Dipendenti pubblici, dal 2026 scatta il pignoramento dello stipendio in caso di debiti col Fisco

Dal 1° gennaio 2026, i dipendenti pubblici con debiti fiscali superiori a 5.000 € e stipendi netti mensili oltre i 2.500 € vedranno scattare un pignoramento “alla fonte” automatico, con trattenute dirette sullo stipendio (fino a 1/7 o 1/10) prima dell’erogazione, senza procedure giudiziarie, per velocizzare la riscossione dei crediti erariali. L’Amministrazione Pubblica (datore di lavoro) è obbligata a verificare e trattenere la quota, garantendo comunque il minimo vitale impignorabile.

Il comma 1-bis dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (introdotto dall’art. 1, comma 84 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207), prevede l’estensione delle verifiche, per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Il servizio Verifica inadempimenti, gestito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare a qualunque titolo un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per facilitare l’espletamento degli obblighi di legge, il Servizio di verifica inadempimenti consente di eseguire contemporaneamente la verifica su più beneficiari di pagamento. Per utilizzare questa funzionalità, l’Amministrazione dovrà estrarre dai propri sistemi informatici i dati dei beneficiari dei pagamenti da sottoporre a verifica e predisporli in file, con formato e tracciato standard rispondenti ai requisiti tecnici previsti.

Modalità e ambiti di applicazione dell’art. 48-bis, sono regolati dalle circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato che forniscono chiarimenti e precisazioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, secondo quanto riportato nella circolare n. 22 del 29 luglio 2008, l’articolo 48-bis non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT. Il servizio di verifica inadempimenti permette, inoltre, di utilizzare la funzionalità “Certificazione credito” per attuare quanto previsto dall’art.2 comma 4 del DM del 22 maggio 2012 e dall’art. 3 comma 4 del DM del 25 giugno 2012.

La verifica di regolarità fiscale nei pagamenti ai professionisti dopo la Legge di Bilancio 2026

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) interviene in modo significativo sull’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introducendo il nuovo comma 1-ter. La disposizione, prevista dall’art. 1, comma 725, amplia l’ambito della verifica di regolarità fiscale che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare prima di procedere ai pagamenti, con particolare riferimento ai compensi spettanti agli esercenti arti e professioni.

In base alla disciplina previgente, l’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 imponeva alle PA e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare l’eventuale inadempienza del beneficiario solo in presenza di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Qualora il destinatario risultasse debitore per cartelle di pagamento notificate per un importo almeno pari alla soglia prevista, il pagamento veniva sospeso e la situazione segnalata all’agente della riscossione. Con la Legge di Bilancio 2026, tale meccanismo viene esteso anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, ma esclusivamente con riferimento ai compensi professionali riconducibili ai redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 del TUIR. La nuova disciplina riguarda anche le prestazioni professionali rese nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato e troverà applicazione a partire dal 15 giugno 2026.

La novità principale consiste nell’obbligo, per le PA e le società pubbliche, di verificare la posizione fiscale dei professionisti a prescindere dall’importo del pagamento, entro il limite di 5.000 euro. In particolare, la verifica riguarda l’esistenza di cartelle di pagamento regolarmente notificate, senza che rilevi l’ammontare del debito iscritto a ruolo. Qualora il professionista risulti inadempiente, l’amministrazione dovrà versare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione, nei limiti del debito accertato. Solo l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo sarà corrisposta al professionista.

L’ambito applicativo della norma comprende i compensi qualificabili come redditi di lavoro autonomo, corrisposti da Pubbliche Amministrazioni e società pubbliche a favore di professionisti, anche per incarichi svolti nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Restano invece esclusi i pagamenti aventi natura retributiva (stipendi, salari e indennità da lavoro dipendente), nonché i casi espressamente previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, tra cui le imprese sottoposte a sequestro o confisca antimafia e i soggetti che abbiano ottenuto una dilazione dei pagamenti.

Operativamente, prima di procedere al pagamento, la PA dovrà effettuare una verifica telematica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per accertare l’eventuale inadempienza del professionista. In caso di esito positivo, l’importo corrispondente al debito rilevato sarà versato direttamente all’agente della riscossione, mentre solo la parte residua, se esistente, sarà liquidata al beneficiario.

Questa procedura si distingue nettamente dal regime ordinario, che continua a prevedere la sospensione del pagamento e la segnalazione all’agente della riscossione esclusivamente per pagamenti superiori a 5.000 euro e in presenza di debiti di pari importo.

 

Permessi per amministratori locali: i rimborsi ai datori di lavoro restano fuori dal campo IVA

Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non costituiscono prestazioni di servizi.

Il Comune chiede di sapere se i permessi retribuiti di cui usufruiscono i dipendenti, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, la tempistica applicativa della nuova disciplina Iva. Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 131/2024, che, a partire dal 1° gennaio 2025, ha abrogato l’esenzione Iva prevista per i prestiti e distacchi di personale (art. 8, comma 35, legge n. 67/1988). L’intervento legislativo ha recepito le osservazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19), secondo cui tale agevolazione non era conforme alla direttiva 2006/112/Ce in materia di imposta sul valore aggiunto.

Richiamando gli articoli 79 e 80 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), la risposta evidenzia che il datore di lavoro anticipa la retribuzione del dipendente eletto, salvo poi essere rimborsato dall’ente pubblico. Tale rimborso non rappresenta un pagamento per un servizio, ma un mero trasferimento compensativo, volto a garantire il diritto dell’amministratore locale a svolgere il mandato senza subire penalizzazioni economiche.

L’Agenzia sottolinea inoltre che, per qualificare un’operazione come prestazione di servizi soggetta a Iva, deve sussistere un nesso diretto tra il pagamento e un vantaggio economico ottenuto dal soggetto che lo riceve. Nel caso in esame, tale nesso è assente: il datore di lavoro non trae alcun beneficio economico dall’assenza del dipendente e non presta alcuna attività a favore del Comune. In conclusione, i rimborsi per permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti in cariche pubbliche non sono imponibili ai fini Iva, poiché privi dei presupposti oggettivi e soggettivi che configurano una prestazione di servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dei terreni, filo diretto Agenzia delle Entrate-Comuni

Dal 1° luglio 2025 è operativa una nuova modalità digitale per la trasmissione degli atti di frazionamento dei terreni: non sarà più il tecnico incaricato a doverli depositare presso il Comune, ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a renderli disponibili tramite il Portale dei Comuni. È quanto comunicato dall’Agenzia delle entrate (vedi comunicato).

Cosa cambia: Il deposito degli atti frazionamento avviene telematicamente. Il tecnico utilizza il nuovo Pregeo 10.6.5 per inviare l’atto all’Agenzia. Sarà l’Agenzia a trasmettere i documenti ai Comuni, mediante l’inoltro automatico di un messaggio di posta elettronica certificata. Tali comunicazioni sono inviate dalla casella Pec dell’Agenzia delle entrate, unica a livello nazionale, a funzionamento automatico e di tipo no-reply. L’indirizzo è depositofrazionamenticatastali@pec.agenziaentrate.it, ed è gestito dalla direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

I vantaggi: Meno adempimenti per i professionisti (geometri, architetti, ingegneri…); maggior efficienza nei controlli urbanistici da parte dei Comuni; migliore integrazione tra Catasto e amministrazioni locali.

Questa digitalizzazione rappresenta un passo concreto verso la semplificazione e velocizzazione delle pratiche catastali, con effetti positivi per tecnici, cittadini e amministrazioni. Se vuoi, posso aiutarti a redigere un comunicato, una circolare interna o materiale informativo da distribuire.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fatturazione delle ritenute di garanzia per le prestazioni rese in regime di split payment

Con la risposta n. 52/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla fatturazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split–payment, evidenziando che l’esigibilità dell’imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo ­nonostante lo stesso sia stato fatturato,­ salva la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura.

Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver stipulato una convenzione per la fornitura di energia elettrica. Il contratto prevedeva l’applicazione della ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolare solo alla conclusione del rapporto, dopo la verifica di conformità e il rilascio del DURC regolare. La società invece di emettere una fattura mensile per il 99,5% delle prestazioni, con il restante 0,5% da fatturare solo a fine contratto, emetteva fattura per l’intero importo, comprensivo della ritenuta di garanzia, sostenendo che i propri sistemi contabili non consentivano una gestione diversa. Pertanto, l’Istante ha chiesto di sapere se risulta corretto richiedere alla società l’emissione della fattura della prestazione resa, al netto delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 11, comma 6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L’Agenzia ricorda che in base all’art. 11, comma 3 sopra richiamato, le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. L’addebito di dette ritenute (c.d. ”ritenute a garanzia”) sull’importo netto progressivo delle prestazioni è volto, in linea generale, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell’eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall’appaltatore. In base all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 e secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quota relativa alle ritenute di garanzia la condizione di esigibilità dell’imposta si verificherà
solo al termine del contratto.

In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Per l’Agenzia, il comportamento della società non è contrario alle disposizioni di legge, poiché è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese­ nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato, restando in ogni caso l’esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un’anticipazione dell’obbligo di versamento dell’IVA (fatta salvala facoltà di deroga dell’acquirente).

In tale evenienza, all’atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l’Istante ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a:
a) versare direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l’irregolarità contributiva della Società;
b) restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva.

Qualora l’Istante intenda avvalersi dell’opzione dell’esigibilità anticipata di cui all’articolo 3, comma 2 del DM del 2015, invece, l’IVA relativa all’intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia Entrate: Chiarimenti sull’esenzione IVA per prestazioni di servizi connessi alla pratica sportiva

Con la risposta n. 2/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’esenzione IVA, prevista dall’articolo 36­bis del decreto-­legge 22 giugno 2023, n. 75, per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

Nel caso di specie, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) istante, affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket. Secondo l’accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

L’ASD si occupa di servizi accessori, quali servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport, a fronte di un ”emolumento” da corrispondere al Comune da calcolarsi alla fine di ogni mese sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale. A tal riguardo, l’ASD chiede se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport. Inoltre, l’accordo prevede che l’Istante è autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

L’Agenzia ricorda che l’art. 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA. Nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010. In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione.

Secondo l’Agenzia, la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’ASD, oggetto dell’accordo in esame, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione Iva prevista  dal citato articolo 36-bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Come noto, il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal riguardo, l’Agenzia ha pubblicato una sintesi delle modifiche apportate dal provvedimento normativo, che si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025, che di seguito riportiamo:

In particolare, a partire dal 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosfericicalamità naturaliincendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Regime IVA delle componenti perequative TARI

L’Agenzia delle entrata, con la risposta n. 245/2024, fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF, quali voci di costo che  si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’Agenzia ritiene che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

Si tratta in particolare della componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ‘attratte ‘ alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale

Con la Risposta n. 230/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso  dell’affidamento ”in house”, previsto dall’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di  bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fuori campo IVA le somme versate al Comune a titolo di compensazione per la realizzazione di un parco fotovoltaico

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 212/2024, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare alle somme versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, nei confronti di un Comune sul cui territorio ricadrà detto progetto.

Il Comune istante fa presente di aver stipulato una convenzione con una Società al fine di disciplinare la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione, da parte della Società, di un parco fotovoltaico nel territorio del Comune. La convenzione prevede l’obbligo della società di versare al Comune un corrispettivo annuo a titolo di compensazione e di realizzare interventi di mitigazione. Il Comune, invece, si impegna ad utilizzare le risorse delle misure compensative corrisposte dalla Società per la realizzazione di interventi e delle attività a beneficio del territorio e della collettività, secondo i criteri dell’Allegato 2 del citato DM del 2010.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso, tra il Comune e la società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. Le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui al richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell’impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall’ambito applicativo del tributo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Pertanto, non configurandosi nella fattispecie alcuna operazione di cui al menzionato articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, le somme in argomento non risultano riconducibili nell’ambito applicativo dell’Iva.

 

 

La redazione PERK SOLUTION