Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 luglio 2025, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 152 del  03/07/2025, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025 di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 410 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 03/07/2025 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 02/01/2026.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 03/11/2025, questo Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

 https://www.anticorruzione.it/contattaci 

 https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza 

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al comunicato del 20 giugno 2025.

Corte dei Conti: rideterminazione compensi ai revisori dei conti

Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 156/2025, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, quantificato sulla base degli importi previsti dal DM 20 gennaio 2005 in una misura inferiore ai parametri indicati dall’Atto di orientamento reso dall’Osservatorio sulla Finanza e sulla contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017, nonostante, all’atto della nomina del collegio, fosse vigente il DM 21 dicembre 2018, decreto interministeriale che ha provveduto all’aggiornamento dei relativi compensi.

La Sezione non può che prendere atto del fatto che il dubbio posto dall’Ente istante abbia già trovato risposta nella deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie n. 1/2019/SEZ/AUT/QMIG che, al fine di risolvere un contrasto interpretativo insorto in sede consultiva tra alcune Sezioni regionali di controllo, ha affermato il seguente principio di diritto: Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

Un adeguamento in aumento del compenso dei revisori è quindi possibile entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 e nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie. Con riferimento, poi, alla determinazione del valore minimo del compenso, la Sezione rinvia a quanto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Milano, sentenza R.G. n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l’adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un comune di una determinata fascia demografica definita dal DM 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche “che l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Cassazione: niente rimborso al dipendente che sceglie autonomamente il proprio legale

Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

La redazione PERK SOLUTION

Revisione enti locali: il parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un documento riguardante la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti locali – e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.

L’elaborato definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si focalizza sulle specifiche verifiche che devono attenzionare le cause del disavanzo, l’attuabilità delle misure previste per il suo recupero oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

A corredo viene proposto un modello di verbale che consente all’organo di controllo di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Il modello proposto è uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore e può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.

La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’Ente in dissesto da parte del Consiglio rende legittimo il suo scioglimento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo numero 267 del 2000). La Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria.

Il legislatore, secondo la Corte, ha agito razionalmente nel prevedere che la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio comporti lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la  rappresentanza democratica degli eletti.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo. La pronuncia evidenzia in particolare che un consiglio comunale incapace di
elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 24 giugno 2025 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.  Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2025. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un eventuale ulteriore acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2025 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Con l’occasione, si sottolinea che eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, si ritiene opportuno riportare il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

 

Contributo piccole opere: inserimento CUP in Regis per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025

La Direzione Centrale della Finanza informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss., L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 7 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. In particolare in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, lettera a), all’art. 3 del citato decreto-legge, che ha modificato l’art. 1, comma 31-bis della legge 160/2019, prevedendo che:

  • I comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 25 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025. Per il corretto inserimento dei nuovi CUP occorre fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale utente “Richiesta inserimento nuovo progetto” versione 1.1 del 23 giugno 2025, vedi allegato (Allegato 1).

A seguito dell’implementazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per fascia di popolazione e singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavori stabiliti per singola annualità dall’art. 1, comma 32 della legge 160/2019 pena la revoca del contributo concesso ai sensi del successivo comma 34, come da tabelle sotto riportate.

Al riguardo, viene precisato che:

  • in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità;
  • per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal citato comma 32, laddove sia già intervenuta la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso (articolo 10-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Per le assegnazioni per fascia di importo e i termini di aggiudicazione lavori e di stipula contratto di affidamento dei lavori occorre fare riferimento all’allegato n.2. Preliminarmente alla richiesta di inserimento di un nuovo CUP ciascun Ente è tenuto a verificare i CUP di propria competenza relativi al contributo per investimenti Piccole Opere (art. 1 commi 29 e ss, L. 160/2019) attivi in Regis alla data del 25/06/2025, consultando il file Allegato n. 3.

Per ciascun progetto nell’elenco vengono riportate le seguenti informazioni:

  • Codice Univoco submisura (es. INV2C1I1.01.01);
  • Descrizione submisura (es. Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020));
  • Codice identificativo procedura di attivazione (PRATT es. 1000000036);
  • CUP;
  • Codice Locale Progetto;
  • Stato CUP (es. concluso);
  • Finanziamento Stato -Bilancio (finanziamento piccole opere/costo ammesso);
  • Finanziamento Totale (quota Stato -Bilancio + altre fonti);
  • Soggetto attuatore.

Nel caso in cui l’ente, per poter inserire un nuovo CUP, abbia necessità di creare disponibilità nella PRATT di riferimento tramite:

  • cancellazione di CUP non pertinenti;
  • modifiche dell’importo del finanziamento Stato-Bilancio e, di conseguenza, del Finanziamento Totale;
  • spostamenti di CUP tra PRATT.

deve inoltrare richiesta alla casella di posta rgs.igepa.uffcio2@mef.gov.it entro il termine massimo del 25 luglio 2025, al fine di consentire le necessarie attività di allineamento dei dati sul sistema ReGiS e l’inserimento dei CUP entro la scadenza del 31 luglio 2025. All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazioni di gestione e monitoraggio. Per i nuovi CUP inseriti sul sistema informativo ReGiS, la rendicontazione unica di progetto deve essere trasmessa entro 6 mesi dal 31 luglio 2025 in caso di opere con collaudo/CRE antecedente al 31 luglio 2025 o entro 6 mesi dal pagamento del saldo se successivo al 31 luglio 2025. Nel caso di collaudo/CRE successivo alla data del 31 luglio 2025 la rendicontazione deve essere presentata entro 6 mesi dal collaudo/CRE o entro 6 mesi dal pagamento saldo se successivo allo stesso.

Interessi moratori: no al riconoscimento del debito fuori bilancio

La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio appare in contrasto con la previsione di cui al citato art. 194, comma1, lett. e Tuel che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che ad ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 76/2025, nello scrutinare una richiesta di parere afferente alla procedura contabile da seguire in una fattispecie di mancata liquidazione di fatture, relative al servizio elettrico usufruito nell’anno 2022, a causa dell’insufficienza delle risorse allocate nel bilancio di competenza a coprire la maggiore spesa.

La mancanza o l’insufficienza dell’impegno rendono necessaria l’attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio, quale il riconoscimento del debito fuori bilancio. Le passività pregresse, non espressamente disciplinate ma frutto di un’elaborazione della giurisprudenza contabile, invece, sono riconducibili a spese per le quali l’amministrazione, a differenza dell’ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente per ragioni non prevedibili spesso, ma non necessariamente, collegati alla natura della prestazione come nel caso dell’energia elettrica ; in altri termini la procedura di spesa è stata rispettata, ricorrendo un problema di insufficienza dell’impegno.

In particolare, per le spese relative prestazioni a carattere continuativo come quelle per le utenze, è normale che il loro ammontare non possa essere determinato con assoluta
certezza a priori essendo legato a variabili quali i consumi e le modifiche tariffarie ; pertanto, l’impegno ha carattere presunto, e viene determinato secondo criteri di attendibilità e prudenza che, di regola, nella prassi si identificano nell’adozione come parametro di riferimento del dato storico relativo all’anno o al triennio precedente. In tale ipotesi, al momento della ricezione della fattura comportante la maggiore spesa dovrà procedersi secondo la disciplina ordinaria di spesa delineata dall’art 191 tue, iscrivendo il relativo importo in bilancio. Infatti, solo al momento della emissione della fattura il debito acquisterà carattere della certezza e potrà procedersi alla sua liquidazione, nonché all’ordinazione e al pagamento. Rimane salva l’eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse in caso di loro insufficienza ( Sez. Lombardia n 82/2015, Sez. Sardegna n. 33/2021;Sez. Sicilia n 81/2022). Tale procedura appare praticabile nell’esercizio in cui il debito ha la sua manifestazione finanziaria anche se la competenza economica è relativa a esercizi precedenti, come per esempio nell’ipotesi di fatture relative a conguagli per anni precedenti. Diversa è l’ipotesi in cui la manifestazione finanziaria e quella economica siano coincidenti e risalgono a un esercizio precedente senza che si sia proceduto alla liquidazione della fattura previo incremento dell’impegno e contabilizzazione nei residui. In tal caso, occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio vertendosi sostanzialmente in una situazione di mancanza di impegno di spesa.

In merito all’eventuale transazione avente ad oggetto la parziale rinuncia agli interessi moratori e la rateizzazione della sorte capitale, la Sezione ribadisce l’esclusione della  riconducibilità della transazione alla fenomenologia dei debiti fuori bilancio, in particolare alla categoria delle sentenze esecutive in considerazione del fatto che la transazione ha l’effetto di costituire un rapporto obbligatorio e non presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata seppure priva di impegno contabile. Ne deriva che a fronte di un accordo transattivo deve essere seguita la regolare procedura di spesa ex art. 191 tuel, con la precisazione che se l’accordo impegna più esercizi finanziari la competenza spetta al consiglio comunale e non alla giunta. Tuttavia, il ricorso alla transazione non deve celare passività sommerse/debiti fuori bilancio concretando una grave violazione delle regole contabili. Diventa, pertanto, imprescindibile accertare la ricorrenza degli elementi essenziali della transazione ex art 1965 c.c., consistenti nella comune volontà delle parti di comporre una lite attuale o futura, nell’esistenza di una res controversa; nelle reciproche concessioni che danno luogo a un nuovo regolamento degli interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo per il rimborso delle spese di consultazioni referendarie ed amministrative

Con comunicato del 23 giugno 2025, il Ministero dell’interno comunica l’adozione del decreto di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025. Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

L’importo da assegnare ai Comuni per il rimborso delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2025, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito in euro 93.890.698,33.

Tenendo conto delle somme disponibili e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono determinati i parametri distinti per tipologia di consultazione elettorale:

Comuni che effettuano le sole consultazioni referendarie (5 schede):
parametro di euro 571,20077105 per sezione e di euro 1,17757318 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, ovvero di euro 799,68108000 per sezione e di euro 1,64860246 per elettore;

Comuni che effettuano le consultazioni referendarie abbinate con un turno delle elezioni amministrative (6 schede):
parametro di euro 476,00064568 per sezione e di euro 0,98131099 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, e, pertanto, gli importi sono di euro 666,40072727 per sezione e di euro 1,37383538 per elettore.

L’erogazione del rimborso spettante a ciascun Comune, comprensivo delle spese per l’organizzazione tecnica delle consultazioni e per il trattamento economico dei componenti dei seggi, nel limite dell’importo totale indicato nel prospetto allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante, verrà effettuata con distinti provvedimenti, uno di acconto, nella misura del 90 per cento dell’importo, ed uno di saldo, nella misura determinata sulla base del rendiconto delle spese presentato dall’ente e delle risultanze del successivo controllo sul medesimo effettuato dalla Prefettura di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION