Rimborso dei minori gettiti IMU 2024 per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 9 marzo 2023

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 dicembre 2024, corredato dell’allegato A, recante: “Rimborso dei minori gettiti, riferiti all’anno 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 9 marzo 2023, per un importo complessivo di 108.500 euro”, previsto dall’articolo 18-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio, 2024, n.11.

Ai comuni ubicati nei territori della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, è attribuito l’importo complessivo di 108.500 euro, a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per l’anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, secondo le quote individuate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Firmato il Dpcm con i nuovi criteri per calcolare l’ISEE

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato il Dpcm di modifica relativo alle ‘Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che fissa le regole per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il nuovo decreto, nell’ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, recepisce una lunga serie di novità intervenute nel tempo e che hanno modificato il testo del Regolamento che disciplina lo strumento utilizzato dalle famiglie italiane per accedere a misure sociali e di assistenza agevolate erogate dallo Stato e dagli enti locali.

Tra le principali novità c’è l’attesa esclusione dalla determinazione dell’Isee del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50.000 euro.

Per i nuclei familiari che hanno tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Si prevede una disciplina transitoria di validità delle attestazioni Isee già rilasciate, che resteranno valide fino alla naturale scadenza. Resta la possibilità per le famiglie di richiedere una nuova attestazione Isee calcolata secondo le regole fissate dal nuovo Dpcm che ora sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la sua successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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Edilizia scolastica: Riparto delle risorse per interventi di adeguamento strutturale e antisismico

È stato pubblicato in G.U. n. 9 del 13-01-2025 il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito dell’11 dicembre 2024, concernente il riparto della somma complessiva di euro 61.000.000,00, relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025, destinata all’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici
del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

Sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e’ approvato l’elenco degli interventi finanziabili di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo di euro
50.717.353,34.  Le somme residue degli importi assegnati di cui all’allegato B al presente decreto e non utilizzate dalle regioni, pari a euro 10.282.646,66, restano nella disponibilità delle stesse e potranno essere utilizzate previa presentazione di nuovi elenchi di interventi.

Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’ allegato A sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro ventiquattro mesi dall’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori per gli interventi fino a euro 2.000.000,00 ed entro trentasei mesi per gli interventi di importo superiore ai euro 2.000.000,00.

Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’istruzione e del merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

  • anticipo del 40% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale;
  • la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico del progetto e previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute;
  • il residuo 10% e’ liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

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Disponibile lo schema del prospetto dei flussi di cassa

In attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, è stato pubblico lo schema del Prospetto dei flussi di cassa per l’anno 2025, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, che deve essere adottato dagli enti territoriali e dagli enti strumentali in contabilità finanziaria entro il 28 febbraio. Sono esclusi dall’adozione del nuovo modello gli enti locali con popolazione superiore a 60 mila abitanti e indice di ritardo di pagamento superiore a 10 giorni, che hanno sottoscritto l’accordo previsto dall’articolo 40 del Dl 19 del 2024 nel 2025 e che pertanto proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti.

Lo schema del prospetto è il risultato delle attività del gruppo di lavoro costituito da componenti della Commissione Arconet e loro esperti (resoconto della commissione Arconet del 18 dicembre 2024).

L’art. 6, comma 1 del suddetto decreto dispone che:Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. 

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma.”

Il Piano deve essere approvato dall’organo esecutivo e aggiornato trimestralmente con provvedimento del Responsabile finanziario che ne darà comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell’attuazione dello stesso. La verifica e l’aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

  • sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
  • riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
  • tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Per ciascun trimestre sono previste due colonne: la prima relativa ai dati SIOPE dell’anno n-2 (anno 2023) e la seconda relativa alle previsioni di cassa dell’anno di riferimento.  Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l’importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. Le previsioni di cassa dovranno indicare le eventuali quote vincolate del fondo cassa e gli eventuali ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

 

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Corte dei conti, inattendibilità dei documenti contabili: la prima occasione utile è il bilancio di previsione

In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa, in attuazione dei postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024. La ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso, “verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 263/2024, in riscontro ad una richiesta di parere che ha chiesto di sapere se l’amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni del 10 giugno 2024, avendo riscontrato presunte irregolarità contabili, sia tenuta – ed entro quali termini – a rideterminare il risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2023 approvato dalla precedente amministrazione, che – secondo quanto affermato nell’istanza – celerebbe un disavanzo. L’istanza ha inoltre chiesto come superare l’eventuale dissenso del responsabile dei servizi finanziari rispetto alla rideterminazione del risultato di amministrazione e riferito che il Comune risulta privo dell’organo di revisione, a causa dei ripetuti rifiuti di accettazione dell’incarico da parte dei professionisti estratti dalla Prefettura.

La Sezione evidenzia l’obbligo del Comune di ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa. Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024, in base all’art. 186, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato l’attendibilità del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 – stando a quanto dichiarato dal vicesindaco nel novembre 2024 – qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2024. In proposito va considerato che la ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è esattamente quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, e di consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell’Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione “di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

Nella contingente situazione di sospensione degli organi ordinari del Comune interrogante, l’approvazione del bilancio di previsione, completo dei relativi allegati – inclusa la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024 – è rimessa al commissario straordinario operante con i poteri del consiglio comunale; sulla proposta di bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 239 TUEL, esprimerà parere obbligatorio l’organo di revisione, medio tempore individuato dalla Prefettura di Bergamo. Un ruolo cruciale all’interno di tale procedura è naturalmente riconosciuto al responsabile del servizio finanziario, cui competono – quali inderogabili doveri d’ufficio – tanto il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla delibera di approvazione del bilancio (art. 147-bis TUEL), quanto la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione e, più in generale, la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, dei quali la legge lo costituisce garante (art. 153, comma 4, TUEL).

 

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Programma Re.Tes.: Novità sulle operazioni di girofondi e sui versamenti F24EP

Dal 1° gennaio 2025 è operativo il Programma Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria), una moderna architettura informatica progettata per semplificare e innovare le procedure della Tesoreria dello Stato. Questo progetto segna un cambiamento significativo verso l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione degli incassi e dei pagamenti pubblici.

Il Programma Re.Tes. è stato realizzato grazie alla collaborazione strategica tra la Banca d’Italia, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei conti, con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative e innovare le modalità operative della Tesoreria, allineandole con l’evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento.

Con il Decreto Legge 73/2022, convertito nella Legge 122/2022, sono state introdotte importanti riforme che hanno trasformato l’organizzazione del Servizio Tesoreria dello Stato. Tra le principali novità:

  • l’accorpamento delle sezioni di tesoreria provinciale e centrale in un unico soggetto: la Tesoreria dello Stato;
  • una revisione normativa che privilegia l’utilizzo di strumenti di pagamento digitali e rinnova profondamente le modalità operative.

Il Programma Re.Tes. si basa su tre pilastri fondamentali:

  • Ottimizzazione dei processi: introduzione di strumenti di pagamento digitali e innovativi per semplificare le operazioni.
  • Adozione di un protocollo unico di colloquio: un sistema standardizzato per migliorare l’interoperabilità e l’efficienza tra la Tesoreria e le Amministrazioni.
  • Migliore sfruttamento dei dati: una rendicontazione più ampia e dettagliata, a supporto del monitoraggio dei conti pubblici e della gestione delle risorse.

Il Programma ha coinvolto un ampio ventaglio di attori, tra cui:

  • Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
  • Enti locali, Agenzie fiscali, INPS, CDP, Poste Italiane S.p.A. e l’intero sistema bancario.

Tra le novità introdotte si segnala l’assegnazione di un codice identificativo IBAN – International Bank Account Number (ISO 13616) – a ciascun conto corrente di tesoreria acceso presso la Banca d’Italia (Tesoreria Unica, Contabilità Speciali, ecc.) che, dal 1° gennaio 2025 sostituisce il preesistente numero di conto di tesoreria.

Gli Enti che dispongono:

  • versamenti in tesoreria a favore di amministrazioni pubbliche tramite operazioni di girofondi,
  • pagamenti di ritenute fiscali, imposte, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi tramite procedure collegate all’utilizzo del mod. F24 EP,

e tra questi gli Enti Locali, devono indicare necessariamente il codice identificativo IBAN dell’amministrazione beneficiaria in luogo del numero del conto di tesoreria, ovvero dell’unità elementare del bilancio, in caso di versamenti all’Erario.

I nuovi codici IBAN da utilizzare per garantire la corretta finalizzazione delle operazioni citate sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui è possibile trovare, associato ad ogni IBAN, il codice dell’attuale conto in qualità di “alias”.

In considerazione delle suddette novità, per la corretta compilazione degli ordinativi informatici (OPI) si rimandano gli Enti Locali all’aggiornamento dello standard Opi introdotto con la scheda di modifica n°45 pubblicata sul sito dell’Agid e si raccomanda di verificare con il proprio fornitore software che la produzione dei flussi ordinativi sia coerente con quanto previsto dalla suddetta scheda di modifica.

Allo stesso modo, la finalizzazione delle operazioni di girofondi disposti in favore di conti di tesoreria di titolarità degli Enti Locali, necessita la corretta indicazione dei relativi IBAN da parte dell’Ente ordinante che dovrà utilizzare gli IBAN contenuti nell’elenco pubblicato dalla RGS.

Si richiama, infine, l’attenzione dei Comuni alle modifiche che le novità introdotte da Re.Tes hanno comportato alle informazioni di rendicontazione rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, tramite il portale Siatel v.2.0 – Punto fisco, con riguardo al Sistema F24 (vedi circolare Agenzia entrate).

Legge di bilancio 2025: Bonus asilo nido

I commi 209-211 della legge di bilancio 2025 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

La misura del buono varia anche in relazione al valore dell’ISEE. Più in particolare, la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro. Con la modifica normativa è previsto che il valore di ISEE del nucleo familiare, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, sia calcolato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico; di conseguenza, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. È soppressa, inoltre, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a: 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

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Finanza Locale: Rimborso addizionale IRPEF 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato dell’8 gennaio 2025, informa che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 dicembre 2024, è stata resa informativa riguardo la “Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2024 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF” i cui ristori, in favore dei comuni, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell’interno.

In particolare, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nel capitolo 1322, è stato individuato uno stanziamento finalizzato alla compensazione dei minori introiti a valere sul gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF, così costituito:

  • euro 168.538.000,00 euro per minori introiti derivanti da interventi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale;
  • euro 57.080.000,00 per minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti.

A seguito di richiesta del Ministero dell’interno del 4 novembre, con nota del 12 dicembre 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, all’esito del confronto tecnico con ANCI, ha trasmesso al Ministero dell’interno i relativi piani di riparto:

  • Allegato 1 – Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi – Anno 2024;
  • Allegato 2 – Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca – anno 2024.

Riguardo ai minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, il Dipartimento delle Finanze, richiamando quanto già indicato nella nota n. 4071 del 4 novembre 2013, ha segnalato che il contributo da erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto al 10 per cento dell’importo teorico spettante, determinando un’economia di spesa pari ad euro 116.447,00.

 

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Bando Sport e Periferie 2024: pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’elenco dei 39 Comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, destinatari del contributo relativo al bando “Sport e Periferie 2024” il cui decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.
Le risorse sono finalizzate alla promozione dello sviluppo di infrastrutture sportive per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e delle comunità nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita, il contrasto a sedentarietà e degrado, con impianti più sicuri e accessibili.

 

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