Nella seduta di mercoledì 19 febbraio 2025, la Camera dei deputati, con 182 voti favorevoli e 110 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto milleproroghe (Approvato dal Senato) (C. 2245) e ha poi concluso l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento.
Diverse le norme di interesse per gli enti locali, quali:
- la proroga dei termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali (Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter);
- il differimento dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 del termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l’anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – c.d. medie opere (Art. 1, comma 6 bis);
- la proroga di quattro mesi, e precisamente dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave (Articolo 1, comma 9);
- la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria (Art. 1, comma 10);
- la possibilità, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di prorogare la durata degli incarichi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. La proroga non può essere per un periodo superiore alla durata massima dell’incarico. La durata dell’incarico, conferito o rinnovato per effetto della proroga disposta dalla disposizione in commento, non può in ogni caso, superare il 31 dicembre 2027 (Art. 1, comma 10-quinquies);
- la modifica della disciplina restrittiva sulla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di titolarità di incarichi pubblici, con l’elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito (Art. 1, comma 10-septies);
- la deroga al regime ordinario stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs 39/2013, laddove si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli incarichi amministrativi di vertice regionale possano essere conferiti a coloro che, nell’anno precedente, siano stati sindaci o consiglieri in Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione o siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un ente locale (Art. 1, comma 10 octies);
- la proroga al 30 novembre 2025 dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato, con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (Articolo 3, comma 1);
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio agli enti territoriali (Articolo 3, comma 3);
- la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, della facoltà per i comuni dei crateri sisma 2016 e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di applicare l’indennità di funzione prevista per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti (Articolo 3, comma 14-quater).
La redazione PERK SOLUTION