Sport e Periferie 2025. Pubblicato primo elenco Comuni ammessi al contributo – Linea A

A soli 3 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso Sport e Periferie 2025, relativo allo sviluppo di infrastrutture sportive sicure ed accessibili, finalizzate a favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e collettivo nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita ed il contrasto a sedentarietà e degrado, è stato pubblicato oggi per la linea A-riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico– l’elenco dei comuni ammessi al contributo.

Il Dipartimento per lo Sport, su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è riuscito a completare in tempi molto brevi le valutazioni delle proposte progettuali e a pubblicare l’elenco dei 58 comuni ammessi al finanziamento nell’ambito della linea A, per un’attribuzione di risorse pari a circa 65 milioni di euro.

Entro il prossimo mese di settembre, all’esito dei lavori della Commissione di valutazione del Dipartimento, sarà pubblicata anche la graduatoria della Linea B, relativa alla realizzazione di nuovi palazzetti per lo sport multifunzionali e a energia quasi zero, inclusa la demolizione e ricostruzione di quelli esistenti, con destinazione all’attività agonistica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovi strumenti di Partenariato Pubblico Privato

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato due nuovi modelli operativi per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di progetti in Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

Il primo è un modello per la simulazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF), disponibile in due versioni – per opere “fredde” (a carico della PA) e “calde” (a tariffazione sugli utenti). I template Excel guidano l’utente nell’elaborazione dei PEF e consentono di stimare i canoni di disponibilità o concessori, valutando l’impatto economico-finanziario sul bilancio pluriennale. Completano il pacchetto due relazioni illustrative.

Il secondo contributo riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) “pubbliche”, per le quali è stato pubblicato un nuovo modello PPP che integra il quadro normativo di riferimento con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e le regole Eurostat. Il documento propone un approccio innovativo per la realizzazione di CER coinvolgendo cittadini, enti e operatori privati nella produzione e condivisione di energia da fonti 100% rinnovabili.
Il modello analizza in particolare la gestione dei rischi, il trattamento contabile e le condizioni per l’accesso agli incentivi pubblici.
Il documento è disponibile nella sezione “Materiale a supporto – Vademecum e casi studio” del portale PPP.

Allegati:

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Anci, Edilizia scolastica: Rifinanziamento interventi ex mutui Bei 2015-2016

Anci informa che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 giugno 2025, n. 116 è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica già autorizzati nell’ambito dei cosiddetti Mutui BEI 2015-2016 (decreti 1 settembre 2015, n. 640, 6 giugno 2017, n. 390, 3 gennaio 2019, n. 2, 25 settembre 2019, n. 835), dei contributi pluriennali previsti dall’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, mediante stipula, da parte delle Regioni, di mutui a valere sui residui di euro 463.920.912,37.
L’utilizzo di tali contributi permetterà di dare copertura agli importi da rifinanziare segnalati successivamente all’effettuazione delle gare e avverrà per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato A al citato decreto (Elenco Interventi). Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi potranno essere  oggetto di comunicazione, da parte delle regioni, al Ministero dell’istruzione e del merito che provvederà a richiedere le autorizzazioni necessarie.
Le Regioni sono autorizzate alla stipula di un nuovo contratto di mutuo della durata massima di 2 anni,  con successivo decreto del MIM sarà individuato, in considerazione della durata massima dei nuovi contratti di mutuo, il termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione degli interventi finanziati.

 

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Aggiornamento degli standard contabili ITAS 1, ITAS 4 e ITAS 12 e del Piano dei conti unico

Il Comitato Direttivo ha approvato alcune modifiche agli standard contabili ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali e ITAS 12 – Bilancio consolidato; le modifiche rispondono a ragioni di chiarezza espositiva e di coerenza complessiva con gli standard prodotti successivamente. Conseguentemente, sono stati apportati i necessari interventi di adeguamento del Piano dei conti unico.

Allegati:
ITAS 1
ITAS 4
ITAS 12
Piano dei conti unico

 

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Mase, efficienza energetica pubblicato decreto su decadenza contributi a fondo perduto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato il decreto direttoriale n. 215 relativo alla decadenza dei contributi a fondo perduto concessi nell’ambito dell’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica.
Il provvedimento dispone la decadenza totale dei contributi assegnati ai Comuni che non abbiano rispettato i termini e le modalità di presentazione dell’istanza di accredito – tabella in allegato – per un importo complessivo di circa 6 milioni e trecentomila euro. Tale decadenza comporta la perdita di ogni diritto e beneficio collegato ai contributi concessi a fondo perduto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e ss.mm.ii., entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo l’eccessivo accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 95/2025, nell’esaminare i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 di un Comune, ha evidenziato che l’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale”.

Nel caso di specie, è emerso che i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali ammontavano ad euro 1.992.931,49, riconducibili principalmente ai proventi da sanzioni amministrative per violazione di norme al codice della strada (autovelox) riversati sul conto corrente postale a fine 2023. La Sezione ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l’obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 luglio 2025, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 152 del  03/07/2025, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025 di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 410 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 03/07/2025 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 02/01/2026.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 03/11/2025, questo Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

 https://www.anticorruzione.it/contattaci 

 https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza 

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al comunicato del 20 giugno 2025.

Corte dei Conti: rideterminazione compensi ai revisori dei conti

Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 156/2025, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, quantificato sulla base degli importi previsti dal DM 20 gennaio 2005 in una misura inferiore ai parametri indicati dall’Atto di orientamento reso dall’Osservatorio sulla Finanza e sulla contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017, nonostante, all’atto della nomina del collegio, fosse vigente il DM 21 dicembre 2018, decreto interministeriale che ha provveduto all’aggiornamento dei relativi compensi.

La Sezione non può che prendere atto del fatto che il dubbio posto dall’Ente istante abbia già trovato risposta nella deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie n. 1/2019/SEZ/AUT/QMIG che, al fine di risolvere un contrasto interpretativo insorto in sede consultiva tra alcune Sezioni regionali di controllo, ha affermato il seguente principio di diritto: Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

Un adeguamento in aumento del compenso dei revisori è quindi possibile entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 e nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie. Con riferimento, poi, alla determinazione del valore minimo del compenso, la Sezione rinvia a quanto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Milano, sentenza R.G. n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l’adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un comune di una determinata fascia demografica definita dal DM 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche “che l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Cassazione: niente rimborso al dipendente che sceglie autonomamente il proprio legale

Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

La redazione PERK SOLUTION