Opere abusive: dal 21 settembre online la domanda per accesso al Fondo demolizioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa comunica che, dalle ore 12,00 del 21 settembre e fino alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020, le amministrazioni comunali potranno presentare in via digitale le istanze di contributo a carico del Fondo demolizioni delle opere abusive alla pagina http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.
Il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206. La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. L’ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.
Per supporto amministrativo è possibile contattare tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 il numero 0644126248 o scrivere alla mail: fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gratuità compensi consiglio di amministrazione Aziende Speciali

Con la deliberazione n. 73/2020 la sezione regionale di controllo per il Lazio svolge un’ampia trattazione della nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, ai fini dell’applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito dei consigli di amministrazione delle Aziende speciali.
Con riferimento all’applicazione del principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, sarà dirimente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale siano ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie e/o a benefici in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio o di diminuirne quelle passive (Corte cost. n. 161/2012). Nel primo caso, non troverà applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010; lo stesso troverà, invece, applicazione nel secondo caso.
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda speciale, sarà tenuto a verificarne la reale natura giuridica delle stesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PCC, riaperta la funzione di Anticipazione liquidità

È stata riaperta sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) la funzione di Anticipazione liquidità > Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 116 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, da allegare alla richiesta di anticipazione di liquidità per la quale l’art. 55 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha riaperto i termini di presentazione alla Cassa Depositi e Prestiti.
La funzione sarà disponibile fino al 9 ottobre ed è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni.
Le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “ Guida anticipazione di liquidità” presente nella Homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide, Videotutorial e Glossario”, sezione “ Documenti PA (GUIDA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA)’”.

 

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Project financing: Eccezioni all’obbligo di partecipazione del promotore

Con la delibera n. 741 del 09 settembre 2020 ANAC è intervenuta riguardo ad una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione lampade votive,  inclusi i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e riqualificazione dei manufatti e delle aree cimiteriali mediante finanza di progetto con diritto di prelazione a favore del Proponente ai sensi dell’art.183, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
“In via generale, deve affermarsi l’obbligo del promotore di partecipare alla procedura di gara volta all’assegnazione di una finanza di progetto attivata su iniziativa del promotore stesso; tuttavia, la violazione di tale obbligo può ritenersi giustificata, in via eccezionale e secondo una prudente valutazione da compiersi in concreto, in presenza di illegittimità nella lex specialis di gara, non imputabili al promotore stesso, tali da ostacolarne in modo significativo la partecipazione.”
Nel caso di specie, il disciplinare poneva a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di pagare, prima della stipula, un corrispettivo (per i servizi di committenza connessi alla gestione della piattaforma telematica) pari a € 13.632,50 oltre IVA, mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo da presentare unitamente all’offerta. Entro il termine per la presentazione delle offerte, l’Autorità aveva emesso parere motivato chiedendo alla stazione appaltate l’annullamento in autotutela della lex specialis di gara, in quanto la citata clausola del disciplinare era da ritenersi in contrasto con gli artt. 23 Cost. e, 41, co. 2bis, d.lgs. 50/2016, introducendo una surrettizia clausola escludente, in violazione dell’art. 83, co. 8, d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante comunicava la deserzione della gara che rendeva superfluo l’adeguamento della legge di gara ai rilievi formulati con il richiamato parere. L’Autorità chiedeva alla stazione appaltante le iniziative assunte dalla stessa a fronte della violazione dell’obbligo di presentare offerta del promotore. La stazione appaltante ammetteva che il bando doveva essere annullato e di aver modificato le condizioni di gara (rispetto al progetto approvato), soggiungendo di non aver assunto, per tale motivo, alcuna iniziativa nei confronti del promotore.
Il procedimento di vigilanza, avviato da ANAC sia nei confronti della stazione appaltante che del promotore, ha portato all’assunzione della delibera n. 741 del 09 settembre 2020 con cui l’autorità ha deliberato:

  1. l’illegittimità della lex specialis di gara adottata nell’ambito della procedura di gara in oggetto, per violazione degli art. 41 co. 2bis e 83 co. 8 d.lgs. 50/2016;
  2. di valutare la condotta dalla stazione appaltante, nella complessiva vicenda occorsa, contraria ai principi di economicità ed efficienza di cui all’art. 30 co. 1 d.lgs. 50/2016;
  3. di invitare la stazione appaltante pro futuro ad adottare iniziative volte ad evitare la reiterazione delle descritte illegittimità;
  4. di ritenere giustificata la mancata partecipazione del promotore alla ulteriore fase di gara dell’affidamento in oggetto, esclusivamente per le eccezionali motivazioni esposte in parte motiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fusioni di comuni, il riparto definitivo del contributo straordinario anno 2020

La Direzione Centrale della Finanza locale, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato effettuato il riparto definitivo per l’anno in corso del contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del D.lgs 267/2000, per un importo complessivo di €. 83.215.724. Il riparto del contributo è avvenuto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 25 giugno 2019 (G.U. n. 152 del 1°luglio 2019). In particolare, l’entità del contributo è stata determinata applicando il criterio previsto all’articolo 2 comma 2 del decreto: …” Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità…”.
La Direzione comunica, altresì, che in data 8 settembre c.m. si è provveduto a disporre l’ulteriore erogazione del contributo in questione, sulla base delle risorse riassegnate dal MEF sul capitolo pertinente. Si ricorda che nel mese di aprile il Ministero aveva provveduto all’erogazione delle risorse spettanti nella misura del 99 per cento per l’insufficienza della cassa disponibile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di immobili di E.R.P. convenzionata

Il vincolo per la determinazione del prezzo di cessione delle singole unità abitative, contenuto in una convenzione di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere rimosso esclusivamente dietro corrispettivo secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 49-bis, della legge 28 dicembre 1998, n. 448. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116 del 14.09.2020, in risposta ad un quesito in merito alla rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, confermando quanto già espresso dalla stessa Sezione nella precedente deliberazione n. 368/2019.
Ricordiamo che il nuovo testo del comma 49-bis dell’art. 31, come modificato dall’art. 25-undecies del D.L. 119/2018 (decreto fiscale 2019), prevede la possibilità di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. Detta percentuale è da stabilirsi, anche con eventuali riduzioni in funzione della residua durata del vincolo. In pendenza della rimozione dei vincoli il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità previste.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sisma 2016-2017, il decreto di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati  dalle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  indicati  nell’allegato  1  e  quelli  della Regione Campania indicati nell’allegato 2. Per gli interventi già individuati, i soggetti attuatori (comuni) comunicano, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione di riferimento e al MIT. Le Regioni, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al decreto.

Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le Regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:

  • il comune di localizzazione,
  • la denominazione dell’intervento,
  • il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
  • il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalità di copertura aggiuntiva;
  • le modalità e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
  • la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
  • il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al presente decreto.

La scelta degli interventi è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facoltà di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a). Ciascun progetto definitivo, per il quale è stata accertata la fattibilità tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, è approvato dalla Regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo. Le Regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui  al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dovranno vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali

L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art.116 del decreto-legge n.34 del 2020, c.d. decreto Rilancio. Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Le anticipazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e le stesse saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura avviata ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020 (gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell’anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta).
Le richieste, da formularsi mediante deliberazione dell’organo esecutivo, potranno essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020. Le anticipazioni potranno essere destinate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Link utili:

  • FAQ IFEL – che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità (la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi, eccetera);
  • Nota IFEL sulle anticipazioni ex decreto Rilancio – valida, in generale, anche per la riedizione ex D.L. n. 104/2020;
  • Guida alle anticipazioni di liquidità – che descrive la funzionalità del sistema PCC destinata alla compilazione della dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione;
  • PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’uso – che raccoglie le principali risorse informative utili per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e della riduzione dello stock di debiti nonché per lo svolgimento degli adempimenti PCC.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittimo l’acquisto di un immobile adibito a caserma dei Carabinieri

Un comune può esplicare le potestà amministrative e gli spazi di autonomia contrattuale con la finalità di perseguimento del “bene” della sicurezza pubblica e, quindi, anche per garantire il mantenimento di una Caserma dei Carabinieri entro il proprio territorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, nella Deliberazione n. 79/2020, a seguito di richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione e gestione di un immobile adibito a caserma. Nella richiesta di parere, l’ente istante precisa che, attualmente, sul territorio comunale è presente una Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione anche su due Comuni limitrofi, la quale è insediata presso un immobile di proprietà di soggetti privati in forza di un contratto di locazione stipulato con la Prefettura. I soggetti proprietari hanno comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione, avviando tra l’altro una procedura di sfratto dell’immobile. Il Comune, al fine di non privarsi del presidio esistente in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, ha effettivamente accertato che l’immobile tuttora occupato dai militari è stato destinato a tale utilizzo sin dall’atto della sua costruzione e quindi presenta quelle caratteristiche idonee e necessarie al medesimo che difficilmente sarebbe possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento. L’intenzione dell’Ente è quella di procedere all’acquisto dell’immobile per poi stipulare con il competente Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura, un accordo di comodato gratuito o di locazione a canone agevolato.
Nel merito, i giudici contabili ricordano che non risultano, ad oggi, disposizioni normative atte a porre limiti o vincoli specifici in ordine alla possibilità di compiere operazioni, delle tipologie indicate nella richiesta di parere, per realizzare le proprie finalità istituzionali o concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157, all’art. 57, comma 2-bis, prevede, infatti, la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei vincoli alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra le quali quella relativa alle limitazioni. concernenti le operazioni di acquisto di immobili, previste dall’art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98 del 2011. Parimenti, anche l’eventuale contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’acquisto dell’immobile resta subordinata alle ordinarie limitazioni riguardanti l’indebitamento degli enti locali.
In conclusione, per la Sezione non è possibile escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente “prossimo” alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l’attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell’istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION