Il documento ANCI sul dl Rilancio presentato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato

L’ANCI ha presentato, il 27 maggio 2020, alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato un documento sul DL Rilancio, nel quale vengono elencate le principali urgenze, dal punto di vista dell’insufficienza di risorse, che i Comuni stanno patendo in seguito all’emergenza Coronavirus.

Il documento rileva come i fondi specifici stanziati dal dl 34/2020 colgono in modo molto parziale l’intensità della crisi in atto presso i Comuni. In particolare:

– il fondo generale è nettamente sottodimensionato, non solo rispetto alle aspettative degli amministratori, ma anche in relazione alla più moderata richiesta Anci di 5 mld. di euro. La richiesta dell’Anci è di un incremento del fondo di 2,5 mld, da destinare per 2 mld. ai Comuni e per 500 mln. alle Città metropolitane e alle Province;

– il fondo per il ristoro della riduzione IMU destinata agli alberghi e ad una grande platea di altre strutture recettive (- 50% per il 2020) appare seriamente sottostimato: ANCI ritiene che la quota da assegnare ai Comuni coinvolti debba essere almeno raddoppiata, passando da 75 mln. circa a 150 mln. di euro; – il fondo relativo all’imposta di soggiorno copre appena un sesto del gettito 2019. Ad avviso dell’ANCI l’importo deve essere portato da 100 a 400 mln. di euro;

– il fondo per l’occupazione di suolo dei pubblici esercizi della perdita di gettito attualmente, che appare quantificato nel complesso correttamente, deve essere attentamente monitorato in fase di riparto. Appare inoltre opportuno chiarire in modo esplicito che le maggiori occupazioni dei pubblici esercizi sono escluse dall’applicazione del prelievo (con particolare riguardo alla Tosap, che in quanto “tributo” soggiace al divieto di esenzione da parte dell’ente locale, salvo casi espressamente indicati dalla legge;

– deve essere ulteriormente sostenuto il trasporto pubblico locale di competenza degli enti locali, con uno stanziamento aggiuntivo di almeno 300 mln. di euro (rispetto ai 500 attualmente previsti);

– va introdotto un intervento sulla TARI, sia in termini di risorse dedicate, sia per l’esigenza di uno schema ragionevole e uniforme di agevolazione nazionale, anche al fine di colmare l’assoluta insufficienza dello schema recentemente indicato da ARERA (Del. n. 158). Un’agevolazione robusta, puntata su tre mesi di difficoltà per le aziende sottoposte a lockdown, evitando distinzioni astruse tra “quota variabile” e “quota fissa” della tariffa, nonché estesa alle famiglie in maggiore difficoltà, può essere valutata intorno a 1,5 mld. di euro, di cui almeno 400 mln. da stanziare quale canale separato di ristoro in relazione alla citata disposizione dell’ARERA. ANCI ritiene, in proposito, quanto mai inopportuno che il costo delle agevolazioni indicate da ARERA possa essere accollato alle famiglie e alle aziende non direttamente colpite dai lockdown,.

Il decreto legge 18/2020 e con gli accordi di rinegoziazione/sospensione delle rate di mutui (MEF, CDP e Banche) si sono registrati allentamenti delle regole finanziarie, con effetti variabili tra le diverse fasce di enti:

– più libero utilizzo degli avanzi “disponibili”;

– facoltà di svincolo di quote di avanzo vincolato non già oggetto di obbligazione giuridica; – libero utilizzo degli oneri di urbanizzazione;

– sospensione delle rate capitali dei mutui con semplificazione della procedura introdotta dal dl Rilancio.

ANCI ritiene tuttavia essenziale un ulteriore e più ampio allentamento dei vincoli, in particolare per quanto concerne:

– avanzi “destinati”;

– liberalizzazione dell’uso della cassa vincolata;

– libero utilizzo di altre entrate vincolate (alienazioni, multe, vincoli minori).

Sono completamente ignorate alcune norme fondamentali sulle crisi finanziarie, quali:

– la sospensione del ripiano dei disavanzi (per tutte le fattispecie di disavanzo);

– la sospensione delle restituzioni di liquidità straordinaria (per predissesti, dissesti ed enti già sciolti per mafia);

– la sospensione delle procedure di predissesto e di dissesto “guidato” (da sentenza CdC);

– la facilitazione di accesso alla sospensione dei mutui per gli enti in dissesto.

 

 

 

Attribuite le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali

Il Ministero dell’Interno ha provveduto ad aggiornare l’importo dei trasferimenti erariali con la quota in acconto, pari al 30 per cento, del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, previsto dall’art. 106 del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, in proporzione alle entrate accertate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III (tributarie ed extra-tributarie, tipologie 1 e 2), come risultanti dal SIOPE. Il fondo è destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid-19. La norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali nel 2019

Il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio – ha pubblicato l’annuale indagine statistica sull’entità dei mutui contratti dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti Locali per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria. Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti finanziatori residenti in Italia, costituito da 35 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L’indagine mostra un decremento dello stock delle passività a carico degli enti territoriali relativamente ai mutui: considerando congiuntamente regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2020 è pari a 48,9 miliardi di euro a fronte dei 50,0 miliardi registrati al 1° gennaio 2019, con un decremento dello 0,10 per cento del PIL. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari: da 6,9 a 6,5 miliardi.
L’esposizione debitoria dei soli Enti locali al 1° gennaio 2020 si attesta sui 32.822 milioni, rispetto ai 33.988 del 1° gennaio 2019, con una diminuzione del 3,2 per cento. L’importo registrato al 1° gennaio 2020 si riferisce per 32.795 milioni al complesso dei mutui in ammortamento e per i restanti 27 milioni alle anticipazioni di Tesoreria, cui gli Enti locali ricorrono per provvedere a transitorie carenze di liquidità.
I Comuni capoluogo e quelli di piccole dimensioni si confermano le classi sulle quali gravano le maggiori quote di indebitamento; infatti, l’esposizione dei Comuni capoluogo e quella dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti si attestano entrambe a 11.786 milioni, pari al 35,9 per cento della esposizione debitoria complessiva. Con riferimento al livello di indebitamento pro-capite, i dati evidenziano un decremento medio complessivo delle quote pro-capite pari al 3,2 per cento. A tale valore medio concorrono principalmente i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, con una diminuzione dell’8,3 per cento.
Relativamente alla distribuzione geografica dei valori del debito residuo pro-capite, al 1° gennaio 2020, i valori più elevati sono presentati dagli Enti locali del Piemonte, della Calabria, della Liguria e dell’Umbria, con quote per abitante rispettivamente pari a 920, 874, 843 e 741 euro. Per contro, le quote di indebitamento più basse si riscontrano per il Trentino Alto Adige, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia con valori pari, nell’ordine, a 194, 314, 320 e 322 euro per abitante.
I risultati dell’indagine mostrano nel 2019 un livello di nuove concessioni pari a 1.103 milioni, superiore rispetto ai 790 milioni rilevati nel 2018 (+39,5 per cento), con un aumento del ricorso al credito da parte dei comuni capoluogo. I settori in cui si concentrano maggiormente gli investimenti degli Enti locali sono “Opere varie” (27,2 per cento del totale nel 2019) e “Viabilità e Trasporti” (27,2 per cento).
Sotto il profilo della distribuzione territoriale il Lazio (22,8 per cento), il Piemonte (14,6 per cento) e la Lombardia (14,6 per cento) presentano l’ammontare più elevato di nuove concessioni, seguite dalla Campania (8,3 per cento) e dalla Toscana (6,9 per cento).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per assunzione in assenza dell’approvazione del bilancio consolidato

L’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016 prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine, come ampiamente noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l’amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell’ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell’ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49) Pertanto la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato fa automaticamente  scattare l’imposto divieto la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocumento erariale per l’amministrazione. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività 10 (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.” (Sez. Reg. Contr. Veneto delib. 17 gennaio 2019, n.2/2019/PRSP).
È quanto ha evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con sentenza n. 41/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dall’ANCI la richiesta di accelerare l’iter di attuazione della legge per i piccoli comuni

“La legge ‘Realacci’ per i piccoli Comuni rappresenta certamente un valore aggiunto nel nostro ordinamento ma ad oltre due anni dalla sua approvazione necessita di una forte accelerazione”, dichiara Massimo Castelli, coordinatore nazionale Anci piccoli Comuni.
“I contenuti e i principi fissati nella legge 158 del 2017, qualora pienamente attuati, consentirebbero quel sostegno alla valorizzazione dei territori che tutti oggi sembrano riconoscere necessaria in tempo di Coronavirus. Qualità della vita, prodotti a km 0, spazi sconfinati tutti da vivere ma non solo nel fine settimana, storia, cultura, identità locali ma anche buone pratiche di innovazione e di uso razionale delle risorse, caratterizzano il 54% del territorio nazionale amministrato dai piccoli Comuni ma oggetto però da troppi anni di uno spopolamento che sembra inarrestabile”.
“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – sottolinea Castelli – ci obbliga una volta per tutte a ripensare le politiche del territorio, non abbiamo più tempo da perdere per frenare la progressiva scomparsa di mezza Italia. Per questi motivi sarebbe paradossale non potersi avvalere almeno per il 2020 di un fondo già previsto e finanziato nella legge 158 proprio per lo sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli Comuni. Fondo che dal 2017 ad oggi ha accantonato circa 85 milioni di euro ma è ancora del tutto inutilizzato. Non ce lo possiamo permettere”.
A tal riguardo, l’ANCI ha proposto un emendamento per sbloccare urgentemente per il 2020 tutte le risorse disponibili per i piccoli Comuni e dare ossigeno alla ripresa socio economica di questi territori, combattendo lo spopolamento, a beneficio dell’intero Paese.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Istituto credito sportivo, entro il 20 maggio la compilazione della domanda di sospensione mutui

L’Istituto del credito sportivo ha fornito le istruzioni per la sospensione per un anno delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31 dicembre 2020. Entro il 20 maggio gli enti locali interessati dovranno procedere alla compilazione della domanda on-line, mentre la documentazione firmata digitalmente dovrà essere inviata entro il 26 maggio 2020, salvo il termine previsto solo per la consegna delle nuove delegazioni di pagamento che dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R.  Per i mutui con scadenza diversa dal 30/6 e 31/12, gli enti verranno contattati direttamente dal personale dell’Istituto.
L’accordo prevede che a seguito della sospensione l’istituto estende la durata del piano originario per un periodo analogo, mantenendo le medesime condizioni economiche previste contrattualmente. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno corrisposti alle scadenze contrattualmente previste.
Sono esclusi dal beneficio gli enti locali che al momento di presentazione della domanda sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, gli enti morosi e gli in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per poter beneficiare della sospensione, l’Istituto indica le caratteristiche dei finanziamenti, ovvero:

  • stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  • essere intestati all’ente con oneri di rimborso direttamente a proprio carico;
  • il soggetto debito e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  • non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  • non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento della presentazione della domanda;
  • devono essere in corso di ammortamento;
  • la durata complessiva, a seguito sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, semplificazione procedure di adesione alla rinegoziazione mutui

L’art. 122 della bozza del DL Rilancio prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, fondo di 3,5 miliardi a ristoro minori entrate

L’art. 113 della bozza di DL Rilancio, al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid19, stanzia un fondo di 3,5 miliardi di euro da ripartire sulla base della perdita di gettito delle entrate locali (tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati da un tavolo tecnico istituito presso il MEF con la partecipazione dei rappresentanti di ANCI e UPI.
Il fondo verrà ripartito tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Nelle more dell’adozione del decreto è previsto, è prevista l’erogare di un acconto pari al 30 per cento del fondo in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate al netto delle minori spese e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento del fondo è erogata a ciascun ente, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
2.Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION