Erogazione incentivi tecnici anche in caso di tardiva individuazione del cd. gruppo di lavoro

La Corte dei conti, Sez. Campania, deliberazione n. 21/2022, in riscontro ad una richiesta di parere concernente l’interpretazione del disposto di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16, recante la controversa disciplina in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, ha chiarito che è consentita comunque l’erogazione dell’incentivo anche nella ipotesi in cui l’individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara. Rileva, infatti, che la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dall’art 113, comma 3 d.lgs. 50/16. Il medesimo comma 3, poi, precisa anche che “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, senza null’altro specificare a tal specifico proposito. 
Medesime considerazioni valgono anche con riferimento al caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali sia obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, laddove si possa ugualmente procedere alla erogazione dell’incentivo anche nel caso in cui la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all’inizio della esecuzione del servizio o della fornitura. Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l’ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione. anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l’avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l’effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Indennità di Vacanza Contrattuale, pubblicati gli importi per l’anno 2022

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibili gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2022 per tutto il personale del pubblico impiego.
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%;
– dal 1° luglio 2022 0,50%.
L’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Relazione allegata al Conto annuale del personale 2021 e monitoraggio 2022

La RGS ha pubblicato la circolare n. 16 del 31 marzo 2021 con la quale fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2021 e di quelli del Monitoraggio 2022.

L’invio dei dati relativi all’anno 2021 avverrà con le stesse modalità e contenuti rispetto alla rilevazione relativa all’anno precedente per i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane, i Ministeri, le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le istruzioni per l’invio dei dati in SICO sono riportate nella sezione “Relazione allegata al conto annuale 2021” contenuta nell’allegato alla  circolare. I termini di invio dei dati in SICO sono stabiliti dal 19 aprile al 21 maggio 2022 per i Comuni, le Unioni di comuni, le Province e le Città metropolitane.

Il monitoraggio anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2021, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno.

L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Capacità assunzionali e Unione dei comuni

Con deliberazione n. 44/2022, la Corte dei conti, Sez. Lombardia – in risposta ad una richiesta di parere sulla modalità di calcolo degli “spazi assunzionali” secondo le disposizioni dell’articolo 33, comma 2, del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, da parte di un comune che abbia ceduto tutto il personale all’unione cui partecipa, e che intenda cedere una parte delle proprie capacità assunzionali alla medesima unione di comuni secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 5, del TUEL – ha precisato che nel caso di un comune che abbia trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, previsto dall’articolo 33, comma 2, debba essere rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative. II valore rilevante ai fini del calcolo degli “spazi assunzionali” del comune deve ricomprendere, quindi, la spesa per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite e non soltanto quella per il personale retro-comandato dall’Unione al Comune per lo svolgimento di attività e funzioni non demandate all’Unione. Simmetricamente, per quanto riguarda le entrate, occorre riguardare alla regola secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione. Le nuove norme «se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti» (deliberazione n. 12/2022/PAR del 26 gennaio 2022).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, via libera definitivo anche dalla Camera

È stato approvato in via definitiva, dalla Camera dei deputati, il decreto-legge n.4 del 2022 (cd. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, come modificato dalla V Commissione (Bilancio), era stato approvato dall’Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022. Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, c.d.” decreto antifrodi” che, non sarà convertito in legge, e che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Tra le misure di interesse per gli enti territoriali ricordiamo:

  • la proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/20211 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (art. 8, comma 3);
  • l’incremento di 400 milioni di euro del fondo, per l’anno 2022, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome per le spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19, di cui all’articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge n. 146/2021 (art. 11);
  • l’incremento di 100 milioni di euro del contributo, in favore dei Comuni, in relazione ai mancati incassi dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2022. Entro il 30 aprile 2022 è adottato il decreto di ripartizione del contributo fra gli enti beneficiari (art. 12);
  • l’autorizzazione, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, di un numero di assunzioni di segretari comunali e provinciali pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio occorse nell’anno precedente, al fine di supportare la realizzazione degli obiettivi del piano. Per le medesime finalità, si stabilisce che a decorrere dal 2023 il corso-concorso di formazione19, abbia durata di quattro mesi
    e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. La durata del periodo di formazione rimane fissata in 8 mesi come già rideterminata dall’articolo 16-ter, comma 1 del decreto legge n. 162/2019 che però prevedeva 6 mesi di corso-concorso e due mesi di tirocinio. Inoltre, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico per l’accesso alla carriera, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio (art. 12-bis);
  • la possibilità di utilizzo nell’anno 2022 delle risorse “covid” assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13, commi 1-5);
  • la possibilità per gli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile (art. 13, comma 5-bis);
  • l’estensione a tutto il 2024 della disciplina che consente agli enti locali che applicano ancora la disciplina del turn-over (Unioni di Comuni e le Città Metropolitane delle Regione Sicilia) la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. Si tratta della previsione già contenuta nell’art. 3, comma 5- quinquies, del DL. N. 90/2014, che aveva cessato di avere applicazione lo scorso dicembre (art. 13, comma 5-ter);
  • l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 13, comma 6);
  • la possibilità, per gli enti in disavanzo, di poter utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da entrate vincolate all’estinzione anticipata di mutui, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (art. 13, comma 6-bis);
  • lo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate (art. 13 bis);
  • la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse nell’ambito dei piani di risanamento a favore di propri soggetti partecipati. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del TUEL che prevede la legittima dei debiti fuori bilancio derivante dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato da parte di questi ultimi l’obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (art. 13-quater);
  • la proroga al 30 aprile 2022 dei termini per la presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni (art. 13-sexies);
  • l’adozione di interventi sulla disciplina della procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (art. 13-septies);
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di esenzione IMU relativamente agli immobili inagibili situati in comuni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici del 2012. Ai relativi oneri, pari a 10,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 22-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 31 maggio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo 2022 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2022 che approva le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2022, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2021, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius distacco per motivi sindacali. L’espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell’art. 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all’istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all’art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell’anno 2020, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica (accedendo all’area riservata del Sistema certificazioni enti locali – TBEL, altri certificati – dal sito web della Direzione centrale della finanza locale), avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell’ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 19 aprile 2022 e fino alle ore 23,59 del 31 maggio 2022. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali

Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo passa ora alla Camera.

Il nuovo articolo 12-bis contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021. Il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera può, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti. Questo, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici). Per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore (ai sensi del comma 4 dell’articolo 52 di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

A decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il corso-concorso di formazione ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento con criteri stabiliti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L’assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell’ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e approvati dal Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo per l’Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

Si stabilisce, inoltre, che una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico – concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 – per accedere al corso-concorso di formazione possa essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

ARAN ha pubblicato il nuovo Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 2022, che delinea un quadro delle risorse dedicate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici del personale della PA

Nella prima sezione viene presentato un quadro delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali della tornata contrattuale 2019/2021, aggiornato all’ultima legge di bilancio. Il rapporto considera le risorse già previste con la legge di bilancio per il 2021 e le ulteriori risorse previste dalla legge di bilancio per il 2022 per il conseguimento di alcuni obiettivi essenziali dettati dal “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, quali la revisione dei sistemi di classificazione ed il superamento dei limiti di crescita ai trattamenti accessori.

Sono inoltre considerate le ulteriori risorse previste da specifici interventi normativi che riguardano taluni comparti o settori ovvero specifici gruppi professionali.

La somma delle risorse già previste, fino a tutto il 2021, per i rinnovi contrattuali nonché di quelle previste dalla legge di bilancio per il 2022, in relazione agli obiettivi del “patto per il lavoro pubblico” e delle ulteriori risorse recate da interventi normativi di caratteri settoriale, restituisce un impegno finanziario complessivo, per i contratti ed i miglioramenti economici su tutta la PA, di 9,4 miliardi di Euro, corrispondente ad incrementi medi complessivi di circa il 6%.

La seconda sezione del Rapporto approfondisce, come di consueto, la dinamica registrata per le retribuzioni contrattuali dei settori pubblici e privati. Si tratta di un focus specifico che prende in considerazione gli andamenti delle sole voci retributive con importi “tabellati” definiti nel contratto nazionale. I dati delle retribuzioni contrattuali del settore privato e della pubblica amministrazione di questa sezione, sono aggiornati al comunicato stampa Istat del 28 ottobre 2021, che riporta le informazioni del terzo trimestre dell’anno.

Corte dei conti, niente compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 34/2022, ad un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, il Comune istante chiede se: 1) un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge 19 4 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2) il compenso in argomento possa essere impegnato anche a favore di personale non dirigenziale.
La Sezione, nel condividere le conclusioni cui sono giunte recentemente altre Sezioni regionali di controllo, ribadisce che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la disciplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Applicabilità dei divieti assunzionali per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari agli enti in PRFP

Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. In particolare, il Comune istante chiedeva se il divieto di ricorrere a collaboratori esterni con contratto a tempo determinato per la costituzione degli uffici di staff, previsto dalla norma citata solo per gli enti strutturalmente deficitari o dissestati, debba essere esteso anche agli Enti che ricorrono al piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL. L’Ente, al riguardo, rappresentava la necessità di porre il quesito in considerazione di due precedenti giurisprudenziali (costituiti dalla delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 63 del 9 novembre 2017 e dalla sentenza, sempre di questa magistratura contabile, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72 del 2 marzo 2020), secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’art. 90, comma 1, del TUEL, limita il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, le uniche in quel momento regolamentate in materia di crisi finanziaria degli enti locali. Successivamente il legislatore, nell’ambito di un ampio progetto di riforma del sistema finanziario-contabile degli enti locali, ha previsto un’ulteriore modalità per rilevare e sanare situazioni caratterizzate da forti squilibri finanziari tali da poter condurre ad una pronuncia di dissesto, introducendo nel TUEL gli artt. 243-bis e ss.gg. che disciplinano l’istituto del riequilibrio pluriennale finanziario. La Sezione ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 90, comma 1 cit., agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem della norma, contraria all’art. 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Sia l’art. 242 che l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo. Tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION