Corte dei conti, gestione attiva della liquidità

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per l’ente di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria, ritiene incompatibile con il vigente sistema di tesoreria unico il ricorso alla gestione attiva della liquidità, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012.
La Sezione ricorda come il sistema di tesoreria abbia subito una radicale riforma ad opera del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27/2012, che, all’art. 35 (così come modificato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017), ha previsto la sospensione della tesoreria mista e l’introduzione del sistema di tesoreria unica, limitando, quindi, l’attività dei tesorieri comunali alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza possibilità di gestire la liquidità dell’ente. Il riafflusso nella tesoreria statale delle disponibilità liquide degli enti ed organismi pubblici, seppur per un periodo transitorio, trova il suo fondamento nell’attuazione di una politica di risanamento dei conti pubblici e di contrasto alle le forti tensioni sui titoli di debito pubblico. La reintroduzione del regime di tesoreria unica, di cui all’art. 1 della legge 720/1984, non limita l’autonomia di regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite e non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria, in quanto non frappongono ostacoli all’effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione di regioni ed enti locali (Corte Cost. sentenza n. 311/2012). Secondo l’attuale disciplina, come peraltro chiarito dalla Circolare MEF n. 11 del 24 marzo 2012, sono esclusi dal circuito di tesoreria unica statale i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico. Tali somme restano depositate presso il tesoriere/cassiere dell’ente, ovvero presso altro istituto bancario (art. 35, comma 8, terzo periodo).
Pertanto, laddove gli amministratori del bilancio comunale – sia organi politici che organi gestionali –  agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del bonus pater familias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al compimento di atti di gestione, purchè siano fondati sulla ragionevole ricognizione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva d’amministrazione ex art. 97 della Costituzione della Repubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION