Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

La Direzione centrale della Finanza Locale, con comunicato del 3 settembre 2025, comunica che a partire dal 3 settembre 2025 è attiva la funzione di Rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

La procedura, contenuta nell’applicazione denominata “Finanza Locale” all’interno del portale DAIT Servizi, è disponibile sia per i comuni che per le Prefetture-UTG. I comuni che non hanno ancora provveduto devono chiedere le credenziali di accesso alla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze in servizio presso la Prefettura-UTG di riferimento.

Eventuali problemi ed osservazioni sul nuovo applicativo dovranno essere inoltrati alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Carta a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Con il Messaggio n. 2519 del 01-09-2025, l’INPS fornisce indicazioni operativa per l’accesso alla misura di sostegno “Carta Dedicata a te” per l’anno 2025 – destinata ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità come previsto dal decreto interministeriale del 30 luglio 2025 pubblicato nella GU del 12 agosto scorso –  nonché per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 450, L. 197/2022) è stato istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il Fondo per l’acquisto di beni alimentari e carburanti destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Per il 2025, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 500 milioni di euro (art. 1, comma 103, L. 207/2024), destinati esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esplicita esclusione delle bevande alcoliche. Il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025 ha definito le modalità operative della misura, nota come “Carta Dedicata a Te 2025”, rivolta ai nuclei familiari in stato di bisogno.

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei in cui, alla stessa data, vi sia almeno un componente che percepisca:

  • misure di sostegno al reddito o inclusione sociale (es. Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti, altri sussidi nazionali, regionali o comunali);
  • prestazioni di sostegno alla disoccupazione o all’integrazione salariale (es. NASpI, DIS-COLL, mobilità, CIG, fondi di solidarietà).

L’INPS entro l’11 settembre 2025 mette a disposizione dei Comuni, tramite applicativo web, le liste dei beneficiari, elaborate sulla base di criteri di priorità:

  1. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2011, ordinati per ISEE crescente.
  2. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2007, ordinati per ISEE crescente.
  3. Nuclei con almeno tre componenti, ordinati per ISEE crescente.

I Comuni, entro 30 giorni, devono:

  • verificare la residenza effettiva dei nuclei;
  • accertare eventuali incompatibilità con altre misure locali;
  • consolidare gli elenchi attraverso la piattaforma informatica.

Una volta consolidati, gli elenchi vengono resi definitivi dall’INPS e trasmessi a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte. I Comuni, infine, pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari e inviano comunicazioni individuali con le istruzioni per il ritiro. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro.

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione dei dati economico-finanziari del fondo povertà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 15 settembre 2025 al 10 ottobre 2025 sarà realizzata la rilevazione dei dati economico-finanziari del Fondo Povertà al 31 agosto 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 10935 del 1° settembre 2025, dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 31 agosto 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers), con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi a impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo sono disponibili i seguenti manuali:

 

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Anci, Avviso Dipartimento Famiglia per finanziare iniziative dei Comuni

Anci informa che il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato un Avviso pubblico con modalità “a sportello”, rivolto ai Comuni (esclusi quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano) per finanziare con un importo complessivo di 3 mln di euro per il 2025 progetti educativi e ricreativi destinati ai minori, come previsto dall’art. 1, comma 213 della L. 2024, n. 207 (Legge Bilancio).
I Comuni potranno presentare domanda di finanziamento tramite PEC, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18:00 del 2 settembre 2025, utilizzando esclusivamente il Modello 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella  tabella dell’Avviso (art. 5). Saranno prese in considerazione le prime quattro domande in ordine di tempo presentate da parte dei comuni di  ciascuna  regione (artt. 4 e 5 dell’Avviso).
I Comuni,  che  saranno finanziati per  un  importo  pari  a euro 39.473,00, potranno attuare iniziative rientranti in almeno due delle aree di intervento (art. 2 Avviso), entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio al Dipartimento dell’Avviso.
A seguito dell’istruttoria, il Dipartimento pubblicherà, sul proprio sito l’elenco provvisorio, suddiviso per  regioni, con le prime quattro domande pervenute al Dipartimento, secondo l’ordine cronologico di invio. I Comuni, a far data dalla pubblicazione dell’elenco, avranno a disposizione dieci giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente sarà pubblicato l’elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento.
Tutta la documentazione compresa quella relativa alla rendicontazione è pubblicata sul sito del Dipartimento: http://famiglia.governo.it – sezione “Avvisi e Bandi”.

 

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Modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria

Con la Circolare del 29 agosto 2025, n. 20 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria statale.

Come noto, dal 1° gennaio 2025 la Tesoreria dello Stato ha avviato un’importante trasformazione digitale e organizzativa con l’entrata in vigore del progetto Re.Tes. (Reingegnerizzazione dell’architettura informatica di Tesoreria), già illustrato dalla Circolare RGS n. 41/2024. Contestualmente, il DL 73/2022 ha disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie provinciali: oggi la Tesoreria statale è un unico centro di gestione per tutte le operazioni di incasso e pagamento dello Stato.

Questa evoluzione ha portato alla definizione di nuovi codici IBAN unici, riferiti alla Tesoreria in senso unitario. Se da un lato ciò semplifica il sistema e ne aumenta l’efficienza, dall’altro elimina il riferimento automatico alla territorialità, prima insita nelle Sezioni provinciali di Tesoreria. Tenuto conto di tali novità, al fine di mantenere il riferimento alla territorialità nei versamenti al bilancio dello Stato effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale (riferimento essenziale per le procedure di controllo e di rendicontazione) occorre definire modalità operative per indicare la provincia al momento dell’effettuazione dei bonifici.

La circolare dispone che:

  • la sigla automobilistica della provincia vada inserita obbligatoriamente nella causale del bonifico;
  • la sigla deve occupare i primi tre caratteri della causale, nel formato XX? (ad esempio, RM? per Roma, MI? per Milano, BA? per Bari);
  • la causale può avere un massimo di 49 caratteri complessivi: 3 sono riservati alla sigla + separatore, i restanti 46 alla descrizione del versamento.

L’indicazione della provincia nella causale è definita dalla circolare come “elemento imprescindibile”: solo così l’informazione confluisce nell’apposito campo “territorialità” della quietanza informatica generata dalla Tesoreria. Sarà cura delle amministrazioni che acquisiscono entrate tramite bonifico comunicare ai versanti la sigla della provincia di riferimento; aggiornare la propria modulistica, i portali di pagamento e le istruzioni pubbliche e verificare che nelle quietanze elettroniche il campo “territorialità” risulti correttamente valorizzato.

Infine, la circolare ricorda che i nuovi codici IBAN riferiti ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato sono reperibili sul sito internet di questo Dipartimento al seguente indirizzo: Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell Economia e delle Finanze – Quadro di classificazione delle entrate (mef.gov.it).

 

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Fondo Garanzia Debiti Commerciali: la Corte dei conti Marche solleva la questione di massima

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio di un Comune – esercizio 2023 – la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Marche ha disposto la rimessione al Presidente della Corte dei conti di ogni valutazione in ordine all’opportunità ed alla sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009) della Corte dei conti della soluzione della seguente questione di massima di interesse generale: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti”.

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio e dalle informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria è emerso che, avendo registrato  al 31.12.2021 indicatori di pagamento non rispettosi di quanto stabilito dal legislatore (art. 1, commi 859 e ss. L. n. 145/2018 e s.m.i.), il Comune ha accantonato, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, un fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) di importo pari ad euro 2.907,57. Tali condizioni non sono risultate rispettate neanche al 31.12.2022, sicché, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2023, è stato disposto l’accantonamento al FGDC di euro 4.124,32, mentre, nel corso dell’esercizio 2023, in sede di rendiconto dell’esercizio 2022, veniva accantonato al FGDC l’importo di euro 2.907,57, esattamente corrispondente a quanto accantonato nel precedente bilancio di previsione del medesimo esercizio. Viceversa, al 31.12.2023, il medesimo Comune è risultato invece rispettoso dei limiti fissati dal legislatore e, perciò, non ha disposto accantonamenti di risorse al FGDC nel bilancio di previsione dell’esercizio 2024 e, nel corso dell’esercizio 2024, in sede di rendiconto dell’esercizio 2023, per un’ipotizzata “errata interpretazione” del dato normativo, non avrebbe accantonato l’importo di euro 4.124,32 ed avrebbe eliminato il precedente accantonamento di euro 2.907,57. Al 31.12.2024 l’Ente sarebbe tornato a registrare il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge in tema di pagamento dei debiti commerciali e, pertanto, avrebbe disposto, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2025, un accantonamento ad FGDC per euro 17.710,55, mentre, nel corso dell’esercizio 2025, in sede di rendiconto dell’esercizio 2024, non avrebbe accantonato alcun importo ad FGDC, in quanto, per l’anno 2024, non era stato previsto alcun FGDC, dato che, al 31.12.2023, risultavano rispettate le condizioni fissate dal legislatore.

Le risultanze istruttorie hanno consentito di appurare che l’accantonamento al FGDC di euro 2.907,57 disposto nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell’esercizio 2022 è stato poi (secondo l’Ente erroneamente) liberato nel corso del 2024, in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2023, anziché attendere il rendiconto dell’esercizio 2024, ossia dell’esercizio successivo a quello (il 2023) in cui sono risultati rispettati i limiti legislativi in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, come richiesto dall’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018. Tale ipotizzata anomalia sarebbe stata oggetto di segnalazione automatica anche da parte della piattaforma BDAP in data 24.12.2024.

Il comma 863 prevede che “Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate solo nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che “solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.

L’interpretazione dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 è stata oggetto di orientamenti contrastanti, non essendo chiaro se l’inciso “nell’esercizio successivo” sia da intendere in senso strettamente cronologico, vale a dire nel senso che l’importo accantonato al FGDC può essere liberato “nel corso dell’esercizio successivo” a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell’esercizio successivo, ovvero in senso prettamente contabilistico, vale a dire nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, ossia, nel caso in questione, nel rendiconto dell’esercizio successivo (il 2024) a quello (il 2023) in relazione al quale è stato riscontrato il ripristinato rispetto delle tempistiche di pagamento e di riduzione dell’indebitamento commerciale.

La Sezione, dopo aver rilevato l’esistenza di orientamenti contrastanti, e considerata la rilevanza generale della questione, sospende la propria decisione, riconoscendo la questione come di massima rilevanza generale, trasmettendo la questione (deferimento) al Presidente della Corte dei conti, per valutare se sottoporla alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o, in caso di rilevanza eccezionale, alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009).

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: Definiti i requisiti generali per l’adeguamento dei sistemi informativi

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell’ articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni, tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS.

Le amministrazioni individuate con determina RGS n. 259/2024 sono chiamate ad avviare una ricognizione dei propri processi amministrativi (programmazione, gestione, rendicontazione) e a pianificare gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi.

I sistemi informativi dovranno gestire, oltre al piano dei conti, ulteriori classificazioni conoscitive:

  • funzioni di governo secondo la codifica internazionale COFOG;
  • missioni e programmi, natura economica delle spese, centri di responsabilità e di costo;
  • eventuali dimensioni aggiuntive (geografiche, organizzative, finanziarie).

Il decreto impone la copertura integrale delle funzioni contabili e amministrative (personale, acquisti, inventari, tesoreria). È ammesso l’utilizzo di più applicativi, purché sia garantita la piena interoperabilità con il sistema contabile principale e con le banche dati del MEF, secondo protocolli standardizzati.

La riforma introduce un principio di chiarezza:

  • la contabilità accrual è autonoma rispetto a quella finanziaria (utilizzata per fini autorizzatori);
  • i due sistemi devono dialogare senza duplicazioni, ma non è consentita la derivazione automatica delle scritture economico-patrimoniali da quelle finanziarie.

Implicazioni per le amministrazioni

Il decreto non è un mero adempimento tecnico, ma una vera trasformazione culturale:

  • sistemi informatici: dovranno essere riprogettati o potenziati per recepire il piano dei conti multidimensionale e gli schemi accrual;
  • processi: la mappatura amministrativo-contabile richiederà di ridisegnare flussi e responsabilità;
  • competenze: sarà indispensabile un investimento in formazione per dirigenti e funzionari;
  • trasparenza: la multidimensionalità consentirà un monitoraggio più preciso della spesa pubblica, migliorando la comparabilità europea.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per il trattamento economico incarichi ai segretari comunali

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 7 agosto 2025, ricorda che con nota del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 39043 del 15 giugno 2023 è stata avviata la procedura telematica per la raccolta delle candidature finalizzate all’attribuzione del contributo ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, destinato a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai Segretari comunali. La misura trova fondamento nell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

L’iniziativa è stata attuata in applicazione del D.P.C.M. 1° maggio 2023 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 136 del 13 giugno 2023), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse. Al termine della fase di acquisizione delle istanze è stata predisposta la graduatoria finale di merito. Sulla base delle risorse disponibili, per l’anno 2025 è stato possibile attribuire un contributo pari a € 40.000,00 a favore dei primi 639 enti utilmente collocati in graduatoria (Allegato n. 1).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato D.P.C.M. 1° maggio 2023: “Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sulla base dei dati forniti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto Dipartimento, per l’esercizio finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1”.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 “Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell’interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti”.

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato l’Avviso per il rafforzamento della rete dei centri per la famiglia

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico, a cui è allegato il format da sottoscrivere, rivolto ai Comuni italiani (esclusi quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano) per il finanziamento di iniziative educative e ricreative destinate ai minori. L’iniziativa, prevista dall’art. 1, comma 213, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), mette a disposizione un plafond complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2025.

L’Avviso pubblicato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia mira a:

  • Istituire nuovi Centri per la famiglia
  • Potenziarne e diffonderne la presenza in modo omogeneo sul territorio nazionale
  • Organizzarli in rete, per garantire un servizio più esteso e capillare
  • Definirne funzioni e professionalità, con figure appositamente formate

Obiettivo: trasformare i Centri in luoghi di ascolto e sostegno concreto alla maternità, alla paternità e alla crescita armoniosa dei minori, in un’ottica di prevenzione, protezione e promozione del benessere familiare.

I Comuni potranno presentare domanda di finanziamento tramite PEC, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18:00 del 2 settembre 2025, all’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella  tabella dell’Avviso (art. 5). Saranno prese in considerazione le prime quattro domande in ordine di tempo presentate da parte dei comuni di  ciascuna  regione (artt. 4 e 5 dell’Avviso).
I Comuni,  che  saranno finanziati per  un  importo  pari  a euro 39.473,00, potranno attuare iniziative rientranti in almeno due delle aree di intervento (art. 2 Avviso), entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio al Dipartimento dell’Avviso.
A seguito dell’istruttoria, il Dipartimento pubblicherà, sul proprio sito l’elenco provvisorio, suddiviso per  regioni, con le prime quattro domande pervenute al Dipartimento, secondo l’ordine cronologico di invio. I Comuni, a far data dalla pubblicazione dell’elenco, avranno a disposizione dieci giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente sarà pubblicato l’elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento.

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Sperimentazione SIOPE+ / PCC – Pubblicato l’elenco degli enti locali ammessi al contributo

La Fondazione IFEL ha pubblicato l’elenco degli enti locali ammessi al contributo previsto dall’articolo 7 dell’Avviso pubblico per la sperimentazione del progetto complesso di digitalizzazione integrale dei pagamenti tramite SIOPE+ e di allineamento con la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Il riconoscimento economico, erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, premia gli enti che hanno raggiunto integralmente gli obiettivi della Fase 1 del programma.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di cooperazione istituzionale che ha visto collaborare la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’Unione Province d’Italia (UPI), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e la stessa IFEL, con l’obiettivo di innalzare il livello di digitalizzazione e trasparenza nella gestione dei pagamenti pubblici.

La sperimentazione ha operato su due direttrici parallele e complementari:

  • Linea A – Qualità dei conti di cassa SIOPE
    Puntava a migliorare la precisione e l’affidabilità dei conti di cassa eliminando i documenti cartacei esterni agli ordinativi informatici, in particolare per le spese di personale. Il principale traguardo è stato l’introduzione diffusa del mandato mono-beneficiario per il pagamento degli stipendi, accompagnata dall’aggiornamento dei sistemi gestionali in uso agli enti. Questo ha permesso di ridurre le procedure manuali, minimizzare errori e accelerare i flussi informativi con i tesorieri.

  • Linea B – Allineamento con la PCC
    Ha mirato a ridurre le discrepanze tra il debito commerciale registrato nelle evidenze contabili degli enti locali e quello rilevato dalla PCC. Il lavoro ha evidenziato le aree in cui l’alimentazione automatica del sistema presenta criticità, proponendo soluzioni tecniche e organizzative per ridurre l’intervento manuale e garantire la tempestività degli aggiornamenti.

L’intera sperimentazione è stata finanziata con le risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 – Asse III – Azione 9, finalizzate al supporto della trasformazione digitale della Ragioneria Generale dello Stato.

I risultati ottenuti dimostrano la maturità degli standard tecnologici e la piena replicabilità dei processi in altri contesti territoriali. La positiva risposta da parte di enti locali e fornitori di software rappresenta una base solida per il passaggio a una fase di dispiegamento su scala nazionale.

Il completamento della sperimentazione SIOPE+ / PCC segna un passo decisivo verso la dematerializzazione totale dei pagamenti pubblici. La standardizzazione dei processi, la tracciabilità completa delle transazioni e l’integrazione dei sistemi informativi contribuiscono a una gestione finanziaria più trasparente, efficiente e sostenibile. L’auspicio delle istituzioni coinvolte è che le soluzioni testate vengano estese a tutti gli enti locali italiani, portando benefici concreti sia in termini di riduzione degli oneri amministrativi sia di rafforzamento della fiducia dei cittadini nella gestione della spesa pubblica.

La redazione PERK SOLUTION