Rendicontazione sul portale TBEL, ai sensi dell’articolo 158 del TUEL, di contributi straordinari per investimenti

La Direzione Centrale della Finanza locale ricorda che con comunicato del 18 giugno 2024 sono state fornite indicazioni circa la presentazione dei rendiconti straordinari, adempimento espressamente previsto dall’articolo 158 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), per le seguenti linee di finanziamento:

MISURE NAZIONALI ANNO
ARTICOLO 1 COMMA 853 LEGGE 205/2017 2020 (a campione)
ARTICOLO 1 COMMA 107 LEGGE 145/2018 2019 (a campione)
ARTICOLO 30 COMMA 14 DECRETO-LEGGE 34/2019 2020 (a campione), 2021, 2022, 2023
ARTICOLO 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021 2022 – 2023
ARTICOLO 23-TER DECRETO-LEGGE 41/2021 2021

 

A tale riguardo, la Direzione comunica che sono stati aggiornati gli allegati contenenti l’elenco dei rendiconti ancora da trasmettere alla data odierna, consultabili in calce al presente comunicato.

Gli Enti interessati sono invitati a prendere visione di quanto precedentemente comunicato e a provvedere tempestivamente all’invio dei rendiconti mancanti entro le date indicate negli allegati in calce (18 dicembre 2024, indicato nel foglio elettronico excel come scadenza “DICEMBRE 2024”, e 18 giugno 2025, indicato come scadenza “GIUGNO 2025”) e negli allegati del comunicato del 18 giugno 2024, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando Sport e Periferie 2024: presentazione domande entro il 31 ottobre 2024

È aperta fino al 31 ottobre 2024, ore 12,00 la piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando Sport e Periferie 2024.

L’edizione 2024, prevede uno stanziamento di 65 milioni di euro e si rivolge ai Comuni con più di 100.000 abitanti. L’obiettivo dell’Avviso è di concorrere al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle città, contrastando sedentarietà, disagio e degrado sociale, contribuendo a rendere le infrastrutture sportive pubbliche più accoglienti, sicure, accessibili, energeticamente più efficienti e tecnologicamente più avanzate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Questionario debiti fuori bilancio 2023 entro il 15 novembre 2024

Tramite il nuovo servizio “Questionari finanza territoriale”, accessibile dal portale dei Servizi on line della Corte dei conti, è disponibile alla compilazione il questionario Debiti fuori bilancio 2023 per i profili RSF e RIDC di Comuni, Province e Città metropolitane.

La data di scadenza per la compilazione del questionario è il 15 novembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Autorizzazione triennale al dipendente pubblico per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria

L’autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno, ad una richiesta di parere in merito alla nomina di revisore di un dipendente pubblico (insegnante).

Nel caso di specie, il Consiglio comunale, a seguito di sorteggio, ha proceduto alla nomina del revisore subordinandola alla formale autorizzazione ex articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell’incarico di revisore per il triennio 2024-2027. Il revisore ha, quindi, presentato un’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico per l’esercizio della libera professione per l’anno scolastico 2023-2024 cui, a seguito di richiesta istruttoria da parte del comune, ne è seguita un’altra per l’anno scolastico 2024-2025.

Il Ministero ricorda che l’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. “Il successivo comma 8 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto”.  La disposizione in questione trova applicazione anche per il personale della scuola, non rientrando questo tra le ipotesi di esclusione previste dall’ordinamento.

Per le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata all’inizio di ogni anno scolastico in relazione alla necessità di rivalutare la compatibilità tra attività libero professionale e attività docente. Nel caso in questione l’autorizzazione richiesta dal comune è specifica per lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziario di quel Comune e l’autorizzazione generica allo svolgimento della libera professione non può ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifichi in quanto, volta per volta, il datore di lavoro è tenuto a valutare in specifico le eventuali cause di conflitto di interessi.

Ne consegue che l’autorizzazione non può legittimamente risultare riferita ad una sola annualità; l’autorizzazione del docente deve essere specifica per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel comune, salvo successive determinazioni del datore di lavoro per gli anni successivi al primo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo di rotazione: Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n. 224/2023 della Corte costituzionale

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha pubblicato l’Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte Costituzionale, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164.

Con l’art. 43 del D.L. n. 133/2014 il legislatore aveva previsto che il fondo di rotazione, oltre che come mera anticipazione di liquidità, potesse essere utilizzato per finanziare i debiti fuori bilancio ricondotti all’interno dei piani di riequilibrio pluriennale, nonché il disavanzo dell’ente; consentendo, quindi, un utilizzo, oltre che per cassa, anche per competenza, come vero e proprio mezzo di copertura della spesa necessaria a far fronte ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio.

Con la sentenza n. 224 del 2023, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale

  • dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di cassa;”
  • del comma 2 del medesimo articolo, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023, l’Osservatorio ha emanato l’atto di orientamento, secondo il quale le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell’art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

 

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Rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2023 prorogata al 18 ottobre 2024

In considerazione dell’elevato numero di richieste di supporto pervenute e di caricamenti massivi in corso di elaborazione, l’applicativo Immobili rimarrà aperto per la rilevazione dati riferiti al 31/12/2023 fino al 18 ottobre 2024, per consentire di concludere l’adempimento alle Amministrazioni che hanno avviato l’attività di comunicazione. Lo rende noto il Dipartimento del Tesoro.

Le Amministrazioni sono invitate, pertanto, a completare l’aggiornamento e procedere all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati o la dichiarazione  negativa. Il mancato invio della comunicazione comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

Il Dipartimento raccomanda di prestare la massima attenzione perché la qualità e l’esaustività di quanto dichiarato sono fondamentali per l’accurata conoscenza e la veritiera rappresentazione del patrimonio immobiliare pubblico e, dunque, per orientare correttamente i processi di analisi, valutazione e decisione.

Nella home page dell’applicativo immobili è possibile consultare i documenti di supporto, in particolare le Indicazioni per la rilevazione dei dati per l’anno 2023 e delle FAQ, che sono state elaborate proprio sulla base delle richieste più ricorrenti pervenute alla casella Supporto Tematico Patrimonio. Come ausilio per la corretta individuazione degli identificativi catastali, è stata implementata la nuova funzionalità per la visualizzazione delle mappe catastali (layer catasto). Come ulteriore strumento di supporto alla comunicazione dei dati, nella sezione video del canale YouTube Formazione IFEL, è disponibile la registrazione del webinar “La rilevazione dei beni immobili pubblici”, svolto il 4 settembre 2024, durante il quale sono state illustrate le principali caratteristiche e le funzionalità dell’applicativo, anche attraverso la descrizione di casi pratici.

 

 

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Per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori si prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa

Con deliberazione n. 200/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, in risposta ad una richiesta di parere volto a chiarire se per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori ai sensi della nuova disposizione della legge di bilancio 2022, si possa prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 della legge n.56 del 7 aprile 2014 (legge 56/2014), ha evidenziato come il legislatore abbia inteso rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo e sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa. L’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali deve perciò essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

La legge di bilancio 2022 all’art.1, comma 586 ha previsto un incremento del fondo statale, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, per il concorso alla copertura dell’onere comunale per l’aggiornamento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. Il legislatore ha inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo.

La legge di bilancio, nel consentire la possibilità di applicare l’incremento dell’indennità di funzione nella misura massima già in regime transitorio a partire dal 2022, al comma 584 ha comunque stabilito che tale opzione possa essere percorsa “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”, quale nuovo vincolo interno, il bilancio dell’ente, sostitutivo del vincolo generale dell’invarianza.

In conclusione, l’indennità di funzione da corrispondere al sindaco ed agli assessori deve essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le Pubbliche amministrazione devono rendere pubblici i loro debiti e le imprese creditrici

Con Atto a firma del Presidente del 18 settembre 2024, l’ANAC, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un’Amministrazione ministeriale, ha chiarito che le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici.

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità.

Per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l’Autorità ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; nonché i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto – scrive Anac – nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti occorre indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dissesto finanziario: Alla Corte Costituzionale la perentorietà dei termini per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza non definitiva n. 05039/2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

Nel caso di specie, il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento, tra l’altro, della delibera di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I consiglieri lamentano il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 259, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, (“Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”). Con i motivi aggiunti i ricorrenti, oltre all’illegittimità derivata, deducono l’incompetenza della Giunta all’adozione dell’atto di bilancio, poiché avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale, il quale non ha presentato al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 259 cit..

Il Collegio dubita della costituzionalità della norma e ritiene di dover rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. La questione è rilevante nel presente giudizio, essendo l’applicazione dell’art. 259, primo comma, del T.U.E.L. vincolante per il Giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all’organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio.

 

La redazione PERK SOLUTION