Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 96 del 22-04-2021 il Decreto legge n.  52/2021, c.d. decreto riaperture, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. Si prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Sono prorogate sino al 31 luglio 2021 le disposizioni in materia di lavoro agile, di cui articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Superbonus 110%, assunzioni di personale in deroga parziale dei limiti di spesa

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 105/2021/PAR, in risposta ad un quesito volto ad appurare se le disposizioni di cui all’art. 1, commi 69 e 70, della L. 178/20 consentano di derogare anche all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 (limite lavoro flessibile), ha evidenziato che deve escludersi che la deroga all’art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all’ art. 9, comma 28.
La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito, come noto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai soli limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Viene demandato ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico.
La Sezione ricorda che la rilevata configurazione dell’art. 9, comma 28, quale principio generale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che (come già affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale per l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006), ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (cfr., per la L. 296/06, Sez. controllo Veneto, n. 177/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, n. 61/2019/PAR). Eccezioni a quest’ultima disposizione sono invece previste in altri commi dell’art. 1, L. 178/2020, come nel caso del comma 993, laddove si dispone che “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “.
Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, come già rilevato, che “ I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”. Con riferimento al caso di specie, il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE. L’esenzione dall’applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.
Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Congedo genitori 2021 lavoratori dipendenti: istruzioni amministrative

Con la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il decreto-legge n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS.
I destinatari del Congedo 2021 per genitori sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
La circolare dettaglia i requisiti per fruire del congedo, la sua durata, le modalità di indennizzo, le situazioni di compatibilità e di incompatibilità, e detta le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.
Con successivo messaggio l’Istituto comunicherà l’avvenuta pubblicazione della procedura informatica per presentare le domande di congedo. Intanto, è possibile fruire del Congedo 2021 per genitori inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare con presentazione della domanda telematica all’INPS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, guida operativa per il calcolo dei permessi sindacali in caso di riordino amministrazioni

L’ARAN ha messo a disposizione una guida operativa per le amministrazioni e gli enti, diversi dalle Istituzioni scolastiche, soggetti a processi di riordino che comportino l’accorpamento e/o lo scorporo di amministrazioni, al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione del numero di dipendenti, del dato associativo e del dato elettorale da prendere in considerazione per la corretta quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative. Tutte le amministrazioni, all’inizio di ogni anno, devono procedere a determinare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. L’Agenzia sottolinea l’importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell’art 22 del CCNQ del 4 dicembre 2017, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall’altro, bloccare la fruizione di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

Guida operativa per il calcolo dei permessi sindacali in caso di riordino amministrazioni

 Guida operativa – Aree dirigenziali – Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Con la circolare n. 15127-12/04/2021 il ministero della Salute fornisce indicazioni circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate. Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. I lavoratori positivi sintomatici e asintomatici, ai fini del reintegro, inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA: concorsi, pubblicato il nuovo protocollo sicurezza

È stat pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19.
Tra le novità introdotte vi è l’obbligo di presentazione, per tutti i candidati e per il personale addetto alle selezioni, del referto negativo relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove.
Le amministrazioni forniranno ai candidati mascherine FFP2 che dovranno essere indossate obbligatoriamente durante le prove, pena l’esclusione dal concorso.
In ogni fase delle selezioni, inclusi i flussi di accesso e di uscita dai locali, gli organizzatori dovranno garantire il rispetto del criterio di distanza droplet di 2,25 metri tra i candidati e con il personale stesso.
Le aule saranno dotate di postazioni operative (scrittoio e sedia) distanziate di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo da assicurare a ogni candidato un’area di 4,5 metri quadri.
Ogni prova selettiva dovrà concludersi entro 60 minuti. Le prove orali e le prove pratiche potranno svolgersi anche in modalità telematica.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel protocollo bisognerà fare riferimento alle prescrizioni tecniche per le procedure concorsuali previste per l’accesso ai ruoli delle forze dell’ordine, polizia e vigili del fuoco.
Il nuovo protocollo permette la ripresa delle selezioni concorsuali pubbliche in presenza dal 3 maggio 2021 ed è stato armonizzato alla luce del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10, contenente le nuove norme sui concorsi pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo 2019-2021

In data 15 aprile 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019-2021).
Il testo contrattuale, primo atto della nuova stagione negoziale, definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Vengono confermanti, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Per quanto attiene alle Aree della dirigenza, ferma restando l’articolazione nelle quattro aree già definite dal precedente CCNQ, le parti hanno ritenuto opportuno proseguire il negoziato al fine di definirne la composizione.
L’accordo raggiunto permette, non appena ricevuti gli atti di indirizzo, di avviare le trattative contrattuali 2019-2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi di accordo sulle modalità di adesione al fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso

E’ stata sottoscritta l’Ipotesi di accordo che regolamenta le modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante il silenzio-assenso.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie Locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.
In analogia a quanto già avviene nel settore privato, l’accordo prevede sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).
Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il silenzio-assenso). Se non fa né l’una, né l’altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. Riceve, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.
L’accordo è stato sottoscritto nella forma di Ipotesi e sarà efficace solo dopo il completamento dell’iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall’Aran.
Guida introduttiva alla previdenza complementare
Fondo Perse-Sirio

Nota Anci sulle nuove procedure concorsuali a seguito del “Decreto Sostegni”

Pubblichiamo la nota riepilogativa dell’Anci su alcune importanti misure volte a semplificare i concorsi pubblici contenute nell’articolo 10 del Decreto-legge n. 44/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile ed in corso di conversione. Si tratta di misure, immediatamente applicabili anche alle procedure concorsuali già bandite, riguardanti sia la fase di emergenza sanitaria che quella a regime.
Inoltre, si dispone anche il superamento, a decorrere del 3 maggio prossimo, delle attuali limitazioni di ordine quantitativo (numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova) previste dalla legislazione emergenziale attualmente vigente.
La presente nota fornisce un quadro dettagliato delle misure contenute nel D.L. n 44/2021 ed un riepilogo delle diverse misure emergenziali che hanno caratterizzato i concorsi pubblici durante l’emergenza sanitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non si applicano alle Unioni le nuove regole assunzionali di personale per i Comuni

L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”. Sono i principi di diritto enunciati dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, risolvendo una questione di massima in merito alle modalità di calcolo dello spazio assunzionale delle Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del d.l. n. 34/2019, disattendendo la lettura “espansiva” della norma, effettuata dalla Sezione regionale per la Lombardia con deliberazione n. 109/2020, la quale ha operato un’estensione applicativa dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 che si discosta dal tenore letterale delle norme di riferimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION