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Tasso di riferimento per le anticipazioni di liquidità pari all’1,226%

Con comunicato stampa n. 113 del 27/05/2020, il Ministero dell’Economia e finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all’1,226%.

Si ricorda che per il pagamento dei debiti della PA si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare le temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. comma 17 della legge 350/2003. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adegueranno le relative iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20bis del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le anticipazioni sono dirette all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché maturati alla data del 31 dicembre 2019, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, “anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, secondo le modalità previste nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del DL Rilancio. La norma individua nella Giunta l’organo dell’ente territoriale competente a formulare tale richiesta. L’anticipazione di liquidità non può essere domandata per debiti fuori bilancio a meno che l’ente non ne abbia disposto il relativo riconoscimento.
Le anticipazioni saranno concesse in deroga agli artt. 203 e 204 del TUEL; per le regioni e le province autonome la deroga riguarda quanto disposto dall’art. 62 del D.lgs. 118/2011.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 a valere sulla sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e sarà restituita secondo rate costanti in un periodo massimo di 30 anni. Il piano di ammortamento prende avvio nel 2022 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione dell’anticipazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento maturano gli interessi di preammortamento.
Il recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti locali, al momento della loro scadenza, è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente. Nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24; nel caso di regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro la prima rata è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION