Conversione DL Rilancio, proroga dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza

Un emendamento approvato dalla Commissione bilancio al DDL di conversione del DL 34/2020 prevede un’ulteriore proroga di alcuni termini indicati dall’art. 30, comma 14-ter DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), relativo alla stabilizzazione dei contributi, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per gli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni di rispettare i tempi per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati. In particolare, si dispone:

  • la proroga dal 15 luglio al 15 settembre 2020, del termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori;
  • la proroga dal 30 agosto al 15 ottobre 2020, del termine di adozione del decreto ministeriale di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto;
  • la proroga dal 15 novembre al 15 dicembre 2020 del termine entro il quale i comuni beneficiari degli ulteriori contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Rilancio, rinvio bilancio di previsione e salvaguardia equilibri al 30 settembre

Nella seduta di ieri 3 luglio 2020, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento, al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che proroga al 30 settembre i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per l’adozione della delibera di controllo e salvaguardia equilibri di bilancio.
Viene altresì differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Con lo stesso emendamento, ma per il solo anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l’invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell’efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

 

Il testo dell’emendamento:

ART. 106.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo di 40 mln di euro per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19

Nel corso dei lavori della Commissione Bilancio sulla conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato approvato l’emendamento che attribuisce ai comuni, particolarmente interessati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale. Si ricorda che l’art. 112 ha destinato un fondo di 200 milioni di euro ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Ai fini del riparto del fondo di 40 milioni si terrà conto della popolazione residente dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si terrà conto dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
Per l’anno 2020, non si applica, per le risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza, l’art. 158 del TUEL che dispone la rendicontazione, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario, dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali.
Inoltre, in favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell’azienda socio–sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, a integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al DDL di conversione in legge del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del TUEL. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza Decreto Semplificazioni, proroga PagoPA al 28 febbraio 2021

L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo
L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.
In vista della scadenza del 30 giugno, con una nota congiunta del 16 aprile 2020 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’amministratore Unico della PagoPA S.p.A. hanno ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che “le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione”, sollecitando gli enti ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).
Non si è fatta attendere la risposta dell’ANCI che ha evidenziato come sia necessario prevedere invece “specifiche azioni di accompagnamento delle amministrazioni all’adozione di pagoPA, che comprendano servizi gratuiti per l’intermediazione dei Comuni meno attrezzati nonché tempistiche sostenibili per gli adempimenti”.
Al riguardo, ANCI e IFEL avevano già evidenziato come i nuovi termini del 30 giugno 2020 previsti dal decreto Milleproroghe fossero insufficienti per l’entrata a regime dell’innovazione, considerato che “il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma continuava ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo per il 5% dei Comuni si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte”.
Nella bozza del decreto Semplificazioni, al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, anche a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso, si consente pertanto una breve proroga del termine previsto – dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 – a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

L’ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni. È questa la risposta fornita dal Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un Ente in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti, nonché alla possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
Il Ministero ricorda che l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, duri in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Al fine di consentire il rinnovo dell’organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all’estrazione per tempo. Ciò premesso, questo Ufficio ritiene che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato. Pertanto, si ritiene che codesto ente ha correttamente proceduto alla richiesta alla Prefettura competente al sorteggio, in considerazione della prossima sostituzione dell’organo di revisione e che il sorteggio effettuato sia valido.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando da 35 milioni di euro per promuovere progetti finalizzati all’educazione e alle attività ludiche per bambini e ragazzi

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l’avviso pubblico “EduCare” per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. Le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. Le suddette progettualità dovranno inoltre prevedere opportunità di gioco e apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19.
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 6 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta.
Possono partecipare:

  • enti locali, in forma singola o associata;
  • scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado;
  • servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie;
  • organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi.

Le proposte progettuali potranno essere trasmesse fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare tale termine in relazione anche all’eventuale disponibilità delle risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spiagge sicure: 4,8 milioni di euro per 150 Comuni litoranei

È stata pubblicata la Circolare n. 5 del 5 giugno 2020 del Ministero dell’Interno con la quale si forniscono le indicazioni operative per accedere al fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva – “Spiagge sicure” per l’Estate 2020”.
Le risorse del fondo realizzato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1 comma 920, ammontano a 2,8 milioni di euro, e sono integrate con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto, così da destinare all’iniziativa “Spiagge Sicure – Estate 2020” un totale di 4,8 milioni di euro.
Il finanziamento è riservato ai primi centocinquanta comuni litoranei per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT relativi al 2018 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) non essere capoluogo di provincia;

b) popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2019;

c) non essere stato destinatario di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2018.

Le risorse potranno essere impiegate per l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative per accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti. Inoltre, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, i fondi potranno essere utilizzati per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Per beneficiare del finanziamento, gli enti devono presentare domanda alla prefettura territorialmente competente e una scheda progettuale riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre, dove devono essere illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi.
La prefettura procederà alla verifica dell’istanza e, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, potrà: approvare il progetto, invitare il comune a produrre eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, respingere l’istanza. L’istruttoria dovrà concludersi entro il 20 giugno.
A garanzia degli impegni assunti, i comuni dovranno stipulare con la prefettura un protocollo d’intesa. Gli stessi enti locali potranno stipulare specifici accordi con altri comuni che non ne sono beneficiari per un’eventuale compartecipazione al progetto, fermo restando che, in tal caso, il finanziamento riguarda esclusivamente il comune beneficiario il quale provvede autonomamente a condividerlo con gli altri enti coinvolti, in ossequio agli impegni assunti mediante il cennato accordo.

Allegati:
PDF icon All. 1 – Elenco comuni
PDF icon All. 2 – Modello di domanda contributo
PDF icon All. 3 – Modello protocollo
PDF icon All. 4 – Report comune
PDF icon All. 5 – Report prefettura

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il Fondo rischi contenzioso richiede un monitoraggio costante e dinamico

Il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all’allegato n. 4/2, avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede al punto 5.2, lettera h) una ricognizione del contenzioso esistente e scaturente anche dagli esercizi precedenti al fine di determinare la quota da accantonare al fondo rischi spese legali. Il principio prescrive l’obbligo agli enti, dopo la quantificazione del primo accantonamento, di rivedere l’entità della somma accantonata in considerazione dei dati riferiti al nuovo contenzioso che si viene a formare negli esercizi successivi. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 40/2020/PRSP.
I giudici contabili evidenziano come tale accantonamento rappresenti una misura prudenziale volta a neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli dell’insorgenza di oneri da contenzioso e risulti essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana e prudente gestione (cfr. Sezione Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR). La Sezione delle autonomie, con la deliberazione citata, ha, altresì, rilevato che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione del Fondo legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura di eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (in tal senso, cfr. Sezione Controllo Marche, deliberazione n. 130/2019/PRSP).
In presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti. Nell’ambito della discrezionalità tecnica che caratterizza la mappatura del contenzioso, l’Ente può tener conto dei principi espressi dalla Sezione Campania (deliberazione n. 240/2017/PRSP), nella parte in cui effettua una disamina della logica sottesa agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità in relazione alla distinzione di 4 categorie di rischio:

  1. 100% a fronte di debiti certi;
  2. passività “probabile” a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l’Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
  3. passività “possibile”, quando il grado di avveramento dell’evento è inferiore al probabile;
  4. passività da “evento remoto”, quando l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi (si veda anche la deliberazione della Sezione Controllo Emilia Romagna, n. 59/2019/PRSE, che ha evidenziato come la nozione di passività potenziale di cui al par. 9.2. all. 4/2 del d.lgs. n. 118/11 può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31).

Infatti, solo l’attenta e realistica valutazione dell’adeguatezza del fondo permetterebbe all’Ente di affrontare le eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si dovessero verificare a seguito degli esiti dei giudizi evitando il rischio di squilibri strutturali del bilancio causati dall’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria. In tale prospettiva, il collegio sottolinea come la non adeguata previsione degli accantonamenti, operata in violazione di quanto stabilito dai principi contabili armonizzati, privi di attendibilità il risultato di amministrazione. Inoltre, la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall’Ente nella relazione allegata ai documenti programmatori, nonché specificamente monitorata dall’Organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION