Contributo per equo indennizzo personale P.L. e rimborso spese degenza per causa di servizio

Con la Circolare n. 21/2022 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce istruzioni e riepiloga gli adempimenti da parte dei
Comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 4 settembre 2017, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i criteri, tempi e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale del!’ equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo.

Le richieste da parte dei comuni, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2022, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, l’ausiliario del traffico non fa parte del Corpo di Polizia Locale

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 24/2022, fornisce chiarimenti in merito a due quesiti formulati da un Sindaco volti a conoscere se il personale assunto dal Comune con un profilo riconducibile alla figura di “ausiliario del traffico”, ed al quale con provvedimento sindacale vengono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, possa essere considerato facente parte del Corpo di Polizia locale e sulla possibilità di riconoscere a detto personale, ove facente parte del Corpo di polizia locale, le misure di previdenza integrative previste dall’art. 208 del Nuovo Codice della Strada.
La Sezione ritiene che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura dell’ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed incaricato, con provvedimento del Sindaco, di svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta non può essere considerato personale appartenente al Corpo di polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né è titolare di tutte le funzioni previste per il personale della polizia municipale essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Di conseguenza, l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale. La natura di fondo speciale a carattere vincolato, a tutela degli equilibri di bilancio, che viene a costituirsi con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada e l’indicazione dettagliata contenuta nella legge delle finalità perseguibili con i proventi stessi non consentono interpretazioni estensive al di là dello stretto dettato normativo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, presupposti normativi per la ripartizione dei compensi per l’avvocatura interna

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 85/2022, in risposta ad una richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 che disciplina i compensi professionali dovuti agli avvocati dalle amministrazioni pubbliche da cui gli stessi dipendono, ha chiarito che gli unici presupposti richiesti dalla norma in esame per la ripartizione dei compensi professionali fra gli avvocati sono l’esito favorevole del giudizio o di altro procedimento nel quale l’avvocato abbia esercitato il patrocinio per l’ente (dovendosi interpretare il termine “sentenza” in modo atecnico come riferito appunto al presupposto sostanziale richiesto dalla norma e consistente nella pronuncia favorevole per l’ente nel quale esita il giudizio o procedimento), la condanna della controparte alle spese, che rappresenta titolo autonomo rispetto alla pronuncia principale e, in ultimo, l’effettivo recupero a carico della controparte dell’importo liquidato dal giudice a titolo di spese legali.
Mentre la misura e le modalità di ripartizione dei compensi sono rimesse ai regolamenti dei singoli enti di riferimento e alla disciplina della contrattazione collettiva, i presupposti di esistenza del diritto sono quelli individuati a monte dalla norma primaria, ovvero:
a) l’esistenza di una pronuncia contenente un capo accessorio relativo alla condanna della controparte alle spese;
b) l’esito della lite favorevole per la P.A. causalmente riconducibile all’attività dell’avvocato dipendente;
c) il recupero effettivo delle spese dalla controparte che vi è tenuta.
Sulla portata sostanziale del termine “sentenza” riportato nel comma 3 dell’art. 9, la Sezione chiarisce che l’effettivo discrimine fra il medesimo comma e il successivo comma 6 primo periodo non risiede nella forma della pronuncia principale quanto, piuttosto, nel provvedimento che statuisce sulle spese e che consiste, nel primo caso, in una condanna che legittima una ripartizione del “riscosso” fra gli avvocati dell’ente e, nel secondo caso, in una compensazione che consente la corresponsione dei compensi ai medesimi avvocati ma nei limiti dello stanziamento previsto (dato che manca un riscosso da recuperare), il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.
Con riferimento alla spettanza del compenso agli avvocati dipendenti da enti pubblici nel caso di condanna alle spese con effettivo recupero a carico della controparte, a seguito sia di sentenza sia di altra pronuncia di contenuto favorevole per l’ente, la Sezione ribadisce, in coerenza con l’orientamento della giurisprudenza contabile e l’interpretazione dell’art. 91 del codice di procedura civile fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 20957/04, che “la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede”. Proprio l’autonomia del rapporto obbligatorio nascente dalla condanna alle spese rispetto al provvedimento principale prova che il compenso è da riconoscersi al dipendente-professionista che ha esercitato lo ius postulandi nel procedimento all’esito del quale è stata disposta la suddetta condanna, indipendentemente dalla natura della pronuncia stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuovo CCNL Funzioni Locali, prosegue il negoziato per il rinnovo

Prosegue il confronto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Il nuovo sistema di classificazione proposto dall’ARAN vede, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’articolazione in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna area. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. Tutti i profili precedentemente ascritti alla previgente categoria A non sono oggetto di inquadramento nelle nuove aree de sono da considerarsi ad esaurimento.
Per quanto riguarda le progressioni all’interno delle aree, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria, agli stessi potranno essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite;
e) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo;
f) in sede di contrattazione integrativa è possibile definire criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati nel rispetto del principio di non discriminazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”.

La Sezione, nel riconoscere la rilevanza della scelta espressa con l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, esprime un parere favorevole sullo schema di Regolamento recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, sia pure condizionato a correttivi e a integrazioni che consentano di superare le criticità insite nelle modalità in cui ci si propone di creare le condizioni normative perché il Piao operi come strumento di effettiva semplificazione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa.

In particolare, dal punto di vista sistematico e giuridico, l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, quale norma di delegificazione, assegna al Regolamento il solo compito di individuare e abrogare “gli adempimenti” relativi ai piani che saranno assorbiti nel nuovo Piao, senza indicare le disposizioni legislative che andranno ad essere abrogate con l’entrata in vigore del Regolamento né ponendo le norme generali di disciplina della materia.

Al Regolamento si affida perciò la sola pars destruens del disegno di delegificazione per la semplificazione, mentre la pars costruens, ovvero la concreta definizione di quello che sarà il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, viene demandata allo schema di decreto ministeriale cui lo stesso art. 6, d.l. n. 80 affida l’adozione di un Piano Tipo, pensato come strumento di supporto delle amministrazioni, ma in realtà provvisto di un valore normativo, in quanto deputato, come rende palese la lettura del testo trasmesso a questo Consiglio per conoscenza, a integrare, anzi sostanzialmente a comporre, le scarne indicazioni offerte dall’art. 6, d.l. n. 80 del 2021.

Quanto allo schema di Regolamento, gli interventi abrogativi o comunque le modifiche soppressive o sostitutive appaiono poi piuttosto conservativi, distanti dalla logica di conservare solo ciò che è strettamente indispensabile e, comunque, configurati in termini tali che le loro ricadute non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l’assorbimento nel Piao, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche.

Guardando poi agli aspetti sostanziali e operativi del disegno, del quale è parte lo schema di Regolamento, la Sezione ritiene che il nuovo strumento immaginato non debba configurarsi come un semplice layer of bureacracy entro il quale i diversi piani precedenti vadano semplicemente a giustapporsi ma debba esserne occasione di riconfigurazione e integrazione, dandosi come obiettivo di migliorare verso l’esterno, ossia verso i cittadini e le imprese, l’azione della pubblica amministrazione.

È questa la principale sfida alla quale è chiamato il Piao, nella sua intrinseca, attuale, eterogeneità. Sfida che peraltro possiede una valenza anche interna alle stesse pubbliche amministrazioni ad esso assoggettate, chiamate a un compito che, ove non si risolva nella mera addizione dei piani preesistenti, suppone la disponibilità di un capitale umano di competenze e di ambienti anche organizzativi che la stessa l. n. 131 del 2021 prevede debbano essere attrezzati all’interno e in esito ad altri processi di riforma i cui tempi non coincidono con quelli previsti per l’adozione del Piao. Il nuovo piano, in questa tempistica, subisce quindi anche una sorta di torsione per effetto della quale sembra chiamato a farsi punto di avvio delle innovazioni per il miglioramento dell’azione e dell’organizzazione amministrativa anziché proporsi quale loro punto di caduta.

La Sezione ritiene perciò di suggerire sin da subito un monitoraggio ad hoc che consenta di verificare e assicurare la fattibilità del disegno da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso interventi sul decreto ministeriale di adozione del Piano tipo, la cui natura sostanzialmente normativa, per come risulta sia dai contenuti, sia dalla (necessaria) funzione integrativa dell’ordinamento cui è destinato dagli elementi di contesto che sono stati esaminati, induce questo Consiglio di Stato a riservarsi di esprimere su di esso un apposito parere, una volta acquisito dall’Amministrazione, con la qualificazione di regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988.

Caro bollette, Pubblicato in G.U. il DL Energia

Pubblicato in G.U.  il decreto legge 1 marzo 2022,  recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, c.d. decreto energia. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Tra le misure di interesse per gli enti locali segnaliamo:

  • l’art. 25 (Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici): per compensare l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione che potrebbe verificarsi nel primo semestre 2022 ed evitare ripercussioni negative sui lavori pubblici in corso d’opera, il decreto prevede il rifinanziamento di 150 milioni di euro dell’apposito fondo, già finanziato nel 2021 con una dotazione di 200 milioni di euro. Il fondo può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti una volta esaurite le risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ciascun lavoro. La compensazione, in aumento o in diminuzione, avviene per le variazioni di prezzo superiori all’8% che saranno determinate entro il 30 settembre 2022 con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat, e non più sulla base della rilevazione effettuata a cura del Ministero;
  • l‘art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali): si incrementa di 50 milioni di euro  il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’art. 25, comma 1 del DL n. 41/2021, Legge. n. 69/2021, portandolo complessivamente a 400 milioni di euro. È previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a favore di città metropolitane e delle province, per garantire la continuità dei servizi erogati. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Inoltre, ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all’art.243-quinquies del TUEL che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
  • l’art. 28 (Rigenerazione urbana): al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), vengono stanziati 905 milioni di euro (40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026) per finanziare i 541 progetti di rigenerazione urbana ammessi e non finanziati, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie, di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, saranno assegnate le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021.
  • l’art. 35 (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione): si prevede l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici, un censimento permanente che si avvale della base dati del personale della Pa istituita presso il ministero dell’Economia e che sarà fondamentale per completare la digitalizzazione del settore pubblico. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
    il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici.
  • l’art. 41 (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016): si prevede il differimento del pagamento, per gli locali dei territori colpiti dal sisma del 2016, delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, in G.U. il decreto attuativo

Pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto del 11 gennaio 2022, concernente l’individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane. Il decreto dispone il superamento della regola del turn-over (capacità assunzionale determinata esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale) e l’introduzione della regola della sostenibilità finanziaria (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti).

Sino ad oggi le città metropolitane potevano utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato il 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente (regola del turn-over: art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014). Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 3, comma 5-sexies, del DL n. 90/2014 ,
per il triennio 2019-2021 le città metropolitane hanno potuto cumulare anche le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che in tal caso le assunzioni andavano concretamente effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che ne avrebbero prodotto il relativo turn-over. Dal 2022 le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Gli enti che si trovano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024. Gli enti che dovessero trovarsi al di sopra di tale valore soglia, dovranno invece adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Il nuovo decreto non si applicherà alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, a causa della differente legislazione regionale sul ridimensionamento degli organici, che quindi continueranno ad applicare la regola del turn-over.

Al riguardo, l’Anci ha pubblicato una nota  inerente la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato delle città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INAIL, Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con la Circolare n. 1/2022, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento. Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008.

La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome. L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione. Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti. I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Con specifico riferimento alla figura del preposto è previsto che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Milleproroghe 2022, approvato definitivamente dal Senato

Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Tra le misure di interesse per gli enti locali ricordiamo:

Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 1 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un’omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020.

Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni
Il comma 3-bis dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro dipendente a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.

Differimento di termini connessi all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione
La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l’adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente, sospende l’applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.

Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti
Il comma 12-quater dell’articolo 1 estende fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.

Contratti a termine stipulati da società in house qualificate
L’articolo 1, comma 13-bis, detta una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici.

Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
L’articolo 1, comma 28-bis  proroga (dal 30 settembre 2022) al 30 settembre 2023:
i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 – di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 – limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti
direttamente dai comuni;
ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

Proroga di termini relativi a opere di messa in sicurezza di edifici e territorio
L’articolo 1-bis, proroga di tre mesi i termini per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis della legge di bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 5-novies dell’art. 3 reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all’anno 2022.

Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni
L’articolo 2, comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell’interno.

Aggiornamento canone locazioni passive PA
Il comma 3, dell’articolo 3, proroga per l’anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Liquidità delle imprese appaltatrici
L’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Riparto del Fondo di solidarietà comunale
Il comma 5 dell’articolo 3 estende a regime l’applicazione della disposizione – ora limitata agli anni 2018-2021 – che prevede l’assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente, è eliminata la disposizione che prevedeva che, successivamente all’anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.

Definizione transattiva di debiti commerciali e rimodulazione dei piani di riequilibrio degli enti locali 
Il comma 5-ter dell’articolo 3 modifica il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021) (lett. a)). Inoltre, si proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario (lett. b)). Conseguentemente è prorogato di trenta giorni anche il termine entro cui gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (lett. c)).

Province in dissesto finanziario
Il comma 5-quater dell’articolo 3 stabilisce un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario.

Tari: proroga del termine per l’approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti
Il comma 5-quinquies dell’articolo 3 prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i
piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine della Tari viene, dunque, disgiunto a regime da quello del bilancio di previsione.

Svincolo di avanzi di amministrazione per spese correnti per far fronte all’emergenza COVID-19
L’articolo 3, comma 5-sexies estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla L. n.178/2020), che consentono l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da COVID-19. Si tratta delle quote che ciascun ente territoriali individua in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si
tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali
Il comma 5-octies dell’articolo 3 estende fino al 2024 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Proroga di termini per i comuni in predissesto
Il comma 5-decies dell’articolo 3 in primo luogo proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (lett. a)). In secondo luogo, proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (lett. b)).

Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali
Il comma 5-quaterdecies dell’articolo 3 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.

Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio 2022-2024
I commi 5-sexiesdecies e 5- septiesdecies dell’articolo 3 dispongono il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine.

Misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni
Il comma 5-duodevicies esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Il comma stabilisce, inoltre, che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell’importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi.

Proroga del termine per l’individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti di Piani integrati
Il comma 6-ter dell’articolo 3, modificando l’art. 21 del D.L. 152/2021, estende da centotrenta a centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 152/2021 (7 novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevede, altresì, che il livello progettuale richiesto per l’ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In G.U. la legge di conversione del DL 221/2021 sulla proroga dello stato di emergenza

Pubblicata in G.U. n. 41 la legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché il testo del decreto-legge n. 221/2021 coordinato con la legge di conversione.

Tra le disposizioni di interesse per gli Enti Locali, si segnalano le seguenti previsioni:

  • il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
  • i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
  • per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
  • i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021);
  • l’estensione al 2022 dell’esclusione dal computo (art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010) ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale;
  • si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Autore: La redazione PERK SOLUTION