Bilancio 2024-2026: Pubblicato il parere dell’Organo di revisione

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, in collaborazione con Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026“.

Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2024.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto del parte II del TUEL “Ordinamento finanziario e contabile” nonché del D.lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal Consiglio nazionale.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro, che guidano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere vengono forniti anche un file Excel, contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere, e le check list.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese e con focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.

Allegati

Parere_bilancio_previsione_2024-2026

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogato contributo erariale anno 2023 per distacco sindacale

Con comunicato del 3 ottobre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento del 26 settembre 2023 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2023 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“Area certificati – TBEL”, “Altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2023, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Contributo personale aspettativa sindacale”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Strategia nazionale aree interne: Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade

È stato pubblicato nella G.U. n. 221 del 21-9-2023 il decreto 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il miglioramento della sicurezza delle strade delle aree interne. Il decreto assegna la somma complessiva di euro 50.000.000,00, articolata in euro 20.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla strategia SNAI nell’ambito del ciclo di programmazione 2021 – 2027.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l’unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all’area. Al fine di assicurare l’accessibilità alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresì, essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell’area di riferimento. I soggetti attuatori sono il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui territorio è situata la maggior parte dei Comuni dell’area interna, ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Città Metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori. In ogni caso i comuni delle aree interne sono coinvolti a livello di individuazione dei Pianti di intervento.

Le risorse sono utilizzate per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza e possono includere:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilita’, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione
straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita’;
iii. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l’incremento della durabilita’ per la riduzione dei costi di manutenzione;
vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell’importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell’importo finanziato.
Le risorse non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi di carattere non stradale.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI critica sul nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sul DM 25 luglio 2023 di aggiornamento dei principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali che suscitano le maggiori perplessità per gli impatti delle modifiche indotte dal decreto. L’Associazione rileva come le modifiche apportate al complesso processo di approvazione dei bilanci egli enti locali risultano particolarmente invasive di quella potestà regolamentare e organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane, riconosciuta a livello costituzionale e disciplinata nelle norme del TUEL. Risultano pertanto poco aderenti all’assetto ordinamentale vigente di Comuni e Città Metropolitane alcuni contenuti del provvedimento in esame, che, di fatto, incardinano ciascuna delle singole fasi endoprocedimentali del processo di approvazione del bilancio in una regolamentazione di dettaglio, che può risultare gravemente limitativa dell’autonomia regolamentare in materia degli enti.

Uno dei punti che sta destando maggiore preoccupazione tra gli operatori e gli amministratori locali riguarda la decorrenza del nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio tecnico rappresenta una novità assoluta. Non si tratta, infatti, di una mera ipotesi di bilancio che nasce dalle proposte degli uffici e degli amministratori per poi essere “quadrato” ai fini dell’approvazione, ma di un bilancio che deve essere “quadrato”, sia in termini di competenza e di cassa fin dalla presentazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai responsabili dei servizi e alla Giunta comunale. Il carattere “tecnico” delle bozze ora oggetto di formalizzazione non deve trarre in inganno sulla loro necessaria “perfezione”. La norma richiede infatti la presentazione di un documento di bilancio a tutti gli effetti, comprensivo della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, peraltro desunti dalla programmazione finanziaria 2023-2025.

Anche la previsione di un atto di indirizzo da parte della Giunta, entro la medesima data del 15 settembre, è una novità la cui implementazione non è affatto semplice o immediata. Per quanto riguarda le semplificazioni indicate per gli enti di piccola dimensione, Anci rileva che gli enti di minore dimensione sono definiti non su base demografica, ma sulla
base di un duplice criterio di carattere organizzativo: “gli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità” per i principali uffici (personale, tecnico, entrate). Si tratta di requisiti disgiunti, attraverso la congiunzione “o”, per cui è fuor di dubbio che nelle intenzioni della Ragioneria le semplificazioni si applicano senz’altro agli enti fino a 49 dipendenti e a quelli con numerosità superiore che tuttavia non hanno responsabilità distinte e definite sulle principali funzioni. Le prescrizioni inserite nel decreto, per quanto considerabili di natura ordinatoria, costituiscono una evidente lesione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di contabilità ed organizzazione delle proprie attività. L’indicazione analitica e puntuale della tempistica entro la quale è definito ogni singolo passaggio confligge con la miriade di situazioni locali diversificate che – anche a parità di tempestivo risultato possono alterare il circuito interno che porta alla deliberazione del bilancio di previsione.

Il decreto si spinge poi a limitare l’efficacia delle proroghe dei termini disposte secondo le previsioni di legge a seconda della particolare e specifica condizione di ciascun ente, con
un evidente eccesso di potere rispetto alle potestà del Ministro dell’Interno e del Parlamento. Il punto 9.3.6 pretende di limitare tali potestà prescrivendo un adempimento ultroneo che obbligherebbe i Consigli comunali a dover deliberare e motivare quanto già previsto in un decreto ministeriale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Adottato il Decreto che differisce al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio 2023/2025

Il Ministro dell’interno, con proprio decreto del 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL). Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del TUEL, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Adeguamento principio contabile della programmazione concernente il DUP e il PEG alla disciplina del PIANO

La Commissione Arconet, nell’ultima seduta del 18 gennaio 2023, ha esaminato la proposta di adeguamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, principio contabile della programmazione, concernente il DUP e il PEG alla disciplina del PIAO.

Prima di iniziare l’esame della proposta di aggiornamento la Commissione ricorda che la disciplina del PIAO di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con un numero di dipendenti maggiore di 50, ma l’art. 1, comma 3, del DPR n. 81/2022 prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021” e che il DM n. 132 del 2022 definisce, altresì, le modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti .
Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.
Nell’esaminare la proposta di adeguamento dei principi contabili alla disciplina del PIAO si prende atto che tale disciplina ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi. Di seguito le proposte di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 condivise dalla Commissione ARCONET che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

La proposta di modifica del principio concernente il PEG alla disciplina del PIAO, discende, invece, dalla considerazione che a seguito dell’eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa. Tale affermazione non è del tutto vera, in quanto l’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.
Pertanto, l’art. 169 del TUEL continua a definire gli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Al fine di dare attuazione alla norma, come modificata dal DPR n. 81 del 2022, è necessario distinguere:
– gli obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali, cui fa riferimento il PEG;
– gli obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, cui fanno riferimento il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Tale impostazione è coerente con l’art. 3 concernente “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, del DL 80 del 2022 che, al comma 1, prevede:
“1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;”

La Commissione prende atto che il PIAO indica obiettivi di primo e di secondo livello e delle criticità applicative con particolare riferimento alla programmazione delle risorse per il personale e approva la proposta in esame fermo rimanendo la richiesta di inviare il testo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica per acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.
Di seguito la proposta di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 concernente il PEG, condivisa dalla Commissione ARCONET che sarà inserita nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

 

La redazione PEK SOLUTION

Modalità di trasmissione dei quesiti al Ministero dell’Interno sull’utilizzo dei contributi

Il Ministero dell’Interno, con comunicato dell’8 febbraio 2023, richiama l’attenzione degli enti locali sulla possibilità che, per ragioni di speditezza, i quesiti relativi all’utilizzo dei contributi assegnati per fattispecie che non ricadono nel PNRR e negli investimenti (ad es. per le indennità di funzione degli amministratori, per la promozione della legalità, per i maggiori costi dell’energia, per il FSC, per il ristoro delle perdite di gettito, ecc.) siano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica corporate finloc@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il DM di rinvio del bilancio di previsione 2023-2025

È stato pubblicato in G.U. n. 295 del 19-12-2022 il Decreto del Ministero dell’Interno di differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali
l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

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