Esenzioni IMU zone sismiche: anticipazione rimborso ai Comuni minor gettiti seconda rata 2024

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 gennaio 2025, corredato dell’allegato A, recante: “Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2025 al n.498.

Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l’importo complessivo di 8.008.942,68 euro – riferito alla seconda rata dell’anno 2024 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione
dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 7.861.884,59 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, e per complessivi euro 147.058,09 ai Comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, così come specificato nell’Allegato A, che fa parte integrante del decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento al FGDC. La PCC riattiva il ricalcolo dello stock e del ritardo

IFEL, con comunicato del 20 febbraio 2025, informa che dal 21 febbraio e fino al 28 febbraio la PCC aggiornerà gli indicatori al 31 dicembre 2024 previsti dalla legge n. 145 del 2018, riguardanti il FGDC.

La Fondazione ha ricevuto molte segnalazioni relative al blocco della funzione per la comunicazione dello stock di debito al 31 dicembre 2024 presente nella Piattaforma dei Crediti Commerciali – PCC. Il blocco, di fatto, non riguardava solo la funzionalità di comunicazione vera e propria dello stock, ma anche quella di ricalcolo dello stock e dell’indicatore di ritardo a seguito delle registrazioni, effettuate dagli Enti dopo il 31 gennaio 2025, sui pagamenti pregressi.

Le segnalazioni, che IFEL ha condiviso con la Ragioneria Generale dello Stato, hanno evidenziato come il persistere del blocco avrebbe, di fatto, vanificato lo sforzo di “allineamento” della PCC con le contabilità locali profuso da molti Comuni nel mese di febbraio. Allineamento che risulta essenziale per consentire alla piattaforma di calcolare correttamente gli indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia per i debiti commerciali – FGDC.

Anche a regime, l’aggiornamento degli indicatori terminerà il 28 febbraio di ciascun anno. Rimane comunque bloccata la possibilità di effettuare la comunicazione dello stock oltre il termine di legge del 31 gennaio, anche in considerazione del fatto che l’importo comunicato dagli Enti alla piattaforma non rileva ai fini dell’accantonamento al FGDC.

 

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Decreto Milleproroghe 2025: Anche la Camera vota la fiducia

Nella seduta di mercoledì 19 febbraio 2025, la Camera dei deputati, con 182 voti favorevoli e 110 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto milleproroghe (Approvato dal Senato) (C. 2245) e ha poi concluso l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento.

Diverse le norme di interesse per gli enti locali, quali:

  • la proroga dei termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali (Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter);
  • il differimento dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 del termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l’anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – c.d. medie opere (Art. 1, comma 6 bis);
  • la proroga di quattro mesi, e precisamente dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave (Articolo 1, comma 9);
  • la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria (Art. 1, comma 10);
  • la possibilità, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di prorogare la durata degli incarichi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. La proroga non può essere per un periodo superiore alla durata massima dell’incarico. La durata dell’incarico, conferito o rinnovato per effetto della proroga disposta dalla disposizione in commento, non può in ogni caso, superare il 31 dicembre 2027 (Art. 1, comma 10-quinquies);
  • la modifica della disciplina restrittiva sulla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di titolarità di incarichi pubblici, con l’elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito (Art. 1, comma 10-septies);
  • la deroga al regime ordinario stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs 39/2013, laddove si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli incarichi amministrativi di vertice regionale possano essere conferiti a coloro che, nell’anno precedente, siano stati sindaci o consiglieri in Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione o siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un ente locale (Art. 1, comma 10 octies);
  • la proroga al 30 novembre 2025 dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato, con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (Articolo 3, comma 1);
  • la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio agli enti territoriali (Articolo 3, comma 3);
  • la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, della facoltà per i comuni dei crateri sisma 2016 e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di applicare l’indennità di funzione prevista per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti (Articolo 3, comma 14-quater).

 

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Riduzione gettito IPT e RC Auto: Riparto fondo di 20 mln di euro a Province e Città metropolitane

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2024, corredato dell’allegato A, recante: “Riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2024, in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto)”, previsto dall’articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.143, registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2025 al n.496.

L’articolo 41, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, come da ultimo modificato dall’articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l’anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2019 per l’anno 2024.

 

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Determinazione contributo alla finanza pubblica: il comunicato del MEF

Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 febbraio 2025, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, la RGS ha reso disponibili le Tabelle contenenti gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 e le relative Note metodologiche.

L’emanando decreto individua, altresì, gli enti che sono esclusi dal predetto contributo, ovvero:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Inoltre, si segnala che il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, disciplina le “Disposizioni contabili” connesse al contributo aggiuntivo di cui sopra, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce  U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle richiamate Tabelle.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del TUEL, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto, con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio. Infine, è possibile inserire l’accantonamento nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, per gli enti che si sono avvalsi della proroga al 28 febbraio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal Viminale 1,5 mln ai comuni della Terra dei fuochi per il contrasto all’abbandono e ai roghi di rifiuti

Il Ministero dell’Interno anche per il 2025 ha destinato 1,5 milioni di euro ai comuni che ricadono nella “Terra dei fuochi”, un’area ricompresa tra le province di Napoli e Caserta. L’obiettivo, come per l’analoga iniziativa messa in campo lo scorso anno, è quello di supportare gli enti locali per rafforzare le azioni di contrasto allo sversamento illecito e ai roghi di rifiuti.

Le risorse potranno essere utilizzate per:

  • l’assunzione a tempo determinato di operatori della Polizia locale
  • il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario effettuato dallo stesso personale
  • l’acquisto di foto-trappole o strumenti di videosorveglianza mobili

Potranno richiedere i contributi i comuni che al 31 dicembre 2024 presentavano una percentuale di scopertura di personale della Polizia locale pari o superiore al 25% della dotazione organica, per un importo massimo di 30mila euro per gli enti con popolazione superiore ai 15mila abitanti e di 20mila euro per quelli con popolazione inferiore a questa soglia.

I comuni interessati dovranno inoltrare domanda entro il 31 marzo alla prefettura competente, allegando una scheda progettuale relativa alle iniziative che intendono assumere nel periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2025, con le relative voci di spesa.

Le risorse saranno assegnate con priorità ai progetti presentati dalle amministrazioni sui cui territori si sia verificato nel quadriennio 2021-2024 un maggior numero di incendi di rifiuti, come rilevato dalla dashboard del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nel caso in cui il numero di episodi coincida, sarà data la preferenza ai comuni con più abitanti.

Tutte le informazioni sono contenute nella circolare del 12 febbraio 2025  a firma del capo di Gabinetto del ministro, consultabile online in Amministrazione trasparente, corredata dai modelli da utilizzare rispettivamente per:

  • il protocollo d’intesa (allegato 1) che i comuni assegnatari dovranno stipulare con la prefettura territorialmente competente
  • la relazione sull’utilizzo dei fondi (allegato 2) che gli stessi comuni dovranno produrre.

(Fonte Min. Int.)

 

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Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2025 (quadriennio 2021/2024)

Con la Circolare n. 6/2025, la Direzione centrale della Finanza Locale riguardante il “Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2025 (quadriennio 2021/2024)“.

L’ articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazione.

Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.
Successivamente, l’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha chiarito che gli importi per i quali si deve richiedere il rimborso devono essere esclusivamente quelli per i quali è prevista una tariffa a carico degli utenti.

Con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente, con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario.

Gli enti che possono presentare sono le Province della regione Sardegna, le Comunità montane, le Unioni e i Consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

 

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Competenze, obblighi e trattamento economico del commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni

Con parere del 31 gennaio 2025, il Ministero dell’interno chiarisce che rientra nella piena autonomia del Commissario liquidatore, una volta esaurita l’attività ordinaria dell’ente, valutare l’opportunità di avvalersi di competenze esterne per i residui atti deliberativi riguardanti la fase liquidatoria.

Il Ministero ricorda che non vi è esplicita normativa statale, con la conseguente necessità di fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase successiva in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Con la nomina del liquidatore si apre per l’Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo. I liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio. In conseguenza di quanto sopra esposto, l’Unione dei Comuni continua ad operare, per mezzo del liquidatore, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al pagamento dei debiti dell’Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria.

Ciò sino alla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo – ovvero degli eventuali crediti residui e debiti non pagati – ai Comuni facenti parte dell’Unione, ciascuno dei quali provvederà a contabilizzarli nel proprio bilancio dopo l’approvazione delle operazioni di chiusura da parte del Consiglio comunale. Nel caso di specie, la liquidazione consegue allo scioglimento, avvenuto a far data dal 31 dicembre 2023 e, atteso il tempo trascorso, il Ministero ritiene che l’attività ordinaria disciplinata dal TUEL sia ormai completata con la rendicontazione dell’esercizio 2023.

Pertanto, l’Unione non è più tenuta alla presentazione dei bilanci e relativi rendiconti e al rispetto degli adempimenti tipici della gestione amministrativo-contabile dell’ente locale per i quali necessitano le figure interne previste dallo stesso testo unico (dipendenti dell’Unione, Segretario comunale, Revisore economico-finanziario, OIV). Ne consegue, che rientra nella piena autonomia del Commissario liquidatore, una volta esaurita l’attività ordinaria dell’ente, valutare l’opportunità di avvalersi di competenze esterne per i residui atti deliberativi che dovrebbero riguardare solamente la fase liquidatoria nei termini sopra riportati.

 

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Equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per cause di servizio personale Polizia Locale

Con la Circolare DAIT n. 5/2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce le istruzioni in merito ai criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo. Le richieste da parte dei comuni, modello “A” allegato al citato decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2025, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. È comunque data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di formulare, sempre telematicamente entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025 una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente.

Il Ministero effettuerà un’attività di monitoraggio della spesa ed eseguirà, anche a campione, verifiche della documentazione relativa alla liquidazione delle
istanze accolte per i comuni che presenteranno un andamento della spesa particolarmente elevato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei servizi ispettivi di finanza pubblica dell’Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ove dal monitoraggio si rilevassero spese non ammissibili al rimborso, si provvederà al recupero delle suddette somme a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti al comune interessato.

 

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Compensi professionali dell’Avvocatura: Sul regolamento non occorre il parere preventivo dell’Organo di revisione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 17/2025, in riscontro ad una richiesta di parere afferente al tema dei compensi professionali dell’Avvocatura Comunale, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, non occorra acquisire sulla proposta di regolamento riguardante l’avvocatura comunale il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente locale, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua, trattandosi di fonti di regolazione diverse, ciascuna con il proprio tracciato normativo di formazione della fattispecie.

L’Avvocatura va considerata come un ufficio del comune in senso tecnico, con un organico che esercita la professione sulla base di un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione e, pertanto, l’adozione del regolamento atto rientra nella sfera di auto-regolamentazione dell’organo esecutivo dell’ente. Esso assurge a espressione del generale potere di macro-organizzazione degli uffici in applicazione dell’art. 48, comma 3 TUEL, disposizione che ha rimesso alla competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. Inoltre, non si rinviene una norma che preveda il preventivo parere del collegio dei revisori sulla proposta di delibera di giunta volta all’approvazione del regolamento in commento; ciò diversamente dalle ipotesi tipizzate in cui il legislatore statuisce in termini di obbligatorietà del parere sulle proposte di deliberazione, espressione per lo più, in tali casi, della volontà collegiale del consiglio comunale, titolare del potere di indirizzo politico e di controllo dell’ente.

Nulla vieta all’ente locale di licenziare una previsione regolamentare che, recependo i contenuti della regola negoziale, richieda ai fini della corresponsione dei compensi la previa sottoscrizione di un contratto decentrato (con doveroso intervento preventivo dell’organo di revisione, come richiesto dall’art. 40-bis Tupi), posto che siffatto impianto normativo non contrasta con le previsioni primarie di riferimento (art. 9 del d.l. n. 90/2014, citato) che rimandano alla regolamentazione e alla contrattazione.

 

La redazione PERK SOLUTION