Bozza Decreto Semplificazioni, proroga PagoPA al 28 febbraio 2021

L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo
L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.
In vista della scadenza del 30 giugno, con una nota congiunta del 16 aprile 2020 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’amministratore Unico della PagoPA S.p.A. hanno ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che “le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione”, sollecitando gli enti ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).
Non si è fatta attendere la risposta dell’ANCI che ha evidenziato come sia necessario prevedere invece “specifiche azioni di accompagnamento delle amministrazioni all’adozione di pagoPA, che comprendano servizi gratuiti per l’intermediazione dei Comuni meno attrezzati nonché tempistiche sostenibili per gli adempimenti”.
Al riguardo, ANCI e IFEL avevano già evidenziato come i nuovi termini del 30 giugno 2020 previsti dal decreto Milleproroghe fossero insufficienti per l’entrata a regime dell’innovazione, considerato che “il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma continuava ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo per il 5% dei Comuni si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte”.
Nella bozza del decreto Semplificazioni, al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, anche a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso, si consente pertanto una breve proroga del termine previsto – dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 – a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

L’ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni. È questa la risposta fornita dal Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un Ente in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti, nonché alla possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
Il Ministero ricorda che l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, duri in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Al fine di consentire il rinnovo dell’organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all’estrazione per tempo. Ciò premesso, questo Ufficio ritiene che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato. Pertanto, si ritiene che codesto ente ha correttamente proceduto alla richiesta alla Prefettura competente al sorteggio, in considerazione della prossima sostituzione dell’organo di revisione e che il sorteggio effettuato sia valido.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando da 35 milioni di euro per promuovere progetti finalizzati all’educazione e alle attività ludiche per bambini e ragazzi

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l’avviso pubblico “EduCare” per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. Le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. Le suddette progettualità dovranno inoltre prevedere opportunità di gioco e apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19.
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 6 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta.
Possono partecipare:

  • enti locali, in forma singola o associata;
  • scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado;
  • servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie;
  • organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi.

Le proposte progettuali potranno essere trasmesse fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare tale termine in relazione anche all’eventuale disponibilità delle risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spiagge sicure: 4,8 milioni di euro per 150 Comuni litoranei

È stata pubblicata la Circolare n. 5 del 5 giugno 2020 del Ministero dell’Interno con la quale si forniscono le indicazioni operative per accedere al fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva – “Spiagge sicure” per l’Estate 2020”.
Le risorse del fondo realizzato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1 comma 920, ammontano a 2,8 milioni di euro, e sono integrate con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto, così da destinare all’iniziativa “Spiagge Sicure – Estate 2020” un totale di 4,8 milioni di euro.
Il finanziamento è riservato ai primi centocinquanta comuni litoranei per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT relativi al 2018 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) non essere capoluogo di provincia;

b) popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2019;

c) non essere stato destinatario di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2018.

Le risorse potranno essere impiegate per l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative per accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti. Inoltre, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, i fondi potranno essere utilizzati per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Per beneficiare del finanziamento, gli enti devono presentare domanda alla prefettura territorialmente competente e una scheda progettuale riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre, dove devono essere illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi.
La prefettura procederà alla verifica dell’istanza e, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, potrà: approvare il progetto, invitare il comune a produrre eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, respingere l’istanza. L’istruttoria dovrà concludersi entro il 20 giugno.
A garanzia degli impegni assunti, i comuni dovranno stipulare con la prefettura un protocollo d’intesa. Gli stessi enti locali potranno stipulare specifici accordi con altri comuni che non ne sono beneficiari per un’eventuale compartecipazione al progetto, fermo restando che, in tal caso, il finanziamento riguarda esclusivamente il comune beneficiario il quale provvede autonomamente a condividerlo con gli altri enti coinvolti, in ossequio agli impegni assunti mediante il cennato accordo.

Allegati:
PDF icon All. 1 – Elenco comuni
PDF icon All. 2 – Modello di domanda contributo
PDF icon All. 3 – Modello protocollo
PDF icon All. 4 – Report comune
PDF icon All. 5 – Report prefettura

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il Fondo rischi contenzioso richiede un monitoraggio costante e dinamico

Il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all’allegato n. 4/2, avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede al punto 5.2, lettera h) una ricognizione del contenzioso esistente e scaturente anche dagli esercizi precedenti al fine di determinare la quota da accantonare al fondo rischi spese legali. Il principio prescrive l’obbligo agli enti, dopo la quantificazione del primo accantonamento, di rivedere l’entità della somma accantonata in considerazione dei dati riferiti al nuovo contenzioso che si viene a formare negli esercizi successivi. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 40/2020/PRSP.
I giudici contabili evidenziano come tale accantonamento rappresenti una misura prudenziale volta a neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli dell’insorgenza di oneri da contenzioso e risulti essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana e prudente gestione (cfr. Sezione Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR). La Sezione delle autonomie, con la deliberazione citata, ha, altresì, rilevato che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione del Fondo legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura di eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (in tal senso, cfr. Sezione Controllo Marche, deliberazione n. 130/2019/PRSP).
In presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti. Nell’ambito della discrezionalità tecnica che caratterizza la mappatura del contenzioso, l’Ente può tener conto dei principi espressi dalla Sezione Campania (deliberazione n. 240/2017/PRSP), nella parte in cui effettua una disamina della logica sottesa agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità in relazione alla distinzione di 4 categorie di rischio:

  1. 100% a fronte di debiti certi;
  2. passività “probabile” a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l’Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
  3. passività “possibile”, quando il grado di avveramento dell’evento è inferiore al probabile;
  4. passività da “evento remoto”, quando l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi (si veda anche la deliberazione della Sezione Controllo Emilia Romagna, n. 59/2019/PRSE, che ha evidenziato come la nozione di passività potenziale di cui al par. 9.2. all. 4/2 del d.lgs. n. 118/11 può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31).

Infatti, solo l’attenta e realistica valutazione dell’adeguatezza del fondo permetterebbe all’Ente di affrontare le eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si dovessero verificare a seguito degli esiti dei giudizi evitando il rischio di squilibri strutturali del bilancio causati dall’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria. In tale prospettiva, il collegio sottolinea come la non adeguata previsione degli accantonamenti, operata in violazione di quanto stabilito dai principi contabili armonizzati, privi di attendibilità il risultato di amministrazione. Inoltre, la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall’Ente nella relazione allegata ai documenti programmatori, nonché specificamente monitorata dall’Organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tasso di riferimento per le anticipazioni di liquidità pari all’1,226%

Con comunicato stampa n. 113 del 27/05/2020, il Ministero dell’Economia e finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all’1,226%.

Si ricorda che per il pagamento dei debiti della PA si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare le temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. comma 17 della legge 350/2003. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adegueranno le relative iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20bis del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le anticipazioni sono dirette all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché maturati alla data del 31 dicembre 2019, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, “anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, secondo le modalità previste nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del DL Rilancio. La norma individua nella Giunta l’organo dell’ente territoriale competente a formulare tale richiesta. L’anticipazione di liquidità non può essere domandata per debiti fuori bilancio a meno che l’ente non ne abbia disposto il relativo riconoscimento.
Le anticipazioni saranno concesse in deroga agli artt. 203 e 204 del TUEL; per le regioni e le province autonome la deroga riguarda quanto disposto dall’art. 62 del D.lgs. 118/2011.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 a valere sulla sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e sarà restituita secondo rate costanti in un periodo massimo di 30 anni. Il piano di ammortamento prende avvio nel 2022 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione dell’anticipazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento maturano gli interessi di preammortamento.
Il recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti locali, al momento della loro scadenza, è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente. Nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24; nel caso di regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro la prima rata è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario

La Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 98/2020, nell’esporre le risultanze dell’analisi condotta sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 di un Comune, ha ribadito come l’analisi dei flussi di cassa si riveli, per più aspetti, elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti. Una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare. La Corte ricorda che le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell’analisi dei “questionari” sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR). La cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico correlativo ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 T.U.E.L. il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014). L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost..
La corretta gestione del fondo cassa è imprescindibile ai fini dell’attendibilità delle scritture contabili dell’Ente: disallineamenti fra le varie fonti (SIOPE, scritture contabili, Conti di gestione, verifiche dell’organo di revisione, ecc.) indicano un’opacità nella contabilità dell’Ente che si riverbera sulla veridicità delle scritture contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla rinegoziazione e sospensione dei mutui

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sugli interventi di rinegoziazione e sospensione mutui alla luce del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Tra gli interventi previsti dal decreto assumono rilievo quelli volti ad alleggerire il peso degli oneri di rimborso prestiti. Il comma 1 dell’articolo 113 ha introdotto la possibilità di aderire alle operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei mutui, anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. Si tratta di semplificazioni procedurali che consentono di agevolare il processo decisionale di adesione alle operazioni di riduzione degli oneri da indebitamento in una fase di particolare difficoltà organizzativa e gestionale. Sono invece rimaste escluse da ogni tipologia di intervento sia l’ipotesi di moratoria di un anno della restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, sia quella di uno specifico intervento sui prestiti obbligazionari. Il termine del 15 maggio 2020 previsto dall’Accordo ANCI-UPI-ABI, entro il quale gli enti avrebbero dovuto presentare le domande di sospensione, è stato prorogato al 31 maggio 2020. Anche l’Istituto per il credito sportivo ha aderito al citato Accordo ed avviato le procedure per l’invio della richiesta di sospensione delle quote capitale dei propri mutui, che dovrà pervenire all’Istituto entro il 28 maggio 2020. Per aderire alla rinegoziazione Cdp, gli enti hanno invece tempo fino al 27 maggio 2020 per effettuare la prenotazione. Entro il 3 giugno 2020 è necessario inviare in modalità telematica la formale richiesta di adesione e tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. Le delegazioni di pagamento, in originale, dovranno invece essere trasmesse a Cdp entro il 30 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’opportunità e la convenienza della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da CDP, la nota ricorda che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19. La CDP ha inoltre deciso autonomamente l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per mobilità del personale, erogazione acconto 2020

Il Ministero dell’Interno  comunica che è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 50%, a favore degli enti locali, delle risorse assegnate nell’anno 2020 a titolo di “Contributo mobilità del personale” (D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, e D.P.C.M. 22.7.1989, n. 428) e di “Mobilità da enti dissestati” (Art. 260, comma 2, parte seconda, del D.Lgs 18.8.2000, n.267). Gli enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrisposti sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” – “Pagamenti”.
Ad alcuni enti è stato erogato un importo inferiore al 50% in quanto nei confronti dei medesimi è stata attivata una procedura di recupero relativa a somme pagate ma non spettanti. Gli enti in questione hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio di unità di personale di che trattasi percependo indebitamente somme non dovute. Al riguardo, il Ministero ricorda che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it , le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del personale transitato per mobilità presso gli enti medesimi e per i quali viene assegnata una specifica contribuzione.
Sul sito INTERNET della Direzione Centrale, in Area Certificati (TBEL, altri certificati), selezionando la voce Accedi all’area certificati e successivamente “Accedi al sistema di Certificazione”, è possibile, dopo aver inserito le credenziali di accesso, già in possesso di ciascun ente, entrare nella sezione Consultazione area trasferimenti erariali – Personale in mobilità ove sono visualizzabili i nominativi di tutto il personale eventualmente transitato presso l’ente stesso, distinto a secondo della procedura di stabilizzazione/mobilità che ne ha disciplinato il trasferimento. Per ogni singola unità di personale viene anche riportato il corrispondente importo del contributo assegnato all’ente stesso. L’insieme degli importi attribuiti per ogni dipendente determina l’ammontare complessivo della spettanza giuridica del contributo annuale, assegnata a ciascun ente, visualizzabile sempre sul sito  istituzionale della Direzione Centrale, nell’area Banche dati degli enti locali – Consulta le banche dati – Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse. Da ultimo, il saldo del restante 50% verrà disposto entro il mese di ottobre 2020.

 

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