle Province, che riassume le questioni più urgenti e inderogabili.
Considerato l’orizzonte temporale che ha davanti questo Governo, sono state indicate le priorità che, se assunte dai Ministri nei rispettivi piani programmatici, possono trovare effettiva risposta.
In particolare, la scelta è andata sulle questioni istituzionali legate alle anomalie più gravi della Legge 56/14, sui temi della finanza provinciale che deve finalmente trovare un chiaro equilibrio, sulla riforma della PA che è essenziale per ristabilire l’autonomia organizzativa delle Province, nonché sulle principali aree di investimento: scuole secondarie superiori e rete viaria provinciale.
Un capitolo è stato poi specificamente dedicato alle richieste delle Province rispetto alla programmazione, gestione e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
I due documenti saranno inviati alle alte cariche dello Stato, al Governo, al Parlamento, alle rappresentanze delle Autonomie territoriali – Anci e Conferenza delle Regioni – e alle forze economiche sociali, per avviare una nuova stagione di confronto (fonte UPI).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL n. 183/2020 “Milleproroghe”. La nota di lettura ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI/IFEL sul D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (“Milleproroghe”), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».
In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni: assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; funzioni fondamentali; Fondo di garanzia per i debiti commerciali; razionalizzazione del patrimonio pubblico; proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate; proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’UE, dell’elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi; società partecipate; edilizia scolastica; progettazione degli enti locali; investimenti locali; interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile; proroghe di termini in materia tributaria.
Altre disposizioni riguardano: personale, TPL, scuola, sociale, cultura, turismo, famiglia, uffici giudiziari, sisma, eventi alluvionali, lavoro agile, proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Quaderno Anci sul CCNL della Dirigenza delle Funzioni locali

Pubblichiamo il Quaderno operativo dell’ANCI sul CCNL del 17 dicembre 2020 della Dirigenza delle Funzioni locali. Il documento vuole essere un utile strumento di supporto per i Comuni per l’attuazione delle nuove disposizioni contrattuali, attraverso una loro analisi complessiva e specifici approfondimenti sugli aspetti di maggiore innovazione negoziale. Il Manuale, snello e di facile consultazione, è arricchito da una modulistica che le Amministrazioni locali potranno utilizzare come base per la definizione degli schemi di attuazione delle disposizioni del nuovo CCNL, quali la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION