Legge di bilancio 2025: Risorse finanziarie Comuni frontalieri

Il comma 101, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) modifica alcune disposizioni della Legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.

La lettera a), nel novellare il commi 5 dell’articolo 10 della suddetta legge di ratifica, varia la percentuale prevista ai fini dell’attribuzione del contributo statale di cui al primo comma del medesimo articolo 10, stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune in cui risiedono non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. In secondo luogo, si introduce la previsione che l’utilizzo della quota del contributo impiegabile in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell’importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

La lett. b), del comma in esame integra il secondo comma dell’articolo 11 della legge di ratifica, relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Il Fondo ha una dotazione crescente, da 1,66 milioni di euro per l’anno 2025 a 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045. Un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze – adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentiti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati – definirà i criteri per la distribuzione delle risorse e le specifiche finalità da perseguire.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Pubblicato il decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, Sezione Arconet, il decreto del 10 ottobre 2024 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011. Il Provvedimento prevede:

  • l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), con l’aggiornamento degli allegati nn. 4/1, 4/2 e 4/3;
  • l’aggiornamento del prospetto degli equilibri degli enti locali e delle Regioni di cui agli allegati nn. 9 e 10 e dell’allegato 4/2 al fine di armonizzare le modalità di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, commi da 820 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • l’inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli “Interventi per asili nido”, aggiornando gli allegati nn. 9, 10, 12, 14 e 17 al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard attraverso l’utilizzo dei dati contabili analitici opportunamente riclassificati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP;
  • l’adeguamento dei principi contabili alla sentenza della Corte costituzionale, n. 223 del 2023, con l’eliminazione dei riferimenti all’art. 43 del DL n. 133 del 2014 nell’allegato 4/2;
  • il recepimento della proroga dei termini per la ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) degli enti in dissesto, prevista dall’art. 2, comma 6, del DL n. 215/2023 nell’allegato 4/2;
  • l’inserimento nell’allegato 4/3 dell’esempio 23/3 sulla riconciliazione del conto di T.U. presso la Banca d’Italia e del conto presso l’istituto tesoriere in presenza di anticipazioni tecniche, ai fini della determinazione del valore delle disponibilità nello Stato patrimoniale.

 

 

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Pa Digitale. Nuovo Avviso Abilitazione al Cloud per le PA Locali

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato un nuovo Avviso destinato ai comuni per favorire la migrazione in clouddelle PA Locali. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 30.000.000,00, individuata a valere sulle risorse di cui all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1 – Componente 1 del PNRR – finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni. Il singolo Ente locale, come sopra individuato, può presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di partecipazione. Non possono presentare domanda di partecipazione i Soggetti attuatori già finanziati a valere sui seguenti Avvisi:
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (aprile 2022);
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (luglio 2022);
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (novembre 2023).

Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 6 dicembre 2024.

 

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Riparto fondo 2023 ai piccoli comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 20 giugno 2024, corredato degli allegati A e B, inerente il “Riparto, per l’anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n.178”.

Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, è ripartito, per l’anno 2023, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell’allegato A “Nota metodologica”.

Per l’individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all’anno 2023 si è riproposta la questione di garantire continuità alla valenza pluriennale della norma. Per tale motivo vengono presi in considerazione i dati della popolazione residente al 31 dicembre degli anni 2021, 2020 2019, considerando beneficiari del riparto 2023 gli enti che in almeno una delle tre date abbiano registrato meno di 500 abitanti. In base a tale criterio i comuni con meno di 500 abitanti in almeno una delle tre date richiamate sono 829.
Al fine di individuare, tra i predetti 829 enti, i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota del fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il FSC 2022 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia è posto considerando i medesimi step di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo paragrafo della precedente nota metodologica del 28 maggio Allegato A. Nota metodologica
2021. Il processo di individuazione sopra descritto ha consentito di determinare i 403 comuni che rientrano nel calcolo del contributo per l’anno 2023.

Il riparto del fondo è diviso in due quote:

  • il 93,3%, ovvero 2,8 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).
  • il restante 6,7%, pari a 200 mila euro, viene invece attribuito “in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese” prendendo a riferimento il vettore Deficit finale di cui all’Allegato C, decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in proporzione al deficit finale, assicurando la condizione per cui il contributo finale non superi in ogni caso il 150% dell’assegnazione complessiva ricevuta per l’anno 2022.

 

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DL Coesione, Cassa vincolata solo da trasferimenti e da finanziamenti

La deliberazione n._17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito, come noto, che alle entrate vincolate derivanti da legge, da trasferimenti e da finanziamento, si estende oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa, come stabilito dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. In particolare, nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il principio di diritto sancito dalla Corte implica che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizzi con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.

Sempre secondo la Sezione, la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne è conseguito che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estenda anche alla gestione di cassa.

Non vi è dubbio che la pronuncia della Corte abbia creato problemi agli enti locali nella gestione della cassa vincolata. La Commissione Arconet, nella seduta del 14 febbraio scorso, aveva ipotizzato tre possibili soluzioni alle difficoltà incontrate dagli enti locali, soluzioni che comportano modifiche normative. L’Anci aveva già proposto, senza successo, un emendamento durante la conversione del DL19/2024, che mirava a semplificare questi vincoli limitando il regime dei vincoli di cassa solo alle entrate da mutui e trasferimenti, mantenendo quelli di sola competenza per i vincoli derivanti da legge.

Si segnala, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è stato approvato in Commissione bilancio del Senato l’emendamento volto a considerare il vincolo di cassa (e anche di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da finanziamenti. Le altre entrate vincolate per legge a specifici scopi mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa.

Di seguito l’emendamento approvato:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

 

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Contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale: Comunicazione di avvenuto pagamento

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2022 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 (Allegato A), sono state erogate con decreto dirigenziale del 19 aprile 2024.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia gli importi sono stati erogati per il tramite della predetta Autonomia speciale.

 

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Contributo ai piccoli comuni per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

Con comunicato del 25 gennaio 2024, il Ministero dell’Interno informa che lo scorso 18 gennaio è stato firmato dal Ministro il decreto recante «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2024», in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Ad oggi il predetto decreto ministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi. Tuttavia, al solo fine di fornire ai comuni interessati una preventiva informazione circa il contenuto del provvedimento, se ne anticipa la pubblicazione con l’avvertenza che lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Il contributo, pari ad euro 58.589,87 è assegnato a favore di ciascuno dei 2.014 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all’allegato A) al decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2024.

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:

  • per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2024, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
  • per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero delle corrispondenti diposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
    La certificazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati).

 

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Esclusione di enti e società che compongono il “GAP” dal perimetro del consolidamento solo in casi eccezionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di una Provincia, ha evidenziato che “I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria”.

La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 3.1, lett. b) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, per evidenziarne la portata e l’esatto ambito di applicazione, laddove è previsto che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti e società compresi nel bilancio consolidato nei casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Dal tenore letterale delle disposizioni del principio, l’ente locale a capo del “gruppo amministrazione pubblica” può ben escludere dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell’impossibilità che giustifica l’esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

 

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Prevenzione del rischio sismico: Pubblicato l’Avviso per il finanziamento di interventi nelle isole minori

Pubblicato nella G.U. n. 18 del 23-01-2024 il comunicato del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo all’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle «Isole minori», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro.

Al fine di rafforzare la politica nazionale per la promozione della sicurezza a fronte di rischi naturali e, al contempo, rivolgere un’attenzione particolare ai territori insulari che presentano gravi e permanenti svantaggi, il Dipartimento Casa Italia, su indicazione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha predisposto un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere e selezionare manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed Enti locali, recanti proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici, insistenti sui territori delle Isole minori.

A questa prima fase seguirà una seconda, in cui le manifestazioni di interesse valutate positivamente saranno ammesse ad una successiva procedura di valutazione indetta con apposito Avviso pubblico che definirà i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti al fine di accedere al finanziamento. Gli enti interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse – secondo le modalità presenti nella pagina dell’avviso – entro le ore 23:59 del giorno 29 febbraio 2024. Il Dipartimento garantirà supporto e assistenza tramite la mail dedicata: avvisoisoleminori@governo.it a cui gli enti interessati potranno richiedere informazioni.

Allegati:

 

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Arconet, rinvio termini approvazione bilancio: Le motivazioni nella delibera di approvazione del bilancio di previsione

“Gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”.

È questa la risposta di Arconet (FAQ 54) in riscontro ad un quesito circa la possibilità, per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, come previsto dal DM di proroga del bilancio di previsione 2024/2026, di indicare le motivazioni di tale scelta nella delibera di approvazione del bilancio di previsione o se sia richiesta specifica delibera consiliare.

Il decreto ministeriale, in corso di pubblicazione in G.U., dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, per le seguenti esigenze:

  • attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
  • accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto.

Il punto 9.3.6 del principio contabile della programmazione, All. 4/1, inserito dal DM 25 luglio 2023, richiede che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, sia adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

La Commissione Arconet, sulla scorta di quanto già evidenziato da ANCI/IFEL, ritiene che non sia necessario adottare una specifica deliberazione consiliare; gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio.

 

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