Modulo per rendicontare le erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni

L’Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un modello con cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19. Il cd. decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) impone infatti a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita rendicontazione separata e l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa tracciabilità.
Con l’obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità delle erogazioni, il modello predisposto prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della normativa. Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni. In quest’ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni – anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate. Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza. Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Porti, 900 mln euro per interventi infrastrutturali, prioritari e immediatamente cantierabili

Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto del MIT che stanzia 906 milioni di euro da destinare a 23 opere proposte dalle Autorità di Sistema portuale e che il Ministero ha ritenuto meritevoli di finanziamento.
Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti rende noto che una prima tranche di 794 milioni, a valere sulle risorse complessivamente già disponibili nel Fondo investimenti, verrà utilizzata per i primi 20 interventi strutturali ritenuti prioritari e immediatamente cantierabili, nonché rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale, di messa in sicurezza e completamento di opere già parzialmente finanziate. La seconda parte, pari a 112 milioni di euro, sarà assegnata nel prossimo mese di settembre, a seguito del riparto del Fondo Investimenti 2020.
In particolare, alle Autorità portuali ricomprese nelle regioni settentrionali sono stati destinati finanziamenti per 308 milioni di euro circa: 200 milioni riguarderanno solo la Toscana con opere marittime e dragaggi della darsena Europa del porto di Livorno, 41 milioni per i porti liguri di Savona, Genova e La Spezia e 26 milioni per il porto di Venezia; alle Autorità portuali del centro Italia competono altri 244 milioni di euro: in particolare nelle Marche 40 milioni sono destinati alla realizzazione di una nuova banchina e all’allungamento del bacino di carenaggio del porto di Ancona, nel Lazio 69 milioni di euro riguardano interventi di viabilità nel porto di Civitavecchia e ulteriori 30 milioni il nuovo porto commerciale di Fiumicino, in Campania 20 mln sono destinati ad interventi di riqualificazione nell’area monumentale del porto di Napoli;  infine alle Autorità portuali delle regioni del Sud Italia  spetta un finanziamento di 354 milioni di euro, pari al 39% del totale: di questi 147 milioni riguarderanno solo la Puglia con riguardo ad interventi nei porti di Taranto, Bari e Barletta.
Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno e delle regioni colpite dal sisma, per un volume complessivo di stanziamenti più che proporzionale alla popolazione residente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, fondo funzioni fondamentali anche a ristoro perdite di gettito per agevolazioni o esenzioni

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle problematiche connesse all’assegnazione del fondo funzioni fondamentali, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), ponendo l’attenzione su alcuni aspetti operativi, oltre a valutazioni sul prosieguo del processo di monitoraggio, che comporterà l’assegnazione di ulteriori fondi di cui si attende la definizione con il decreto di agosto.
La nota evidenzia come l’assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle “funzioni fondamentali” degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Sotto il profilo dell’imputazione contabile, appare fuor di dubbio che l’entrata in questione debba collocarsi nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001). Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza. Dal ristoro è stata del tutto esclusa l’imposta di soggiorno (e contributo di sbarco), che sarà oggetto di un ulteriore ristoro specifico e separato sulla base di una norma in uscita sul cd “decreto di agosto”. Il riparto comprende tra i beneficiari anche le Unioni di comuni e le Comunità montane che hanno registrato entrate proprie nel 2019 (tipicamente dovute a tariffe di servizi affidati, multe e, in qualche caso, prelievo sui rifiuti).
In merito al corretto utilizzo del fondo, la nota evidenzia come la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell’ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche, mentre si deve escludere il finanziamento di nuove attività ricorrenti. Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzo dei fondi per finanziare agevolazioni o esenzioni, la nota chiarisce che non tutte le agevolazioni autonome potranno essere equiparate alle perdite di gettito derivanti dall’emergenza, essendo diversa la condizione socioeconomica sottostante ciascuna tipologia di entrata. Una riduzione generalizzata dell’IMU o l’abolizione per il 2020 dell’imposta di soggiorno, ad esempio, pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro ex art. 106. Ad avviso dell’ANCI, appare tuttavia coerente con l’impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali, quali ad esempio quello recato dall’art. 177 (“IMU-alberghi”), possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

Sono stati adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF e comprendono:

  • i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);
  • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:

a.le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le
verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);

b. l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”).
E’ stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/10.
I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori e l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contiene “ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.
L’applicazione dei principi decorre in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 (periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente) e, per il principio SA Italia 250B e ISQC1 Italia, dal 1° gennaio 2015.

Elenco principi di revisione internazionali (ISA Italia)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura dell’incremento dell’indennità di funzione sindaci piccoli comuni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 in attuazione dell’art. 57-quater del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis all’art. 82 del TUEL, il quale dispone che la misura dell’indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ferma  restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1,  comma  54,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti (pari ad euro 3.287,58) e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti (pari ad euro 2.365,85), di cui all’allegato A) al presente decreto.
Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Al riguardo, si ricorda che la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 67/2020 ha che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato, altresì, come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In arrivo decreto di agosto: la bozza del provvedimento

Dopo aver ricevuto dal Parlamento l’autorizzazione a un ulteriore ricorso all’indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026, il Governo dovrebbe, entro la prossima settimana, varare il c.d. decreto di agosto; c’è già una bozza di 91 articoli.  Lavoro, salute, scuola, enti locali, sostegno e rilancio dell’economia e fisco: questi i principali temi delle misure del decreto. Per quanto riguarda le misure per gli enti locali evidenziamo, in particolare, l’incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Il riparto delle risorse aggiuntive del fondo è previsto per il 20 novembre 2020, da attuarsi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, gli enti beneficiari sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Correttezza e tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella BDAP

La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico, trova fondamento normativo nell’articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009, a mente del quale “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 118 del 2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono, tra le altre cose, le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, effettivamente emanato come D.M. MEF del 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP, ovverosia:

  • il bilancio di previsione e le relative variazioni,
  • il rendiconto della gestione,
  • il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati,
  • il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
  • i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef citato). Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Ciò posto, con riguardo alle discrasie di dati inseriti nei prospetti estratti dalla BDAP si rende necessario che l’Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall’Organo consiliare. Tale soluzione si impone non certo alla luce di un’opinione dell’organo di controllo, quanto di un preciso obbligo normativo sulla base delle disposizioni sopra citate. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 88/2020/PRSE, a seguito dell’esame della relazione redatta, dall’organo di revisione dei conti del Comune, in riferimento al Rendiconto 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

A Comuni e Città metropolitane 30 milioni dal dl rilancio per interventi nelle scuole

Firmato il decreto che assegna i 30 milioni di euro del decreto Rilancio distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e tra i Comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000. La ripartizione è avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore degli Enti locali beneficiari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

CDP, accordo con Agenzia del Demanio per valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico

LAgenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strutturata e continuativa finalizzata a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’obiettivo dell’accordo è quello di individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. La valorizzazione dei beni pubblici, infatti, rappresenta un’importante occasione di crescita sociale ed economica per il Paese, sia per agevolare un utilizzo del patrimonio esistente più efficace e rispondente alle necessità della comunità, e sia per facilitare la riqualificazione green degli immobili. L’intesa prevede che venga istituito un Tavolo Tecnico tra le due Istituzioni con la finalità di coordinare e promuovere l’interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l’attività di scouting prevista dal Protocollo saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti di valorizzazione, e gli enti territoriali e le amministrazioni dello Stato potranno così essere supportati nei processi di sviluppo urbanistico. L’accordo è stato firmato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dall’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo.
“Questa intesa – dichiara il Direttore Antonio Agostini – sancisce un lavoro sinergico che l’Agenzia e CDP portano avanti da tempo. In questa crisi straordinaria che sta attraversando il nostro Paese, l’Agenzia del Demanio sente fortemente la responsabilità di ottimizzare l’uso del patrimonio immobiliare pubblico che deve essere messo al servizio della collettività per creare sviluppo economico e sociale sul territorio. Per avviare e dare gambe ai progetti di valorizzazione sugli immobili pubblici, CDP è per noi un partner imprescindibile. Grazie anche a questa collaborazione, sempre più strutturata e programmatica, sarà possibile ridisegnare il futuro del nostro territorio: possiamo dare un contributo importante a mantenere e rivitalizzare la bellezza e l’unicità dell’Italia, riconosciuta in tutto il mondo. Sia che si parli di centri storici delle città, o di piccoli borghi di provincia, la strada da perseguire è senza dubbio lo sviluppo di progetti innovativi di rigenerazione urbana che siano in grado di rispettare l’autenticità e la vocazione dei territori, mettendo al centro l’ambiente e le esigenze delle comunità che li abitano”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contribuzione del comune al canone di locazione a favore delle forze armate

La possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili privati adibiti a caserme di Forze dell’ordine nei limiti del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012, come introdotto dall’art. 1, comma 500, della legge n. 208/2015, è da intendersi riferita ad un mero concorso pro quota, e non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento. Ciò anche in considerazione dell’etimologia del termine ‘contribuire’ che deriva dal latino con-tribùere, quindi “dare insieme”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 161/2020. Analogamente a quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 151/2017, i giudici calabresi hanno ribadito che la legge parla di ‘contribuzione’ da parte del comune e non di accollo integrale in capo a sé del canone di locazione; il che lascia intendere che il concorso all’onere da parte del comune debba essere parziale e non integrale. inoltre, la circostanza che, essendo la sicurezza pubblica materia intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui all’ art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità derogatoria rispetto al riparto di funzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION