Rimborso spese viaggio e soggiorno amministratori allineate a quelle dei dirigenti

In sede di Conferenza Stato-Città del 23 ottobre 2025 è stata sancita intesa sullo schema di decreto che aggiorna la disciplina dei rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il provvedimento equipara le modalità di rimborso a quelle previste per i dirigenti dell’area funzioni locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto all’esame della Conferenza odierna, su richiesta dell’ANCI, aggiorna, dopo quattordici anni, i valori dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di tutti gli amministratori locali, allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

Il nuovo decreto – che è frutto di un proficuo lavoro dell’ANCI con i Ministeri interessati – individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e anche contenimento della spesa pubblica.

Secondo quanto riportato da Anci, l’articolo 2 introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per tale tipologia di spesa, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso, eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.

Il decreto sostituisce il previgente decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011.

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2026, il testo trasmesso al Parlamento

Pubblichiamo il testo della legge bilancio 2026, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa al Parlamento per l’avvio del percorso che porterà alla sua approvazione entro la fine dell’anno. Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con il percorso della spesa netta indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP 2025), approvato il 9 ottobre 2025 dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari.

La legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui, le disposizioni sono raccolte in 10 titoli.

 

 

Assegnazione risorse per l’associazionismo comunale

La Direzione Centrale per la Finanza locale comunica che, sulla base delle certificazioni telematiche pervenute, ha quantificato, ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 e s.m.i., nonché delle Intese nn.21 e 22 del 6 marzo 2025, sancite in sede di Conferenza Unificata, le assegnazioni di risorse di seguito riportate:

a) Contributo alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane le cui regioni non sono destinatarie, per l’anno 2025, delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale;

b) Contributo, per l’anno 2025, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 5.103.792,03.

Le Unioni dei Comuni e le Comunità montane destinatarie del contributo di cui al punto a) sono 27 per un totale pari ad euro 2.381.689,01.

Le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane di cui al punto b) sono 99 per un totale pari ad euro 2.722.103,02.

Tra gli enti beneficiari dei contributi di cui al punto b), si segnala che solo 4 Unioni si individuano nell’Italia meridionale, in particolare 1 in Puglia e 3 in Sicilia.

La Direzione comunica altresì, che i provvedimenti di liquidazione dei medesimi contributi sono in corso di perfezionamento e gli importi spettanti sono visualizzabili nei prospetti allegati.

Allegato A
Allegato B

DURC e “scostamento non grave”: il Ministero del Lavoro chiarisce i limiti della regolarità contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisazione importante in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in risposta a un interpello presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004.
L’istanza chiedeva se fosse possibile considerare “non grave” una situazione debitoria composta esclusivamente da sanzioni o interessi — quindi senza una reale omissione contributiva, già sanata — e, di conseguenza, ottenere comunque un DURC regolare.

Il Ministero ricorda che l’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 disciplina le condizioni per il rilascio del DURC e, al comma 3, definisce come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo anche di eventuali accessori di legge. Tale soglia consente di attestare la regolarità contributiva quando la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è minima e fisiologica.

La norma non consente di considerare regolare una posizione debitoria formata unicamente da sanzioni civili o interessi. Le sanzioni, infatti, non rappresentano elementi autonomi ma accessori dell’obbligazione contributiva: derivano da un precedente inadempimento e ne costituiscono il riflesso giuridico. Hanno funzione sia risarcitoria, per il danno subito dall’ente previdenziale, sia dissuasiva, per scoraggiare ritardi o omissioni future.

Pertanto, anche se il contributo principale è stato successivamente versato, la presenza di sanzioni o interessi non estingue il debito complessivo verso l’ente. Solo nel caso in cui l’importo residuo, comprensivo di tali accessori, non superi i 150 euro, la posizione può rientrare nella fattispecie di “scostamento non grave” e consentire il rilascio del DURC regolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Garanzia Debiti Commerciali si libera nell’esercizio immediatamente successivo

«Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 92/2025/QMIG.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma è motivata dalla circostanza che «solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno» (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n.  9/2025/PRSP).

La Sezione delle autonomie ritiene di propendere per l’interpretazione strettamente aderente al dato letterale del co. 863, nel senso che il Fondo vada liberato nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge. Ciò in quanto appare eccessivamente afflittiva, e financo lesiva del principio autonomistico, l’interpretazione restrittiva secondo cui l’inciso “il fondo è liberato nell’esercizio successivo”, contenuto nell’art. 1, co. 863, l. n. 145/2018, deve essere inteso come “nella contabilità dell’esercizio successivo”, ossia nel risultato di amministrazione dell’esercizio successivo, «in ossequio al principio di continuità dei bilanci».

 

La redazione PERK SOLUTION

Scuole sicure” 2025/26: 1,5 milioni ai comuni contro lo spaccio di droga negli istituti scolastici

1 milione e 500mila euro per il 2025 per l’operazione “Scuole Sicure”, a beneficio di 50 comuni sopra i 15mila abitanti. Si tratta di fondi dedicati a progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici. Le risorse potranno essere utilizzate per realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, acquistare mezzi e attrezzature e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

«Con il finanziamento, anche per l’anno scolastico 2025/26, dei progetti “Scuole sicure”, il Viminale rinnova l’impegno sui territori per prevenire e contrastare un fenomeno odioso che lucra sul benessere di giovani e giovanissimi mettendo a repentaglio non solo la salute ma l’equilibrato sviluppo di ragazze e ragazzi. I fondi sono un segno concreto di supporto ai comuni che, anche grazie alla preziosa collaborazione delle prefetture, potranno dotarsi di personale e strumenti aggiuntivi per la vigilanza», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in occasione della pubblicazione della circolare che disciplina modalità e criteri di accesso ai fondi.

«Un impegno e un’attenzione altissimi», ha aggiunto il titolare del Viminale, «che rientrano nel più ampio disegno portato avanti – anche a livello internazionale – dal Governo, con l’incessante apporto delle Forze dell’ordine e della magistratura, nella lotta alle organizzazioni criminali cui fa capo il narcotraffico, come mostrano i quasi quotidiani arresti e sequestri di quantitativi di droghe su tutto il territorio, per riaffermare la legalità e garantire la sicurezza delle comunità» (fonte Min. Int.)

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento in acconto del 90 per cento delle spese elezioni e referendum

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 1°ottobre 2025, è stato disposto il pagamento, nella misura pari al 90 per cento, delle risorse massime rimborsabili assegnate con decreto a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 1°agosto 2025, a copertura delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo del pagamento sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti”, alla voce di spettanza “RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2025”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondi all’editoria, pubblicato il bando per accedere a ulteriori 30 milioni di euro per l’acquisto di libri

La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16”.

Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate esclusivamente in formato digitale, dalle ore 12.00 del 29 settembre 2025 alle ore 12.00 del 29 ottobre 2025, tramite l’applicativo telematico disponibile al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Contributo-alle-biblioteche-per-acquisto-libri/, pubblicato nella sezione “Contributi” del sito web della Direzione generale biblioteche e istituti culturali https://biblioteche.cultura.gov.it.

La copertura finanziaria disposta dal Decreto Legge richiamato è di 24,8 milioni per l’anno 2025 e 5,2 milioni per l’anno 2026, al netto dell’ulteriore importo stabilito dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, e in particolare l’art. 14-bis che ha disposto l’incremento di ulteriori 30 milioni del fondo sopra citato.

Possono accedere alla ripartizione del fondo, su domanda, le biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali, e rispettive articolazioni, e delle istituzioni private non a fini di lucro destinatarie, nel triennio 2023-2025, di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da Avviso pubblico del 25 settembre 2025 disponibile sul sito web sopra indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza Stato-Città via libera a nuovi fondi per i minori e nuove regole IMU dal 2026. Elenco beneficiari

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sul decreto che prevede la ripartizione di un fondo da 100 milioni di euro per il 2025, destinato a coprire parte delle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza dei minori allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il criterio di assegnazione delle risorse tiene conto dei costi effettivi sostenuti per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario relativo alla funzione sociale e delle specifiche esigenze dei piccoli Comuni, spesso più esposti al peso di tali interventi.

Si ricorda che l’articolo 1, commi 759-765 della legge di bilancio 2025 istituisce un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento). Per quanto riguarda le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari, si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024 per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, mentre per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica – determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Inoltre, la Conferenza ha approvato lo schema di decreto proposto dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le condizioni per la differenziazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Il nuovo quadro normativo, operativo dal 2026, recepisce le necessità emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025 e punta a garantire una maggiore coerenza e flessibilità nella gestione della leva fiscale locale.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate riscosse, anche con modalità diverse dal contante

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA, etc.). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con deliberazione n. 220/2025, ribadendo, altresì, che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.

I conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

 

La redazione PERK SOLUTION