Illegittimo il regolamento comunale che prevede un compenso palesemente incongruo per i legali esterni

È illegittimo il regolamento del Comune che prevede la corresponsione di un compenso palesemente incongruo (nella specie, pari alla metà dei valori minimi tariffari) agli avvocati esterni all’ente locale affidatari di incarichi professionali. È quanto stabilito dal TAR Sicilia, sezione I, con sentenza del 14 marzo 2023, n. 815.

Osserva il collegio che in materia di equo compenso spettante agli avvocati iscritti all’albo, pur successivamente al d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) – il cui art. 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie, fisse o minime per le attività professionali e intellettuali – vige un principio volto ad assicurare anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro: è sufficiente, a tal fine, fare rinvio agli artt. 35 e 36 della Costituzione, i quali, rispettivamente, tutelano il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, e il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

Ne costituiscono indiretta conferma sul piano interpretativo le sopravvenienze normative, seppure non direttamente applicabili ratione temporis al caso di specie, contenute:

– nell’art. 13-bis della l. n. 247/2012, introdotto dall’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, secondo cui il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale (comma 2);

– nel comma 3 dello stesso art. 19-quaterdecies, il quale stabilisce che “3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Tali disposizioni – non direttamente applicabili, lo si ribadisce, al caso in esame – disvelano l’esistenza nell’ordinamento di un principio volto ad assicurare anche al lavoratore autonomo un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro.

Sicché, seppure la p.a. nell’applicare il concetto di equo compenso possa ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità anche in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, tuttavia deve contemperare tali esigenze con quella di assicurare al professionista un compenso che non sia lesivo del decoro e del prestigio della professione.

Nel caso in esame costituisce circostanza incontestata che il compenso previsto – il 20% dei valori medi – sostanzialmente si traduce nella metà dei valori minimi tariffari e, pertanto, ben al di sotto di tali minimi; e la non congruità dei compensi è confermata dalla previsione di un’ulteriore riduzione del 20%, relativamente alle fasi di giudizio espletate, “nel caso di rinuncia del mandato per giusta causa da parte del professionista incaricato”.

Pertanto, l’art. 9 del gravato regolamento deve essere annullato nella parte relativa ai criteri di calcolo, con conseguente obbligo del Comune di rideterminarsi su tale specifico aspetto tenendo conto del quadro normativo di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 1 marzo 2023, n. 2192.

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, prescinde del tutto dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.

Non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della l. n. 145 del 2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Ucraina, Ordinanza di Protezione civile che attiva il contributo in favore dei servizi sociali nei Comuni

Anci rende noto che è stata emanata l’ordinanza di Protezione civile n. 927 che attiva la misura prevista dall’art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, relativa al supporto economico a favore dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone cittadini ucraini titolari o richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali.
Per accedere al contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri previsti dall’ordinanza, tramite l’invio dell’apposito modulo a fondosocialeucraina@pec.anci.it, entro e non oltre il 16.11.2022.
A supporto degli Enti locali, Anci ha redatto delle apposite linee guida.
I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura o a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it.

Le Faq Anci sull’erogazione del contributo

 

La redazione PERK SOLUTION

Pa, dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia

Con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, 32mila enti e circa 1,2 milioni di edifici diffusi in modo capillare sul territorio nazionale, la Pubblica amministrazione rappresenta un settore strategico per contribuire al risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo di gas previste dall’Unione europea con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022.

Alla luce del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas diffuso ieri dal Ministero per la Transizione ecologica e delle azioni necessarie per la promozione di un uso intelligente e razionale dell’energia, il Dipartimento della Funzione pubblica ha condiviso con il MITE un pacchetto di dieci azioni per il settore pubblico: formazione e campagna di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici; formazione specifica dei dirigenti; collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla cittadinanza; collaborazione a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole; rinnovo di impianti e apparecchiature; semplificazioni normative e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici nel patrimonio edilizio pubblico; incentivazione delle comunità energetiche; inserimento di indicazioni specifiche nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; incentivi e premialità per i dipendenti pubblici; premio PA per l’uso efficiente dell’energia.

È, inoltre, in corso, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, l’invio, in collaborazione con Formez PA, di una circolare a tutte le amministrazioni pubbliche con la raccomandazione ad attenersi alle indicazioni contenute nella pubblicazione “Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio – Guida operativa per i Dipendenti”, predisposta da ENEA.

Allegati: AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

 

La redazione PERK SOLUTION

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti

È stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 5-8-2022 il decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.

Il decreto aggiorna e sostituisce i criteri ambientali minimi relativi alla gestione dei rifiuti urbani disciplinati con DM 13 febbraio 2014. L’obiettivo delle nuove disposizioni del CAM Rifiuti è quello di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.

 

Irregolare il pagamento alla cooperativa per assistenza disabili durante il lockdown in assenza di opportune verifiche

Un’amministrazione deve sempre controllare quello che paga. Non può saldare fatture per assistenza agli alunni disabili a scuola mentre le scuole sono chiuse per lockdown, accettando il rendiconto dell’impresa senza effettuare verifiche. E’ quanto ha stabilito Anac, con Atto del Presidente del 7 giugno 2022, intervenendo nel caso di un Comune che ha proceduto alla liquidazione di una fattura di 95.917 mila euro a due cooperative sociali consorziate, appaltatrici del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità, basandosi sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dall’impresa senza svolgere adeguati controlli.

Il comune, secondo il segnalante, non avrebbe sospeso l’esecuzione della prestazione, come consentito dal contratto, durante i mesi di lockdown scolastico e avrebbe liquidato una somma sproporzionata rispetto al numero di ore effettivamente prestate che è risultato molto inferiore al previsto a causa della interruzione prolungata dell’attività scolastica in presenza. Inoltre, stando ad alcune inchieste giornalistiche, molti alunni iscritti al programma di assistenza non avrebbero ricevuto alcun tipo di supporto specialistico dal consorzio di cooperative vincitrici dell’appalto.

L’Autorità ha rilevato come l’ente non abbia provveduto a effettuare le prescritte verifiche di conformità mensili redigendo gli appositi verbali, come previsto dal Capitolato speciale. Inoltre, anche avendo preso atto degli articoli di stampa locale che denunziavano presunte irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione non ha adottato alcuno dei sistemi di verifica e controllo complementari o facoltativi previsti sempre dal capitolato speciale. Pertanto, la liquidazione delle fatture dell’appaltatore basata sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dallo stesso, senza l’effettuazione di accurate verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione, non è conforme alle disposizioni contrattuali e alla normativa di settore e si presta ad incentivare comportamenti
opportunistici o fraudolenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale generici

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 28/2022, ha condannato un Segretario comunale per il danno arrecato al Comune per il reiterato conferimento di incarichi di consulenza legale, in carenza dei presupposti di legge e aventi un oggetto assolutamente generico (senza alcun riferimento a specifiche pratiche). Nel caso di specie era emerso che gli incarichi conferiti risultavano illegittimi alla luce della disciplina di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il compenso era contrattualmente dovuto al professionista anche a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall’effettiva prestazioni dell’attività di consulenza, e che in virtù dell’espressa clausola contrattuale che per tutti veniva riservata al medesimo professionista l’affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell’espletamento degli incarichi de quibus, l’accordo che complessivamente ne era risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l’amministrazione, costi non preventivabili con certezza.
Nel merito, la Sezione ribadisce che gli uffici dell’ente locale trovano nella figura del Segretario (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell’ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi. Il Segretario rimane un organo disciplinato secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia, ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli; funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione. È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l’ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, proprio perché egli è l’organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate.
In definitiva, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Memoria della Corte dei conti sulla Governance del PNRR

La Corte dei conti ha presentato alle Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati una propria Memoria sul decreto-legge n. 77/2021 recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Nel documento le Sezioni riunite in sede di controllo affrontano i temi relativi a: caratteristiche del sistema Next Generation Ue e della Recovery and Resilience; Facility nel quadro complessivo dei fondi europei; Governance istituzionale ed amministrativa; ruolo del MEF; attuazione degli interventi previsti dal PNRR; responsabilizzazione delle amministrazioni; accelerazione degli investimenti; controllo, audit, anticorruzione e trasparenza; controllo esterno sulla gestione ed expertise della Corte dei conti italiana.
Nelle proprie conclusioni la magistratura contabile rileva che: Il provvedimento – in coerenza, con quanto già previsto nel piano presentato al Parlamento e trasmesso in Europa il 30 di aprile – ridisegna un articolato e complesso sistema, il cui funzionamento concreto richiede una positiva interlocuzione nei rapporti tra Amministrazioni statali, in particolare, con il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le Autonomie territoriali.
Appare infatti evidente che l’intera dinamica dei rapporti interni alle amministrazioni dovrà assicurare, al livello di strutture e personale, la migliore funzionalità degli apparati in termini di efficienza e di rispetto dei tempi e degli adempimenti richiesti dal PNRR. Un funzionamento ottimale richiede infatti sinergie soprattutto laddove si possano intrecciare i nuovi progetti con quelli attualmente in corso (sorretti da risorse solo nazionali già previste ad hoc). Tale flessibile interazione appare necessaria in particolare per la rapida acquisizione degli input e delle direttive governative. Particolare rilievo va dato alla tempestiva e completa trasmissione dei dati, la cui piena disponibilità costituisce il presupposto, secondo quanto richiamato dalle Linee guida dello scorso 22 gennaio 2021 per la predisposizione dei PNRR da parte degli Stati nazionali, per la programmazione, la gestione ed il controllo.
Tra i profili intersoggettivi meritano particolare attenzione i rapporti tra amministrazioni centrali ed enti territoriali in particolare con il ruolo della Conferenza così come con la partecipazione alla Cabina di regia. Alla nuova fisionomia organizzativa si accompagna infatti il ridisegno delle procedure di accelerazione delle procedure. In definitiva la portata fortemente innovativa del dispositivo europeo richiede per la sua attuazione insieme al corretto funzionamento dei nuovi apparati anche un cambiamento culturale nella stessa impostazione dell’attività amministrativa e gestionale.
Il nuovo approccio privilegiato dal PNRR prevede l’introduzione di un sistema di standard di processo, strumenti, dati e informazioni, al fine di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere irregolarità gravi e rafforzare.
La capacità di recupero delle risorse indebitamente erogate. Vanno in parallelo approfondite le modalità di utilizzazione e controllo delle risorse, le interrelazioni metodologiche, l’applicazione di strumenti pianificatori e di verifica e i correlati indicatori (cfr. art 29 regolamento UE cit.), gli stessi expertise maturate a livello nazionale e sovranazionale.
Il conseguimento di tali obiettivi appare dunque rimesso non tanto alla implementazione quantitativa, attraverso le previste assunzioni, da calibrare in relazione alle effettive necessità delle singole amministrazioni, quanto piuttosto o comunque in parallelo ad una costante rinnovata formazione. Appare necessario, infatti, approfondire le metodologie programmatorie gestionali e anche di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea congiuntamente ai percorsi di riforma strutturale procedurale contenuti nello stesso provvedimento e nelle altre linee direttrici evolutive più recenti.
In questo sforzo del Governo e dell’Amministrazione la Corte non è certamente estranea, ma partecipa attivamente nel suo ruolo di presidio di legalità e di stimolo all’efficientamento degli apparati e delle procedure; di verifica imparziale del raggiungimento dei risultati; di costante informativa nei confronti dei competenti Organi rappresentativi. In tale prospettiva rilevano per un verso i raccordi con la Corte dei conti europea e per altro verso l’articolazione dell’Istituto, significativamente diffusa su base territoriale, e nel contempo unitariamente intesa a corrispondere anche alle nuove esigenze di controllo poste dalla evoluzione del sistema.

DL Semplificazioni, Le misure sul Superbonus

L’ANCI Lombardia, con la Circolare n. 405/2021, analizza alcuni dei contenuti del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. dl semplificazioni 2021), con particolare riferimento alle misure relative al Superbonus 110%. Così come richiesto nei mesi scorsi da Anci, per attutire l’impatto che il provvedimento ha generato sull’organizzazione operativa dei Comuni, gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, potranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesto lo stato legittimo degli immobili. Il ricorso alla CILA è pertanto funzionale ad attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; mentre per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. In altri termini, con la proposta della CILA, non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell’immobile, anche se, come precisato dallo stesso decreto, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
In sostanza non sarà più indispensabile acquisire, in relazione alle misure riferibili al Superbonus 110%, il contenuto degli atti edilizi che hanno determinato l’edificazione e le modifiche successive all’edificazione.
L’articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana) del Decreto “Governance e Semplificazioni”, sancisce che gli interventi agevolati con il Superbonus, saranno considerati quali manutenzioni straordinarie e potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questa semplificazione non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione. In caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del DLgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire l’assenso dell’Ente competente, fatta salva eventuale modifica o chiarimento in sede di conversione in Legge.

In GU il decreto sugli spostamenti casa lavoro e mobility manager

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021 il decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 229, comma 4, del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. Il decreto si pone la finalità di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane negli spostamenti sistematici casa-lavoro. A tal fine, il provvedimento stabilisce che il “mobility manager aziendale” è una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. Il “mobility manager d’area” si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Si identifica inoltre il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente. In particolare, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente. Anche quelle che non rientrano in questi parametri, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.
Proprio ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Nell’ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o congiuntamente dagli stessi Ministeri, può essere assegnata una premialità ai Comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi del presente decreto. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION