Fabbisogni standard 2024: ok dal Consiglio dei ministri alla nota metodologica per l’aggiornamento e la revisione

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 18 aprile, ha approvato, tra l’altro, la “Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario”, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sullo schema di provvedimento si sono espresse positivamente la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Nota metodologica prevede:

  • la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale;
  • l’aggiornamento dei dati di base e l’utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle altre funzioni, riguardanti il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell’istruzione pubblica;
  • la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei dati di tutte le funzioni fondamentali aggiornati, da utilizzarsi per l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione mutui concessi agli enti locali da intermediari bancari e finanziari diversi da CDP

Con la nuova Circolare n. 1308 del 14 aprile 2025, la Cassa Depositi e Prestiti definisce le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e  prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente Circolare (14 aprile 2025) e il 31 dicembre 2026, a concedere prestiti agli Enti (Comuni, Province e Città Metropolitane, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari – come di seguito definiti – e contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001, di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati (di seguito “Intermediari”), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di Conversione, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi.

I Mutui Originari devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all’indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati:
– al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito “Investimenti”); ovvero
– alla conversione, ai sensi dell’Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti.

L’importo di ciascun Nuovo Prestito è pari al debito residuo del Mutuo Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito “Importo da Estinguere”), in essere alla Data di Conversione. Il Nuovo Prestito è pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell’Importo da Estinguere verso l’Intermediario titolare del Mutuo Originario alla predetta Data di Conversione (di seguito “Destinazione”). È dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell’Ente conseguenti alla conversione del Mutuo Originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Mutuo Originario, interessi di mora, ecc.

Ciascun nuovo prestito può essere destinato alla conversione di un singolo mutuo originario, essendo esclusa la possibilità di destinare il prestito per la conversione di più mutui originari.

 

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Certificazione spese assistenza ai minori allontanati da casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che sono state approvate delle modalità e dei termini della dichiarazione telematica di cui all’articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2027, n. 204. La norma prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 207 del 2024, la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025.

Nella seduta del 27 marzo 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole in merito allo schema di provvedimento recante modalità e termini per l’invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il decreto, a seguito della sottoscrizione del Ministro dell’interno, sarà spedito alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e dal giorno successivo alla pubblicazione, i comuni avranno a diposizione un termine di 30 giorni per la redazione della dichiarazione.

Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione della dichiarazione, è stato reso disponibile il modello di dichiarazione (Allegato A), unitamente alle istruzioni relative alla sua compilazione (allegato B).

 

 

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Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Finanziata dal POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020, l’iniziativa CSE2025 sostiene gli investimenti delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale.

Il bando ha una dotazione finanziaria di € 232 milioni di euro a copertura del 100% dei costi ammissibili, per l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi negli edifici pubblici. Finanzia ad esempio l’acquisto di impianti fotovoltaici, impianti solari temici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride.

A partire dal prossimo 8 aprile sarà possibile avviare le negoziazioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

A partire dalle ore 10 del 15 aprile, sarà possibile procedere con le attività inerenti alla predisposizione dell’istanza di concessione mediante accesso alla piattaforma informatica disponibile al seguente link: https://masedgie-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home

Lo sportello per la trasmissione dell’ istanza di concessione sarà attivo a partire dalle ore 10 del 5 maggio mediante accesso alla piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato su questa pagina.

Allegati:

 

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È costituzionalmente illegittima l’abrogata addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province». È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 43/2025,  decidendo la questione sollevata dal Tribunale di Udine, nella quale ha precisato che «tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)».

La Corte ha anche valutato l’effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa. Tale pronuncia, infatti, pur «mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.

Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.

Tuttavia, a seguito della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità della suddetta addizionale i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di questa Corte.

 

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Al via la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici per l’anno 2024

Aperto l’applicativo Immobili per il censimento dei beni immobili pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009. Il termine per l’invio della comunicazione, anche in termini di dichiarazione negativa, è fissato al 31 luglio 2025.

Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (anno 2023) e procedere all’aggiornamento, rettificando i dati ove opportuno e inserendo eventuali variazioni intervenute, in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2024.

Per favorire il processo di “collaborazione” tra Amministrazioni, necessario per il puntuale censimento, la funzionalità di invio della comunicazione sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2025. Non è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione in presenza di anomalie bloccanti o di comunicazioni non lavorate.

Per non compromettere il buon esito della rilevazione si raccomanda di avviare il prima possibile le attività di aggiornamento, non aspettando i giorni a ridosso della scadenza. Le modalità per la comunicazione sono rimaste sostanzialmente invariate. Le novità sono evidenziate nella documentazione di supporto scaricabile dalla home page dell’applicativo Immobili.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare con sollecitudine il corretto accesso all’applicativo, l’indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro nonché le utenze attive per la propria Amministrazione, al fine di provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove abilitazioni. Le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei conti per il seguito di competenza.

Ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, a chiusura della rilevazione, le informazioni contenute nella banca dati saranno pubblicate in formato aperto (open data) sul sito Internet del Dipartimento https://www.de.mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo o di carattere tecnico utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” accessibile dalla Home page del Portale Tesoro, selezionando le voci dei menù a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION

“Sport e periferie” Nuovo Bando 2025

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport l’Avviso “Sport e Periferie 2025” per favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

Le risorse disponibili ammontano a € 110 milioni. L’obiettivo del bando è contribuire a realizzare nuovi impianti sportivi pubblici, necessari e gestibili e, soprattutto, migliorare quelli esistenti di proprietà comunale, abbattendo le barriere architettoniche, mettendoli in sicurezza ed efficientandoli energeticamente.

L’Avviso si rivolge a tutti i Comuni italiani e si articola su due distinte linee di intervento:

Linea A, dedicata a tutti i Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi).

È gestita attraverso una procedura a sportello e consente di presentare progetti di rigenerazione ovvero riqualificazione di impianti già esistenti. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 1,5 milioni, con la compartecipazione dei Comuni.

Linea B, dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e gestita attraverso la valutazione dei progetti presentati, volti alla realizzazione di Palazzetti dello sport secondo “schemi progettuali” preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 3 milioni, con la compartecipazione dei Comuni.

La graduatoria sarà redatta su base regionale allo scopo di consentire alle singole Regioni di poter eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti valutati come idonei.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 5 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del 16 giugno 2025, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

Allegati:
All. A.1 Scheda Progetto
All. A.2 Asseverazione
All. A.3 Format Accordo Linea A
All. B.1 Scheda Progetto
All. B.2 Asseverazione
All. B.3 Format Accordo Linea B
All. B.4 Schema progettuale Palazzetti

Costituisce grave irregolarità contabile la mancata “chiusura” dell’anticipazione di tesoreria alla fine dell’esercizio

Costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 59/2025/PRSE.

Il ricorso all’istituto in esame è stato da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del giudice contabile (v. fra le tante: deliberazioni di questa Sezione n. 37, n. 188, n. 190 tutte del 2024, deliberazione n. 32/2021/PRSP della Sezione regionale controllo della Lombardia, deliberazione n. 207/2022/PRSP della Sezione regionale di Controllo della Sicilia), quale campanello d’allarme di una effettiva difficoltà dell’Ente nel far fronte, con risorse proprie, alle obbligazioni assunte.

La Sezione rammenta il carattere eccezionale legato all’anticipazione di tesoreria, quale forma di finanziamento a breve termine, a cui l’Ente deve ricorrere esclusivamente per far fronte ai soli momentanei problemi di liquidità. Pertanto, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anche nelle ipotesi in cui non sia superato il limite previsto dall’art. 222 del TUEL), potrebbe tradursi in un fisiologico nonché ordinario mezzo per il pagamento delle spese di funzionamento, tale da generare squilibri nella gestione finanziaria; in tal modo l’Ente occulterebbe forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost. (che consente di ricorrere ad indebitamento per finanziare le sole spese di investimento). Al fine di evitare lo scenario descritto è auspicabile che l’Ente riesca a prevedere correttamente le reali possibilità di incasso dei crediti vantati, potenziando le attività di riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione costo servizio enti deficitari anno 2022. Pubblicata la circolare ministeriale

Con la circolare DAIT n.23 del 7 aprile 2025, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2022 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base della
apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2020, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale. Vengono, inoltre, illustrate le diposizioni relative ai controlli che devono esser svolti al riguardo da codesti Uffici ed alle relative sanzioni che possono essere applicate agli enti locali in caso di inadempimento.

Le certificazioni, devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 31 maggio 2025, muniti del la sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale interessato.

Si chiarisce che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi ” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio. Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 202 1, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) del TUEL prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

L’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizione strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’1% per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In riferimento la circolare evidenzia che l’art. 1, comma 781 , della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) dispone che “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL, che per l ‘esercizio 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo TUEL, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso art. 243”.

 

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Sono debiti fuori bilancio le spese per la registrazione delle sentenze

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 71/2025, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziali, ha evidenziato come le stesse rientrino nella previsione di cui all’art. 194, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ancorché l’ente sia risultato vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, ma sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate per omessa
registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.

La lettera a) del comma 1 dell’art. 194, nel prevedere la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria
deliberazione n. 77/2019/PAR).

Il fatto che la notifica dell’avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate sia dovuta all’inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

 

La redazione PERK SOLUTION