Legge di Bilancio 2025, la nota Anci sulle novità in materia sociale e socio-sanitaria

Anci ha pubblicato la nota di lettura, redatta dal Dipartimento Welfare, sulle principali novità per i Comuni e le Città in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2025.

Tra le diverse disposizioni segnaliamo:

  • l’istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (commi 105-106): destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie, avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Bonus asilo nido (commi 209-211): che estende la platea dei beneficiari del bonus Asilo nido (art. 1 c. 355 legge 232/2016) in quanto, nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del beneficio, non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230). Viene altresì eliminata la condizione, prima prevista per l’accesso alla maggiorazione, della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni;
  • Misure in materia di congedi parentali (commi 217-218): Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. La misura si applica rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024;
  • Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (comma 234): laddove si modificano le norme procedurali per l’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. In particolare, si prevede che i criteri generali per l’utilizzo del Fondo nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo medesimo, sono stabiliti con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia;
  • Fondo affidamento minori (commi 759-765): si prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese sostenute dai comuni per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il fondo istituito è pari a 100 milioni annui nel triennio 2025-27 e viene ripartito annualmente, entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previa certificazione della spesa sostenuta l’anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria. La norma stabilisce che tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.
  • Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni (commi 769-771): Si istituisce un fondo dell’importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per rafforzare l’offerta dei servizi sociali nei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: la stipula del contratto precede l’impegno di spesa

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 163/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento gius-contabile da riservare al procedimento di spesa per le procedure ad evidenza pubblica. In particolare, il Comune istante prospetta due diversi comportamenti da seguire nell’ambito di procedure negoziate o aperte per la scelta del contraente, che devono confrontarsi con la norma che delinea il procedimento di spesa in generale, l’art. 183 TUEL:

Procedimento A)
L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) firma del contratto;
4) determina d’impegno della spesa (rectius di trasformazione della prenotazione in impegno).
ovvero procedere come segue:
Procedimento B)
L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) determina d’impegno della spesa con rilascio del visto di regolarità contabile;
4) firma del contratto”.

Per la Sezione il procedimento gius-contabile corretto da seguire è quello indicato sub a) dall’ente, e dunque quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale. L’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato-Città ai criteri di riparto del contributo alla finanza pubblica

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 23 gennaio 2025, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Nel caso dei Comuni il contributo per il 2025 è fissato a 130 milioni di euro, nel caso delle Città metropolitane e Province il contributo richiesto ammonta a 10 milioni di euro, di cui circa 3,5 milioni a carico delle Città metropolitane. Gli importi attribuiti a ciascun ente dovranno essere accantonati sulla parte corrente del bilancio di previsione. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo, per gli enti che presentano alla fine dell’esercizio precedente un:

a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;

b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Nel corso della riunione, l’Anci ha auspicato che il contributo alla finanza pubblica dei Comuni e delle Città metropolitane possa essere ridotto nei prossimi anni, dato l’aumento degli oneri necessari per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi locali e la convergenza della spesa locale rispetto ai criteri della nuova governance economico-finanziaria europea.

La Stato-città ha inoltre dato via libera al riparto del contributo di 56 milioni di euro, quale partecipazione statale verticale al finanziamento della perequazione a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario che risultano meno dotati in base al sistema dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

Allegati:

 

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Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso

È on line il bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione ed il finanziamento di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso presentati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001. L’importo delle risorse disponibili è pari a euro 210.764.238,00; importo che potrà essere ulteriormente incrementato con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili dopo l’emissione del bando.

Il bando attua l’art.1, commi 146 e ss, della Legge 178/2020 e mira a promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione di beni pubblici in disuso, incentivando investimenti privati e generando benefici economici, sociali e ambientali per i territori coinvolti. Le amministrazioni pubbliche destinatarie del Bando sono quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165 del 30 marzo 2001, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, comprese scuole, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio. Sono esclusi soltanto gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica.

L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro. Il piano di sviluppo deve avere un valore complessivo, come risultante dai quadri economici degli interventi che lo costituiscono, non inferiore a 1,5 milioni di euro. Inoltre, ciascun piano, ai fini dell’ammissibilità della domanda, deve prevedere il rispetto del “principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (30 gennaio 2025), ciascuna Amministrazione che intenda presentare la domanda di finanziamento di un  Piano deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC). Sulla base delle informazioni inserite nella procedura telematica, a ciascun piano di sviluppo è attribuito un punteggio massimo di 100; saranno favoriti i Comuni, il cofinanziamento a carico di altre risorse pubbliche, anche comunitarie, il partenariato pubblico-privato, gli interventi che presentano una progettazione di livello esecutivo.

 

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Corte dei conti: Relazione sui controlli interni 2021-2023

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con Delibera n. 1/SEZAUT/2025/FRG, ha pubblicato un aggiornamento sul sistema dei controlli interni adottati dagli enti locali italiani tra il 2021 e il 2023, che ha interessato più di 800 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, evidenziando nel triennio una generale diffusione dei controlli interni e un aumento complessivo della loro efficacia.

Rispetto al precedente referto (delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG), sono state analizzate tre annualità, le più recenti, in modo da valutare l’evoluzione dei controlli in un arco di medio termine; inoltre, la nuova piattaforma LimeSurvey ha consentito di migliorare la qualità dei dati inseriti dagli enti, impedendo la compilazione parziale dei questionari. L’analisi si è focalizzata in particolar modo sulle verifiche dei risultati richiesti alle pubbliche amministrazioni, e dunque sui controlli di gestione strategica e sulla qualità dei servizi, che si propongono l’obiettivo di valutare la corrispondenza dei risultati ai programmi e di raccogliere il feedback dei fruitori dei servizi, ossia dei cittadini amministrati.

I parametri maggiormente utilizzati dai servizi di controllo interno nella misurazione delle performance sono quelli dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. Parametri ulteriori, come il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, il rispetto degli standard di qualità prefissati e l’impatto socioeconomico dei programmi, non sono invece – rilevano i giudici contabili – sufficientemente considerati. Sul versante del controllo strategico, alcuni sistemi presentano lacune nella disciplina regolamentare, applicano metodi obsoleti e non sono ben integrati con la contabilità armonizzata e per centri di costo, con una limitazione della capacità effettiva di incidere sui meccanismi decisionali.

Sul monitoraggio degli organismi partecipati, emerge la carenza di risorse, la mancanza di strumenti adeguati e la scarsa collaborazione degli enti partecipati. Quanto ai controlli sulla qualità dei servizi, che rilevano il grado di soddisfazione dell’utenza, pur a fronte di un aumento rispetto al passato (l’84% degli enti risulta, infatti, averli adottati nel 2023), il tasso di adozione delle Carte dei Servizi rimane inferiore al 60%. Le indagini, inoltre, sull’effettiva qualità dei servizi (tempestività e completezza della risposta al cittadino e limitazione delle conseguenze dei disservizi), anche se effettuate in oltre il 70% degli enti, interessano solo una parte dei servizi offerti e non la loro totalità, con un livello ancora esiguo (il 30% circa del totale) dei controlli svolti sulla qualità dei servizi resi attraverso le società partecipate.

Dalla ricognizione eseguita sull’impostazione dei controlli interni adottati in ambito europeo e internazionale, emerge in particolare – conclude la Corte – un forte collegamento agli obiettivi di prevenzione dei fenomeni di maladministration e dei rischi di corruzione nei settori più vulnerabili.

 

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Codice della strada: MIT, al via l’attività dell’Osservatorio nazionale sulle sanzioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato ufficialmente l’operatività dell’Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, istituito con il decreto firmato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Questo organismo, composto da tre membri nominati per un mandato quadriennale, ha il compito di monitorare e analizzare l’applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada.

Secondo quanto stabilito nel decreto, l’Osservatorio è incaricato di elaborare una relazione annuale basata sui dati forniti dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). Questi dati riguardano principalmente gli incidenti stradali e la gestione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l’utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità.

Tra le sue funzioni, l’Osservatorio ha il compito di verificare le segnalazioni provenienti dalle associazioni dei consumatori del settore e di richiedere informazioni alle pertinenti pubbliche amministrazioni. Simone Baldelli è stato nominato presidente dell’Osservatorio, affiancato da Fabio Massimo Boniardi e da Dalila Jolanda Ansalone come membri.

Gli emendamenti Anci al Decreto “Milleproroghe” presentati al Senato

Pubblichiamo gli emendamenti Anci al ddl di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, cosiddetto “Milleproroghe”. Tra gli emendamenti prioritari formulati da Anci quelli riguardanti la rigenerazione urbana, il turn over, l’adeguamento antincendio di edifici scolastici e asili nido e la proroga per gli investimenti in opere pubbliche.

Rigenerazione urbana: si chiede il posticipo dei termini dal 15 maggio 2025 al 15 ottobre 2025 per l’adozione del decreto di revoca e si chiede altresì che non siano revocati i contributi per i quali alla data del 31 agosto 2025 (in luogo del 31 marzo 2025 come previsto dalla norma) risulti stipulato il contratto.

Turn over dinamico: la modifica è diretta a prorogare la misura di particolare interesse per le Unioni di comuni, affinché le amministrazioni interessate possano dare corso tempestivamente al turnover e quindi garantire la continuità dell’azione amministrativa.

Termini Medie Opere: la proposta emendativa ha la finalità di evitare che ritardi brevi nell’aggiudicazione dei lavori relativi alle cosiddette “opere medie” comportino la revoca di finanziamenti per interventi in corso o già conclusi, ovvero oggetto di obbligazioni giuridiche in avanzato stato di definizione.

Proroga contributi per investimenti opere pubbliche: la proposta ha la finalità di mettere definitivamente al riparo dai rischi di revoca le opere affidate con ritardi brevi rispetto ai termini via via stabiliti dai decreti di assegnazione e variabili in ragione del valore dell’intervento.

Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola: la norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formatisi per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l’utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali: la norma proposta è volta ad abolire, per il periodo 2025-2029, i vincoli di destinazione delle entrate da sanzioni codice della strada (art. 208) e da permessi di costruire e relative sanzioni, al fine di assicurare una maggior flessibilità nell’utilizzo delle risorse degli enti locali.

Proroga sospensione iscrizione FAL per gli enti locali in dissesto: la proposta emendativa consente di prorogare ulteriormente il termine di applicazione obbligatoria dell’iscrizione del Fondo anticipazione di liquidità anche nel corso dell’esercizio del bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito di dissesto. Pur nella convinzione che sia necessaria una soluzione di natura strutturale, si ritiene necessario assicurare un più lungo arco temporale nel quale la questione dell’aggravio dovuto asl disavanzo da FAL degli enti in dissesto possa trovare soluzione, anche nell’ambito della riforma del TUEL, in corso di istruttoria.

 

 

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Bilanci di previsione 2025-2027: Aggiornata la relazione dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 aggiornato con la legge di bilancio 2025“.

Il documento rappresenta un aggiornamento della versione pubblicata lo scorso novembre e contiene le novità della Legge di Bilancio 2025, del Decreto MEF del 6 dicembre 2024 relativo alle nuove regole di attivazione dei trasferimenti PNRR, del Piano annuale dei flussi di cassa previsto dalla L.155/2024 oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione.

Si segnala, inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2025 del Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2024 che differisce dal 31 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2025-2027.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC oltre alle check list allegate al parere.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list. Si raccomanda, prima della predisposizione della documentazione, di leggere attentamente le istruzioni contenute nella guida pubblicata sul sito per l’utilizzo dei documenti in formato Word ed Excel.

Si ricorda che il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese con focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo IVA Servizio di trasporto pubblico locale

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 15 gennaio 2025 sono state approvate le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2025, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Gli enti locali, ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia, che possono richiedere il contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la finanza locale, sono:
– unioni di comuni;
– consorzi tra enti locali;
– comunità montane;
– province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito della predetta Area riservata, all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify

Per la validità della comunicazione, gli enti locali interessati, devono presentare telematicamente, richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

  • modello “B” (preventivo 2025) a partire dal 31 gennaio 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2025;
  • modello “B1” (consuntivo 2024) a decorrere dal 31 marzo 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2025.

 

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