Piccoli Comuni: Brunetta e Decaro presentano il progetto “P.I.C.C.O.L.I.”

Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni italiani. È entrato nel vivo il progetto “P.I.C.C.O.L.I. – Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l’innovazione locale”, iniziativa realizzata nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di coesione finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l’affiancamento alle amministrazioni locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.
“Questo intervento fa parte di un ampio ventaglio di iniziative del Governo e in particolare del Dipartimento della funzione pubblica – ha sottolineato il ministro Renato Brunetta – a supporto dei Comuni, i più penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e dalla contrazione della spesa per investimenti sul capitale umano. Ora l’inversione di marcia è netta, grazie al progetto P.I.C.C.O.L.I., agli altri realizzati grazie ai fondi strutturali e soprattutto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in gran parte già tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove e rapide modalità di reclutamento per il personale Pnrr, i percorsi di carriera più fluidi, il rafforzamento della formazione. Un altro importante pacchetto di misure per gli enti locali troverà spazio nella legge di bilancio. Siamo davanti a un enorme investimento sulle competenze e sulle tecnologie per sostenere il cambiamento organizzativo necessario alla transizione digitale e per assicurare ai Comuni personale e strumenti adeguati. Senza mai dimenticare l’obiettivo finale: garantire a cittadini e imprese servizi efficienti e di qualità. Abbiamo le risorse e l’intelligenza per vincere questa sfida”.
“I piccoli Comuni – afferma il presidente Anci, Antonio Decaro – rappresentano l’ossatura portante del Paese: sul totale di 7.904 Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, rappresentano il 17% della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio nazionale. Custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e naturalistico del Paese. Per questo è nostro dovere prendercene cura. Purtroppo in questi anni la frenesia e il mito della grande città ha determinato un progressivo spopolamento. E invece la pandemia ci ha fatto scoprire che esiste nel nostro Paese una riserva di luoghi e di vita che ci restituisce una dimensione nuova, salutare in cui non solo è bello vivere ma è anche possibile. Per far questo però c’è bisogno di renderli efficienti e moderni, pur conservando la loro peculiarità. È fondamentale la convergenza tra la storica battaglia dell’Anci in difesa della rete dei piccoli Comuni e gli impegni assunti dal Governo nazionale su diversi fronti. Sono stati già conseguiti risultati concreti. Si è allentata la stretta sulle assunzioni di nuovo personale. Può essere selezionato un numero maggiore di Segretari comunali. Sono arrivate in porto semplificazioni richieste da lungo tempo nella redazione dei bilanci e in altri adempimenti burocratici. Quest’anno per i piccoli Comuni sono state stanziate risorse per investimenti per 2,8 miliardi, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato dal Pnrr al Piano nazionale borghi. Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. è coerente e importante corollario di questi interventi, affinché l’afflusso delle risorse finanziarie e l’assunzione di nuovo personale si traducano in ciò che alla fine conta davvero: un servizio migliore ai cittadini, una risposta più rapida e completa a ogni loro esigenza nei confronti delle Amministrazioni locali”.
Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha visto arrivare 1.502 manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici più selezionati sono stati bilanci, contabilità, gestione del personale e riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), semplificazione (18%), gestione associata servizi locali (17%).
L’Anci sta attualmente supportando i Comuni nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano al Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di analisi dei fabbisogni e 612 sono al lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez PA individuato come soggetto attuatore, che fornirà sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni.

Progetto Piccoli Comuni (Le slide)

ANCI, Decreto fiscale: Ok a mobilità anche nei piccoli Comuni

Il Decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri accoglie la richiesta dell’ANCI di fare chiarezza sui processi di mobilità nei piccoli comuni e sul mantenimento per questi nulla-osta preventivo dei sindaci (vedi notizia del 17 ottobre 2021)
Il D.L. n. 80/2021 ha riscritto la disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni, eliminando il previo assenso degli enti di appartenenza. L’ANCI ha subito segnalato l’esigenza di mantenere il nulla osta preventivo per i Comuni, che sono a rischio di uno svuotamento degli uffici in considerazione della maggiore attrattività delle altre amministrazioni pubbliche, ed ottenuto utili modifiche in sede di conversione.
Tuttavia, la formulazione finale della norma ha fatto sorgere il dubbio interpretativo che per gli Enti locali con organici fino a cento dipendenti i processi di mobilità volontaria del personale siano in ogni caso preclusi, sia in entrata che in uscita, laddove la ratio originaria della norma intendeva invece escludere, per i Comuni più piccoli, solo la mobilità in uscita senza il previo assenso datore di lavoro.
Il Decreto fiscale, recependo la formulazione dell’emendamento ANCI, chiarisce in modo inequivocabile che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre amministrazioni.
Si tratta di un “risultato estremamente importante per Anci e Comuni italiani per due ordini di motivi”, sottolinea Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e delegato Anci a Personale e relazioni sindacali. “Da un lato perché il contratto degli enti locali è meno attrattivo di quello di altri comparti e nel momento in cui i dipendenti sanno di non essere subordinati ad un nullaosta da parte dell’ente di appartenenza si rischierebbe un’emorragia in Comuni e province a vantaggio del comparto regionale. Dall’altro perché l’arrivo delle risorse del PNRR – osserva il delegato Anci – ci fa entrare in una fase delicatissima in cui i Comuni saranno coinvolti maggiormente nella sua attuazione: trovarsi in una fase così delicata senza strumenti di governo dei propri dipendenti rischierebbe di far perdere le opportunità di spesa che l’Europa ha voluto aprire” (fonte Anci).

Linee guida per le P.A. su esibizione green pass da parte del personale: richieste ed osservazioni sul DPCM

Nella Conferenza Unificata del 7 ottobre le Regioni hanno espresso lIntesa sul DPCM relativo alle “linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” (Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre (Serie Generale n.246) condizionata all’accoglimento della modifica riguardante la percentuale minima, per le verifiche a campione del personale presente in servizio, sostituendo tale percentuale dal 30 al 20%. Inoltre nel documento consegnato al Governo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sottolineato la necessità di “chiarire il caso in cui il dipendente che comunica la mancanza di green pass risulti assente ingiustificato anche nei giorni di sabato, domenica e festivi e comunque fino alla presentazione della predetta certificazione. E’ poi “necessario definire la possibilità che nella settimana in cui, per alcune giornate, il dipendente risulti assente ingiustificato possa comunque usufruire nelle altre giornate degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (assenze per malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale, ferie…), tenuto conto che il decreto non prevede la sospensione del rapporto di lavoro e che le linee guida prevedevono esclusivamente l’impossibilità di autorizzare nella giornata di assenza ingiustificata il lavoratore interessato al lavoro agile”.
Le Regioni hanno anche richiesto “che, nelle sedi centrali ove giornalmente viene effettuato un controllo all’ingresso, il controllo a campione possa essere effettuato con cadenza periodica e non giornaliera”.
Infine – si legge ancora nel documento della Conferenza delle Regioni – c’è la necessità di “Chiarire se le volontarie comunicazioni di cui al comma 6, art. 9 quinques del D.L. n. 52/2021 possono essere anche le esenzioni dell’obbligo vaccinale”.

Rientro in presenza dipendenti PA, la nota di lettura dell’ANCi

L’ANCI ha pubblicato la nota di lettura relativa al “Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulle modalità per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni” (scarica le slide). Il Governo ha ritenuto di superare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro (smart working emergenziale) e a tal fine è stato adottato, il 24 settembre 2021, un DPCM con il quale si è stabilito che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà quella in presenza (Dpcm sulle linee guida per la certificazione verde).
Per garantire una corretta e omogena attuazione delle disposizioni previste sono state messe in campo una serie di azioni: un help desk Amica digitale, ovvero un servizio di assistenza alle pubbliche amministrazioni sulle novità in vigore dal 15 ottobre. Tramite FormezPA saranno disponibili due canali di comunicazione: una linea telefonica dedicata attiva dal 13 ottobre (numero verde 800 254 009) e una mail ad hoc lavoropubblico@governo.it. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha previsto anche la predisposizione di FAQ che saranno pubblicate sul sito Linea Amica Digitale.

Utilizzo resti assunzionali ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di salario accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 236/2021, ha chiarito che nella definizione dei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di salario accessorio gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2016, a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale sia relativo solo al personale non dirigenziale.
La Sezione ricorda che il comma 226 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2016-2018 dà la possibilità agli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare le somme indebitamente erogate “anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228”. Il successivo comma 228 stabiliva il meccanismo assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consentendo ai comuni “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.
Su questa base va, dunque, computato lo spazio assunzionale, la cui dimensione può essere chiarita con un esempio. Nell’ipotesi di collocamento a riposo di 4 dipendenti aventi ognuno retribuzione pari a 100 in ciascuno degli anni indicati, per un totale di 1.200, un comune avrebbe avuto la possibilità di effettuare assunzioni in misura pari a 300 (e, cioè, il 25 per cento di 1200). Se l’ente non ha utilizzato questo spazio, (risparmiando i 300, in tutto o in parte), può utilizzarlo, ai sensi del comma 228 (esplicitamente richiamato) per compensare le somme della contrattazione collettiva indebitamente erogate, tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Green pass, le linee guida per i controlli nella Pa

Sono state adottate con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale delle p.a., a decorrere dal 15 ottobre.
Per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare
i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Risultano esclusi dall’obbligo di esibire il green pass soltanto gli utenti.
Per quanto riguarda le modalità e soggetti preposti al controllo, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, il quale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L’accertamento potrà essere svolto
giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non  lavorative. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

FAQ sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, online nuova modalità domanda per quantificazione TFR-TFS

Con il messaggio n. 3436 del 12 ottobre 2021, l’INPS fornisce istruzioni sul nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) e alla cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS è stata progettata con l’obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell’Istituto, riducendo l’onere a carico dell’utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.

L’utente potrà chiedere la prestazione on line fornendo dati minimali. Il riscontro immediato, l’automatizzazione dei controlli e l’acquisizione dei dati da fonti certe permettono all’INPS di fornire al cittadino, in tempo reale, lo stato della domanda. Inoltre, il sistema consente di presentare la richiesta di quantificazione in maniera “multicanale”, allo scopo di coinvolgere l’utenza in un rapporto diretto, trasparente ed interattivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi tecnici, esclusa la destinazione della quota del 20% proveniente da risorse vincolate di terzi

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 80/2021, fornisce chiarimenti in merito l’interpretazione dell’art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 circa le corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dalla norma citata. In particolare, i dubbi del Comune istante si appuntano sulla possibilità o meno di destinare all’erogazione degli incentivi a favore dei dipendenti la quota del 20% del fondo per le funzioni tecniche, di cui al comma 2, nel caso in cui tale quota sia rappresentata, anche parzialmente, da “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, che – in quanto tali – non possono essere destinate dall’Ente all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, alla luce dell’espresso divieto di cui al comma 4.
Nel merito, la Sezione ricorda che in riferimento alle corrette modalità di “costituzione” e successiva “destinazione” del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 è possibile di individuare quattro fasi:
La prima fase: relativa alla quantificazione e “costituzione” del fondo per le funzioni tecniche;
La seconda fase: destina” le risorse inserite nel fondo di cui al c. 2, suddividendole secondo le finalità previste dai commi 3 e 4, nella misura rispettivamente dell’80% (destinata a finanziare gli incentivi a favore dei dipendenti, che a vario titolo partecipano all’appalto svolgendo le funzioni tecniche indicate nella norma, secondo i criteri e le modalità definite in contrattazione decentrata e in apposito regolamento) e del 20% (“ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione);
La terza fase: l’amministrazione procede all’utilizzo delle risorse, secondo le destinazioni consentite dai commi 3 e 4;
La quarta fase: inerente alla gestione della quota parte di risorse che, seppur inserite nel fondo del comma 2, sono rimaste inutilizzate. La prima ipotesi riguarda le risorse stanziate (pari all’80% – ai sensi del comma 3 – per gli incentivi tecnici, relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, o da questi svolte con accertamento negativo. In tal caso, il penultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che le economie risultanti vadano ad incrementare il fondo di cui al comma 2. La seconda ipotesi riguarda risorse (pari al 20%) non destinabili all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in quanto provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
I giudici, confermando l’orientamento espresso anche dalla Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 108/2017, rilevano che non possano essere destinate al finanziamento degli incentivi tecnici a favore dei dipendenti le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati. La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rientro in presenza, il decreto inviato a Regioni, Province ed enti locali

Il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione con le indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre, è stato inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e al Presidente dell’Upi, Michele De Pascale. Nelle prossime ore il testo – che ha ricevuto il 7 ottobre il via libera della Conferenza Unificata e il 5 ottobre, per gli aspetti legati alla sicurezza sanitaria, quello del Comitato tecnico-scientifico – sarà trasmesso a tutte le amministrazioni pubbliche.

Nella lettera a Regioni, Anci e Upi, il Ministro Brunetta ha informato dei servizi di supporto alle amministrazioni attivati dal Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, per garantire la corretta e omogenea attuazione delle disposizioni sul rientro dei dipendenti:

– l’helpdesk Linea Amica Digitale (www.lineaamica.gov.it), dove saranno pubblicate apposite Faq;

– una casella email dedicata (lavoropubblico@governo.it) per raccogliere segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni;

– un numero verde dedicato (800 254 009), gestito da Formez PA, che sarà attivo da mercoledì 13 ottobre.

Decreto modalità rientro in presenza
Decreto modalità rientro in presenza (Slide)