Approvati gli obiettivi di servizio 2026 per sociale, asili nido e trasporto scolastico di studenti con disabilità

IFEL rende noto che nella seduta di giovedì 27 novembre 2025, la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard ha approvato gli obiettivi di servizio 2026 e le relative risorse assegnate ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Le risorse saranno distribuite tramite il Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (FELS), istituito con la legge di bilancio per il 2024 (art. 1, co. 496, L. 213/2023) in attuazione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023.

Per il potenziamento dei servizi sociali comunali sono state assegnati per l’anno 2026 442.923.000 euro ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO) e 77 milioni di euro ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.La principale novità riguarda l’utilizzo della spesa storica 2023 per verificare se un ente è sopra o sotto obiettivo rispetto al fabbisogno standard monetario 2025–2027.

Un Comune è sotto-obiettivo se la spesa storica 2023 è inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027 e non risulta storicamente sopra-obiettivo sulla base delle spese storiche 2017 e 2021. I Comuni sotto-obiettivo devono incrementare la spesa sociale almeno fino al livello del fabbisogno e rendicontare l’uso delle risorse aggiuntive. I comuni sopra-obiettivo non hanno obblighi di rendicontazione delle risorse assegnate. Tutti i Comuni devono compilare la relazione di rendicontazione SOC27 entro il 31/05/2027.

Per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti con disabilità sono stati assegnati per l’anno 2026 100 milioni di euro a favore dei Comuni delle RSO, della Regione siciliana e della Regione Sardegna. L’obiettivo consiste nell’incrementare il numero di studenti con disabilità trasportati delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sulla base:

  • della copertura minima del servizio fissata all’11,0163% degli studenti con disabilità;
  • dei dati dichiarati dal Comune nel campo R18 della relazione DIS25 (fino al valore massimo pari al 30% degli studenti con disabilità).

Il 72% dei Comuni riceve obiettivi e risorse, per un totale di 22.812 utenti aggiuntivi. Il costo standard per utente è pari a 4.383,66 euro.
Tutti i Comuni devono compilare la relazione di rendicontazione DIS27 entro il 31/05/2027.

Per il potenziamento del servizio di asilo nido sono stati assegnati per l’anno 2026 450 milioni di euro a favore dei Comuni delle RSO, della Regione siciliana e della Regione Sardegna. L’obiettivo strategico è raggiungere nel 2027 un livello essenziale uniforme di copertura del 33% della popolazione target 3–36 mesi, come previsto dagli standard europei e dalla normativa nazionale. Elemento innovativo della metodologia è l’aggiornamento della popolazione target 3–36 mesi, che non è più riferita al triennio 2017–2019, ma al più recente triennio 2022–2024, per tener conto della dinamica delle nascite. I Comuni sotto i 5.000 abitanti, con pochissimi bambini, possono includere i bambini anticipatari iscritti alla scuola dell’infanzia.

La metodologia individuata offre un impianto metodologico coerente ed aggiornato, con tre punti di forza: la progressività degli obiettivi di servizio, che crescono fino al raggiungimento della copertura del 33% della popolazione target 3-36 mesi; la stabilità programmatoria, che mantiene gli utenti-obiettivo 2026 al livello del 2025 anche nei casi di diminuzione della popolazione, evitando oscillazioni penalizzanti; la coerenza con l‘obiettivo del 33% di copertura del servizio che nel 2027 appare realistico, grazie ai 1,1 miliardi annui previsti a regime.

Nel corso della riunione, ANCI e IFEL hanno posto tre temi di rilievo in vista del 2027, di cui si ritiene necessario tener conto già in fase di monitoraggio 2025:
Comuni con copertura >33% che realizzano nuovi posti con fondi PNRR: garantire risorse per attivare le nuove strutture.
Anticipatari: definire una soluzione strutturale al problema della frequenza anticipata alla scuola materna anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti.
Obiettivi di servizio su base sovracomunale: necessario tenere conto delle dinamiche di mobilità casa–lavoro delle famiglie.

Di seguito i documenti approvati dalla CTFS:

  • Nota metodologica Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO per il 2026 (PDF, 1.8 MB) – Allegato 1 – Sociale comuni RSO 2026;
  • Nota metodologica Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Allegato 1 – Sociale comuni della Regione siciliana 2026 (PDF, 464 KB) – Allegato 2 – Sociale comuni della Regione Sardegna 2026
  • Nota metodologica Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi per il 2026 – Allegato – Asili nido 2026
  • Nota metodologica Obiettivi di servizio trasporto studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi per il 2026  – Allegato – Trasporto studenti con disabilità 2026

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo anno 2025 per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale nell’anno 2024

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che con decreto dirigenziale del 28 dicembre 2025, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2025, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2024.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo spese di progettazione: Modalità di trasmissione dell’istanza per l’anno 2026

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2025 sono state definite le modalità operative per la trasmissione dell’istanza volta all’ottenimento del contributo per la spesa di progettazione previsto dall’articolo 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

1. Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, tramite la Piattaforma GLF integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), a partire dal 24 novembre 2025 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2026, pena l’irricevibilità. Non possono presentare istanza gli enti locali già beneficiari del contributo nelle annualità 2024 e 2025 che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio richiamati dal comma 57, il completamento delle attività di progettazione finanziate. Per accedere alla piattaforma è necessario disporre preventivamente di un’utenza MOP attiva.

2. Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

La domanda deve contenere uno o più CUP, fino ad un massimo di tre, validi e attivi, riferiti ai livelli di progettazione individuati dall’articolo 41 del d.lgs. 36/2023.
La progettazione deve essere nuova: non sono ammesse richieste relative a progettazioni già affidate. Rientrano tra le progettazioni ammissibili anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53.È obbligatorio l’utilizzo di un CIG ordinario; non è consentito l’impiego dello smart-CIG. Dopo l’attribuzione del contributo, i dati inseriti nella domanda, incluso il CUP, non potranno essere modificati.

3. Requisiti preliminari

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l’avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2023). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

4. Assistenza e richieste di chiarimento

Per quesiti non trattati nel manuale utente GLF – annualità 2026, allegato al comunicato:

  • per problematiche tecniche GLF-MOP: utilizzare il sistema di Ticket BDAP MOP;
  • per chiarimenti sui CUP: consultare la sezione dedicata del sito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.

Il servizio di assistenza BDAP sarà disponibile fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2026. È vivamente consigliato non attendere gli ultimi giorni per l’invio delle istanze. A partire dal 2026, la creazione del CUP deve avvenire tramite gli appositi template del Sistema CUP.

5. Attribuzione del contributo

L’assegnazione avverrà nel rispetto dell’ordine di priorità indicato dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 160/2019.
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, l’attribuzione seguirà i criteri previsti dai commi 54 e 55 del medesimo articolo.

La redazione PERK SOLUTION

Prestiti CDP: termine per le richieste di rimborso anticipato e riduzione

Con comunicato del 13 novembre 2025, Cassa Depositi e Prestiti informa che il termine per la presentazione delle richieste di rimborso anticipato e di riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 1° dicembre 2025. Le domande dovranno essere compilate, generate e trasmesse esclusivamente tramite il Portale dei Finanziamenti, accessibile dall’area riservata dedicata alla Pubblica Amministrazione.

In base ai Contratti di Rinegoziazione e alla Circolare CDP n. 1309 del 24 ottobre 2025, i prestiti rinegoziati nel secondo semestre 2025 non possono essere ammessi né al rimborso anticipato né alla riduzione.

Le richieste di rimborso anticipato (parziale o totale) devono essere accompagnate dalla deliberazione di Consiglio, esecutiva ai sensi di legge, che autorizza l’operazione. È possibile chiedere il rimborso anticipato – totale o parziale – dei prestiti ordinari in ammortamento e integralmente erogati alla data del 1° dicembre 2025. La delibera dovrà specificare, per ciascun mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere.

Resta confermato il pagamento della rata in scadenza al 31 dicembre 2025, tramite addebito diretto (SDD) come di consueto. Dopo la verifica della documentazione, CDP invierà a partire dal 15 dicembre 2025 una comunicazione con gli importi dovuti e le modalità operative per procedere all’estinzione. In caso di rimborso anticipato, dovranno essere versate contestualmente anche eventuali rate differite negli scorsi semestri per sospensioni connesse a eventi catastrofici o al Covid-19. Gli importi sono consultabili nell’area riservata degli Enti Locali, sezione “Altri strumenti e reportistica”, oppure tramite il Contact Center di CDP.

In relazione alla riduzione dei prestiti ordinari, le richieste dovranno essere presentate entro il 1° dicembre 2025 e la rideterminazione dei piani di ammortamento avrà effetto dal 1° gennaio 2026. I provvedimenti di riduzione saranno trasmessi agli enti nel mese di gennaio 2026.

In relazione alle variazioni post concessione previste contrattualmente per i Prestiti Flessibili, Investimenti Conto Termico e Investimenti Fondo Sviluppo e Coesione in ammortamento dal 1° gennaio 2026, si segnala il termine del 1° dicembre 2025 per trasmettere via PEC alla CDP le comunicazioni (e.g. Conversione totale o parziale, Riduzione, Estinzione senza indennizzo, eventuale esercizio delle Opzioni di passaggio a tasso fisso) per la gestione del successivo ammortamento dei prestiti.

La redazione PERK SOLUTION

Fondo piccoli comuni: pubblicato l’avviso 2025, istanze entro il 15 dicembre

Il MIT ha pubblicato l’Avviso pubblico, per l’anno 2025, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

La dotazione del Fondo per l’anno 2025 ammonta a 12 milioni di euro. I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit.gov.it a partire dalle ore 12.00 del 14 novembre 2025 e fino alle ore 12 di lunedì 15 dicembre 2025.

Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2023. Le risorse sono ripartite tra ambiti territoriali regionali e in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione degli interventi, mentre non sono considerate ammissibili richieste di finanziamento relative a strade gestite da enti diversi dal Comune richiedente e le richieste di finanziamento relative a strade comunali per le quali il Comune richiedente abbia già beneficiato di qualunque altra forma di contributo pubblico.

L’erogazione del finanziamento avviene in due soluzioni. La prima quota, pari al cinquanta per cento del finanziamento assegnato, è erogata a seguito della comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota del cinquanta per cento è erogata al Comune beneficiario solo a seguito della verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione (atto approvativo dello stato finale comprensivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione asseverata finale sottoscritta dal Responsabile del Procedimento).

Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere sono classificate sotto la voce “Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni”.

Entro 120 giorni dalla data di notifica dell’ammissione al finanziamento, il Comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento, e gli stessi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 150 giorni, fermo restando la necessità che sia garantita la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determina la revoca del finanziamento.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti commissariati per inadempimento all’obbligo di invio delle certificazioni e/o mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero dell’interno, del 5 novembre 2025, corredato dell’allegato A, recante: «Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni o che abbiano certificato il  mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati», di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in applicazione della diposizione di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024. (Vedi Comuni interessati).

Per i comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 6 giugno 2024, il Sindaco Commissario è tenuto a trasmettere a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (15.12.2025), le certificazioni non inviate. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, il Commissario dovrà procedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della certificazione, alla trasmissione a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., di apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati.

Per i Comuni che abbiano certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, il Sindaco Commissario è tenuto ad attivarsi affinché l’Ente
metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (14 gennaio 2026), il commissario trasmette
a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l’anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all’articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti: rapporti finanziari tra Unione e Comuni

Con la deliberazione n. 354/2025, con riferimento all’istanza formulata da un Sindaco, ha evidenziato che nel corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi del bilancio dell’unione di comuni, le partite debitorie e creditorie non allineate derivanti dai rapporti con gli enti partecipanti sono riconciliate in sede di rendiconto allegando un prospetto dimostrativo dei reciproci rapporti di debito e credito. I soggetti dei comuni a cui compete l’organizzazione del sistema dei controlli sui sevizi gestiti dall’unione, oltre agli amministratori presenti negli organi di governance dell’unione e direttamente coinvolti, sono individuati nel segretario dell’ente, nel direttore generale, laddove previsto, e nei responsabili dei servizi, nonché nelle unità di controllo, laddove istituite.

Nel caso di specie, l’Ente ha chiesto alla Corte dei conti un parere su diversi aspetti riguardanti i rapporti finanziari tra un Comune e l’Unione di Comuni di cui fa parte, in particolare sulla necessità di ricevere una rendicontazione analitica prima di trasferire le quote di spesa. La Sezione ricorda che l’art. 32 del Tuel prevede che gli statuti e convenzioni regolino i rapporti finanziari tra gli enti, assicurando inevitabilmente trasparenza e disponibilità reciproche delle informazioni, al fine di assicurare la conciliazione delle partite debitorie e creditorie e, dall’altro, introducendo un sistema di controllo diretto da parte dei soggetti coinvolti nella governance dell’unione anche al fine di garantire la correttezza e trasparenza delle scritture contabili ed evitare l’insorgere di discrasie tra i rispettivi bilanci dell’unione e dei Comuni aderenti.

La fase della programmazione risulta estremamente importante. È in questa fase, infatti, che è necessario individuare specifici e speculari capitoli di bilancio, attraverso i quali poter dare trasparenza ai flussi economici e finanziari reciproci. Occorre inoltre stabilire, sulla base di una attenta analisi ex ante dei costi e dei ricavi dei servizi affidati, la previsione dei fabbisogni e delle risorse che i comuni devono conferire all’unione per alimentare i diversi capitoli individuati. Il conferimento delle risorse, pur essendo il sistema di finanziamento impostato sui saldi differenziali tra entrate e uscite dei servizi, è un momento fondamentale per il funzionamento dell’unione e deve essere regolato, in termini temporali, dalle convenzioni stipulate, onde evitare tensioni finanziarie per l’unione che ovviamente non potrebbe operare senza contare sulle risorse trasferite.

Un momento fondamentale che fa capo alle relazioni tra ente locale e all’unione è il definitivo allineamento delle poste di bilancio reciproche, quale adempimento cruciale di governo della gestione finanziaria, al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio occulti o parziali insussistenze degli avanzi di amministrazione. In tal senso, le conseguenti variazioni di bilancio rappresentano lo strumento per garantire in chiave dinamica il precetto di equilibrio che comporta che esso, secondo i principi generali, deve avvenire una volta avvedutisi della carenza sopravvenuta e dimostrata di risorse previste nel bilancio. Sotto il profilo dei rapporti finanziari, è dunque il corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la sua rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi a garantire la linearità dei rapporti tra gli Enti e ad evitare l’insorgere di un contenzioso sulla conciliazione tra debiti e crediti con ripercussioni gravi sull’attendibilità dei rispettivi bilanci.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo progettazione definitiva ed esecutiva anno 2024: Rendicontazione e richiesta saldo contributo tramite TBEL

Con comunicato dell’11 novembre 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che dal 12 novembre 2025 gli enti locali possono utilizzare il nuovo modello informatizzato, disponibile in forma telematica all’interno del Sistema Certificazioni Enti Locali, nella sezione “AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati” per la Rendicontazione e richiesta del saldo dei contributi relativi all’annualità 2024 e seguenti.

Ogni ente beneficiario deve compilare una certificazione distinta per ciascun CUP, come previsto dal decreto 17 aprile 2024 (GU n. 98/2024), che disciplina l’erogazione dei contributi per lo sviluppo della capacità progettuale. Le risorse sono infatti liquidate in due tranche: 80% dopo la stipula del contratto di progettazione entro il 28 ottobre 2024 e il restante 20% a conclusione dell’ultimo livello progettuale finanziato e delle spese effettivamente liquidate.

Il rilascio del saldo è subordinato alla corretta registrazione in BDAP – Monitoraggio opere pubbliche, dove devono risultare in verde sia la data di stipula del contratto sia la data di fine progettazione. La loro assenza impedisce la rendicontazione. Gli enti sono quindi invitati a verificare preventivamente la propria situazione BDAP, dove gli interventi sono classificati come “LB 2020_comma 51_Sviluppo capacità progettuale – anno 2024”.

Il modello si presenta già precompilato nelle sezioni anagrafiche e nei dati del contributo; l’ente dovrà inserire tutte le informazioni economico-finanziarie richieste, indicando le spese sostenute dalla data del decreto di attribuzione fino alla presentazione della certificazione. Il sistema calcola automaticamente il saldo spettante, considerando l’anticipo dell’80% e il limite massimo del 20%.

Una volta completata la compilazione, il file PDF generato deve essere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario comunale (o dal soggetto che assume entrambi i ruoli), previa corretta registrazione delle firme nella sezione “Configurazione Ente”. Il documento firmato va poi caricato sulla piattaforma TBEL per completare l’invio.

La redazione PERK SOLUTION

Nessun obbligo di versamento dei contributi in favore degli amministratori lavoratori parasubordinati

Il Ministero dell’Interno, con il Parere n. 25336 del 26 agosto 2025, ha chiarito che l’articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) non trova applicazione nei confronti degli amministratori che rivestano la qualifica di lavoratori parasubordinati.

Il quesito riguardava la possibilità di estendere ai lavoratori parasubordinati la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 86 TUEL, che impone agli enti locali di versare una quota forfettaria contributiva in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che ricoprono cariche elettive.

Il Ministero ha escluso tale possibilità, evidenziando che il lavoro parasubordinato rappresenta una forma ibrida tra il lavoro autonomo e quello subordinato, ma che, ai fini previdenziali e fiscali, viene assimilato al lavoro dipendente, non al lavoro autonomo.

Di conseguenza, non risulta applicabile né il comma 2 dell’art. 86 (relativo ai liberi professionisti), né il comma 1, che riguarda i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. I collaboratori coordinati e continuativi, infatti, non beneficiano del diritto all’aspettativa, né retribuita né non retribuita, e non godono delle garanzie tipiche del lavoro subordinato.

Alla luce del quadro normativo e in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Ministero conclude che l’ente locale non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori parasubordinati, i quali restano iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: la gestione delle economie dei progetti PNRR Digitali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con la deliberazione n. 1116/2025/SRCPIE/PAR, in riscontro ad una serie di quesiti posti da un Comune, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle economie delle risorse derivanti dagli avvisi a lump sum del programma “PA Digitale 2026”.

Sotto il profilo contabile, la Corte evidenzia che il meccanismo di rendicontazione ed erogazione di tali risorse comporta due principali conseguenze:

  • le entrate non sono mai assoggettate a vincolo di cassa, perché nel momento in cui sono erogate l’ente ha già effettuato la spesa, anticipandola con risorse proprie;
  • tali entrate, inizialmente vincolate ad una specifica spesa, non lo sono più necessariamente, né per intero, una volta che l’obiettivo previsto dal Piano sia stato conseguito.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l’entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso. Resta naturalmente in facoltà dell’Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

La direttiva del Dipartimento della Trasformazione digitale, relativa alla gestione degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si limita a suggerire” e non impone obblighi giuridici: non configura quindi un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili. Tuttavia, l’Amministrazione non può semplicemente ignorare le indicazioni della direttiva: è tenuta ad agire in modo ragionevole e trasparente, motivando con chiarezza eventuali scelte diverse. In pratica, deve spiegare perché ritiene più opportuno un diverso utilizzo dei fondi, pur restando libera di farlo.

La Corte risponde positivamente alla possibilità di utilizzare le economie realizzate per il pagamento dei canoni dei servizi cloud degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION