Segretari comunali, i criteri e le modalità per la titolarità in sedi fino a 5000 abitanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto del ministro dell’Interno in data 29 aprile 2022, adottato in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, 25, con il quale vengono disciplinati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5000 abitanti.

Il provvedimento ministeriale, a partire dal 2022 e per tutta la durata di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi previsti dai programmi di finanziamento, soprattutto in quelle realtà in cui si sia verificata la vacanza della sede di segreteria o il bando per la sua copertura sia andato deserto.

Il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell’interno l’autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all’istanza, sia andata deserta. L’incarico di titolarità del Segretario avrà la durata di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi, previa motivata richiesta del sindaco, con l’attribuzione del conseguente trattamento economico previsto per la sede superiore. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A seguito del collocamento in disponibilità al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

 

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Conto annuale 2021: i chiarimenti del MEF

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale 2021 (allegato). L’invio dei dati relativi all’anno 2021, previsto entro il 20 luglio p.v., avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020.  Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui chiarisce la compilazione di alcune tabelle.

Scheda Informativa 1A
A. Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”  hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Sicurezza: vigilanza, sicurezza sul lavoro, polizia locale
Patrimonio, investimenti, finanziamenti: ambiente
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale

B. Nel caso in cui l’ente abbia approvato una convenzione per la gestione del servizio di segreteria (periodo 2020-2023), ma nel corso del 2021 l’ente ha avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo regionale, il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14, alla domanda se l’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12/2021 si potrà rispondere NO, poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). La finalità della rilevazione del conto annuale è quella di registrare la situazione di fatto dell’ente. Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2021.

Tabella 13
Nell’allegato alla circolare n. 25/2022, contenente le istruzioni per la rilevazione del Conto annuale 2021, al “CAPITOLO 7 – Istruzioni specifiche di comparto FUNZIONI LOCALI”, si chiarisce che le somme erogate a titolo di maggiori prestazioni di lavoro straordinario al personale della Polizia locale legato all’emergenza Covid (articolo 115 del d.l. 18/2020) vanno rilevate nella Tabella 13, colonna cod. T101 voce “Straordinario”.

Tabella 1
L’articolo 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti, qualora previsto nello Statuto, possano conferire incarichi a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica oltre che a Dirigenti e ad Alte specializzazioni anche a Responsabili dei servizi o degli uffici. Nella nuova qualifica presente nella tabella 1 “RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O.” va rilevato esclusivamente il personale cui è stato conferito l’incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1 sopra richiamato. NON vanno rilevati, pertanto, i dipendenti a tempo indeterminato ancorché titolari di posizione organizzativa in quanto trattasi di figure professionali completamente differenti sia sotto l’aspetto normativo sia sotto l’aspetto contrattuale. Il primo è un incarico a tempo determinato conferito a copertura di posti in dotazione organica, il secondo è l’ordinario dipendente facente parte del personale di ruolo del comune cui è stata attribuita la PO.
Nel caso di dipendente con contratto art. 110, comma 1 (RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O) già presente nel 2020, ma registrato in altra qualifica nel precedente Conto annuale, deve essere considerato direttamente nella nuova qualifica a far data dal 1° gennaio 2021. Il controllo del SICO non è effettuato per le qualifiche introdotte per la prima volta nel sistema. La squadratura segnalata dal controllo on-line va ignorata ed è necessario concludere ordinariamente la rilevazione poiché il risultato definitivo è demandato al processo notturno di controllo. La SQ1 e la SQ4 generata per la vecchia qualifica deve essere segnalata alla Ragioneria territoriale di competenza che comunicherà all’Ufficio III della RGS la richiesta dettagliata di eccezione.

 

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Permessi retribuiti e calcolo della popolazione residente

In materia di permessi retribuiti, art. 79 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, trova applicazione l’interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tiene conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente. Lo ha affermato il ministero dell’interno, in risposta ad un quesito in merito alla individuazione del parametro al quale far riferimento per individuare la soglia dei 15.000 abitanti ai fini del riconoscimento dei permessi, di cui all’art. 79 comma 4 del TUEL, in favore dei presidenti dei gruppi consiliari. L’art. 156 del TUEL dispone che le previsioni del testo unico degli enti locali, o di altre leggi e regolamenti relativi all’attribuzione di contributi erariali o alla disciplina sul dissesto finanziario, che facciano riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, vadano interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province e i comuni, secondo i dati dell’Istat.

In riferimento alla articolazione delle indennità in oggetto, da rapportarsi alle dimensioni demografiche degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, la giurisprudenza  contabile (Sezione delle Autonomie – Delibera n.7/2010) opta per una soluzione che tende a rapportare l’indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. E’ stato osservato che il criterio dinamico dei dati ISTAT del penultimo esercizio precedente fissato dall’art. 156 del Tuel, rispetto a quello statico indicato dall’art. 37 ai fini della composizione degli organi di governo, appare maggiormente rispondente alle finalità cui i controlli sono deputati. Pertanto, in materia di permessi retribuiti trovi applicazione l’interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tiene conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

 

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Fondo assunzioni presso le regioni, gli enti locali e le unioni di comuni terremotati

La Direzione Centrale per la Finanza Locale comunica che con due distinti decreti dirigenziali, rispettivamente in data 8 giugno 2022 per l’anno 2021 e in data 10 giugno 2022 per l’annualità 2022, è stato disposto il pagamento del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni di comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Il predetto pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Ulteriori pagamenti saranno disposti nel corso del corrente esercizio a favore degli enti nei confronti dei quali è stato momentaneamente sospeso il pagamento, via via che gli stessi avranno trasmesso a BDAP i documenti contabili ovvero il questionario SOSE. Gli importi attribuiti a ciascun ente, visualizzabili dal prospetto allegato, sono stati comunicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha curato tutta l’attività istruttoria propedeutica al pagamento.

 

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Pubblicato il DPCM per l’assunzione di 171 segretari comunali

Pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2022 il DPCM 29 marzo 2022 che autorizza il Ministero dell’Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – AGES) a procedere all’assunzione di 171 nuove unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

 

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Pubblicata la circolare della RGS sul conto annuale 2021: invio entro il 20 luglio 2022

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale 2021 (allegato). L’invio dei dati relativi all’anno 2021, previsto entro il 20 luglio p.v., avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020. Tra le novità riguardanti il contenuto delle schede informative e delle tabelle che compongono il modello del conto annuale, ricordiamo che:
• è stata modificata la denominazione delle qualifiche dei dirigenti e delle alte specializzazioni art. 110, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000 ponendo l’enfasi sulla presenza o meno all’interno della dotazione organica;
• nella categoria D del personale non dirigente è stata istituita la nuova qualifica “Responsabile dei servizi o degli uffici in D.O.”;
• nella schermata web, la griglia che riporta lo stato delle rilevazioni degli ultimi cinque anni è stata implementata con lo stato delle comunicazioni sulla contrattazione integrativa tramite le tabelle 15 e SICI degli ultimi cinque anni;
• nella schermata web, nella sezione “Informazioni generali conto annuale” è stata inserita una stringa che riporta la “Sintesi anomalie” riscontrate dal controllo SICO sul modello;
• nelle sezioni “Informazioni istituzione”, “Responsabile del procedimento amministrativo” e “Referente da contattare” è stato eliminato il campo FAX;
• sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2021;
• sono state inserite nuove domande volte a rilevare gli enti che hanno il segretario comunale o provinciale in convenzione;
• è stata modificata la modalità di rilevazione dei passaggi verticali tra le aree/categorie per adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 80/2021 nel quale il legislatore ha in parte modificato l’articolo 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001;
• la voce di spesa cod. S740 “Diritti di rogito – segreteria conv.- indennità di scavalco” è stata suddivisa nelle voci: “Diritti di rogito e indennità di scavalco” che mantiene lo stesso codice S740 e “Retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata” con il nuovo codice I223;
• per alcune domande presenti nella scheda SICI è obbligatorio fornire le risposte. Permangono gli adeguamenti effettuati nella rilevazione precedente delle tabelle 15 e schede SICI al fine di consentire i controlli automatizzati sul limite 2016;
• il controllo previsto nelle precedenti rilevazioni dall’incongruenza 3 viene sostituito con un nuovo controllo: per alcuni emolumenti SICO verifica la presenza di spese/costi in tabella 13, di utilizzi nella tabella 15 e di informazioni nella sezione “ORG” della SICI;
• sono state variate le voci della tabella 15 prese a riferimento dal controllo. Il controllo è stato esteso anche sulle voci di utilizzo della tabella 15.

 

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Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023

Con la circolare n. 65/2022 l’INPS ha  diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2021, ai fini
della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 (vedi allegati).
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2021 e l’anno 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento. Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 con il predetto indice.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 24/2022, fa presente che, in attuazione della legge delega n. 46 del 2021, il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. (Modello di domanda 2022).

 

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Concorsi: la regola generale dello scorrimento della graduatoria presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta

In tema di concorsi pubblici, la regola generale dello scorrimento della graduatoria (ancora valida ed efficace) presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta, e non anche da un semplice avviso per la manifestazione di interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 maggio 2022, n. 4278.
La giurisprudenza ha chiarito, in sintesi, che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e 91, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all’esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 487 del 1994) meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento.
La graduatoria redatta all’esito di una mera selezione per manifestazione di interesse non può configurarsi come “nuova graduatoria”, da cui decorrono i termini di efficacia legalmente posti per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. La contraria prospettazione si tradurrebbe invero nella “gemmazione di graduatorie” da un solo concorso pubblico, con un meccanismo di replicazione pregiudizievole non soltanto (o, al limite, non tanto) della selezione “per merito”, ma soprattutto discriminatorio sotto il profilo dell’accessibilità ai posti di pubblico impiego, ristretta in modo esponenziale a coloro che sono risultati idonei ad un concorso. Del resto, per lo stesso ordine di ragioni, si ritiene non operante, di regola, l’istituto dello scorrimento alle graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, in quanto, avendosi la creazione di un vero e proprio nuovo rapporto di impiego a seguito del passaggio ad una qualifica superiore, si determinerebbe una deroga al principio espresso dall’art. 97 Cost., che deve essere adeguatamente giustificata; in altre parole, la straordinarietà di tale sistema di reclutamento implica che possa essere consentito negli stretti limiti in cui è previsto e non può esserne disposto a posteriori il suo ulteriore utilizzo, per la copertura di altri posti, alla stregua di qualsiasi graduatoria di un concorso pubblico, ove perduri la sua efficacia.

 

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Incarico esterno legittimo in assenza di professionalità interne

I giudici della Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale del Piemonte, con sentenza n. 106/2022, in merito alle modalità di attribuzione di incarichi esterni all’amministrazione, esprimono l’avviso che la normativa di riferimento, l’articolo 110, comma 6, del Tuel e l’articolo 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165/2001, evidenziano la legittimità degli incarichi esterni quando ricorrano esigenze eccezionali ben delimitate per le quali occorra l’impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili tra le risorse interne, e che possano essere soddisfatte solamente attraverso il conferimento di incarichi individuali preceduti da procedure pubbliche comparative, dovendo, diversamente, l’amministrazione utilizzare le risorse professionali di cui dispone oppure valutare le mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, anche ricorrendo a forme alternative di gestione associata dei servizi. La disciplina comunque vieta il rinnovo dell’incarico, “salvo una proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Nel caso di specie, “il ricorso a professionalità esterne è motivato dalle ridotte dimensioni dell’Ente e strutture organizzative per le quali l’utilizzo di forme alternative di gestione non configura alcuna responsabilità amministrativa”.

 

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Proroga al 30 giugno 2022 del termine relativo alle procedure di stabilizzazione LSU

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero del Lavoro, con una nota congiunta, rendono noto l’ulteriore proroga al 30 giugno 2022 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché il modello di domanda LSU.

La ratio di tale proroga è da ricercare nella volontà del legislatore di favorire l’attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione, rispetto a quelli già attivati con d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e con d.P.C.M. 20 maggio 2022, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare l’assunzione stabile di tali lavoratori. Tale proroga consente alle amministrazioni delle regioni di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia di presentare istanza al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’accesso al contributo.

Pertanto, gli enti che non hanno ancora provveduto a formalizzare la richiesta, dovranno presentare apposita istanza secondo il modello allegato alla presente, da far pervenire entro il 14 giugno 2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, inoltrandola, altresì, per conoscenza, alla Regione di appartenenza:

  • Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico – Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione II: stabilizzazioni2021.lsufsof@pec.lavoro.gov.it.

Al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in questione e nello spirito di un più ampio coordinamento, le Amministrazioni regionali sono invitate ad attivare ogni proficua forma di collaborazione con gli enti interessati per favorire la presentazione delle richieste di contributo, anche attraverso forme di pubblicità sul proprio sito Internet.

La ripartizione delle risorse statali sarà effettuata riconoscendo alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un incentivo, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a € 9.296,22 per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle pregresse procedure di stabilizzazione.

 

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