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Concorsi: la regola generale dello scorrimento della graduatoria presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta

In tema di concorsi pubblici, la regola generale dello scorrimento della graduatoria (ancora valida ed efficace) presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta, e non anche da un semplice avviso per la manifestazione di interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 maggio 2022, n. 4278.
La giurisprudenza ha chiarito, in sintesi, che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e 91, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all’esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 487 del 1994) meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento.
La graduatoria redatta all’esito di una mera selezione per manifestazione di interesse non può configurarsi come “nuova graduatoria”, da cui decorrono i termini di efficacia legalmente posti per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. La contraria prospettazione si tradurrebbe invero nella “gemmazione di graduatorie” da un solo concorso pubblico, con un meccanismo di replicazione pregiudizievole non soltanto (o, al limite, non tanto) della selezione “per merito”, ma soprattutto discriminatorio sotto il profilo dell’accessibilità ai posti di pubblico impiego, ristretta in modo esponenziale a coloro che sono risultati idonei ad un concorso. Del resto, per lo stesso ordine di ragioni, si ritiene non operante, di regola, l’istituto dello scorrimento alle graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, in quanto, avendosi la creazione di un vero e proprio nuovo rapporto di impiego a seguito del passaggio ad una qualifica superiore, si determinerebbe una deroga al principio espresso dall’art. 97 Cost., che deve essere adeguatamente giustificata; in altre parole, la straordinarietà di tale sistema di reclutamento implica che possa essere consentito negli stretti limiti in cui è previsto e non può esserne disposto a posteriori il suo ulteriore utilizzo, per la copertura di altri posti, alla stregua di qualsiasi graduatoria di un concorso pubblico, ove perduri la sua efficacia.

 

La redazione PERK SOLUTION