Spese di rappresentanza, i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile

Il processo di erogazione della spesa pubblica, fortemente permeato dall’aspetto giuridico, richiede, come noto, un iter procedurale articolato. È oramai pacifico ritenere che l’attività amministrativa debba essere svolta in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e da altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti (art. 1, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i).  La previsione normativa dell’articolo richiamato, costituisce specificazione del più generale principio di buon andamento-imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., che assume rilevanza anche sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. Stante la preminenza del binomio legittimità-buon andamento proprio di ogni aspetto dell’attività gestoria pubblica, il “potere discrezionale” dell’ente pubblico, quale espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare, non può disattendere i connotati giuridici dei principi costituzionalmente sanciti. Peraltro, il concetto di sana gestione finanziaria utilizzato dal legislatore fa riferimento ad una gestione che non presenti irregolarità di tipo amministrativo-contabile, o illegittimità, o comunque ipotesi di spese ingiustificate che possano configurare ipotesi di danno patrimoniale per le finanze dell’ente. In tal senso, appare chiara la preminenza dell’aspetto giuridico e di conseguenza dell’esclusione della possibilità che l’azione amministrativa possa sfuggire al controllo dei giudici, e in particolare della Corte dei conti, che nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Il quadro sopra delineato assume una rilevanza maggiore laddove la mancanza di una specifica disciplina legislativa potrebbe favorire situazioni di incertezza e quindi comportamenti non proprio conformi ai principi sopra richiamati, come nel caso delle spese di rappresentanza. La materia delle spese di rappresentanza è oggetto di un’intensa attività consultiva e di controllo da parte della Corte dei conti, anche in virtù del disposto normativo, di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e s.m.i. il quale statuisce – nell’ambito di una serie di misure tese al contenimento ed al rigore della spesa pubblica – l’obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto, di cui all’art. 227 del Tuel. Al riguardo, si ricorda che l’art. 57, comma 2 del DL 124/2019 (milleproroghe), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019) ha disposto la disapplicazione, a decorrere dall’anno 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei limiti su determinate voci di spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra cui quelle riferite a relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza.  Di conseguenza, ancorché sia venuto meno l’obbligo del rispetto del limite di spesa (20% della spesa sostenuta nell’anno 2019) va osservato che rimane fermo l’obbligo di certificazione della spesa, con trasmissione del relativo prospetto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto dovrà essere pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente.
Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza ne ha chiarito i relativi connotati.
Da ultimo, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 63/2020/SRCPIE, a conclusione dell’istruttoria condotta sulla relazione sul rendiconto 2018 redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’organo di revisione dei conti, ha evidenziato profili di criticità in ordine alle spese di rappresentanza sostenute dal Comune per l’acquisto coppe per manifestazioni sportive.
Di seguito, riteniamo utile riportare gli indirizzi interpretativi maturati sull’argomento, come evidenziati dalla Corte dei conti nella deliberazione sopra richiama, anche in considerazione del fatto che tutt’ora permangono margini di incertezza nella qualificazione di talune spese.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte dei conti, rientrano nella nozione di spese di rappresentanza tutte quelle spese effettuate nell’ambito di attività istituzionali, poste in essere in occasione di rapporti ufficiali, ovvero in circostanze e ricorrenze la cui rilevanza, per consuetudine o per motivi di reciprocità, determini l’esigenza di una affermazione del ruolo dell’Ente e della sua presenza nel contesto sociale, sicché le spese che ne derivano appaiono ostensivamente rispondenti a ragioni di pubblico interesse, sia pure ravvisabili in un prevedibile incremento del prestigio dell’Ente o dell’Organo rappresentato.
Per potersi giustificare una spesa a titolo di rappresentanza deve sussistere, infatti, lo stretto legame con i fini istituzionali dell’ente e con la necessità del medesimo di accrescerne il prestigio verso l’esterno o ad intrattenere necessarie pubbliche relazioni con soggetti rappresentativi di altre istituzioni o formazioni. Assolvono allo scopo: gli atti di cortesia e di ospitalità, l’offerta di doni, la concessione del patrocinio da parte di autorità di vertice o esponenziali di comunità o altra forma di attività comunque rivolta all’esterno e che non sia ispirata a meri intenti di liberalità.
La definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, di promozione dell’immagine o dell’attività dell’ente.
Le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).
Tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell’ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l’ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un’immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l’attività dell’ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l’attività politica).
Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell’ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all’erario: quindi, necessità dell’esposizione, caso per caso, dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa, della necessaria rigorosa giustificazione e documentazione nonché della rendicontazione in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale. Ad ogni buon conto, la spesa di rappresentanza deve essere inserita nell’ambito della programmazione di bilancio in un apposito capitolo con individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore. Al riguardo, la Sezione, nel ribadire la necessità che l’Ente inserisca le spese di rappresentanza in un apposito capitolo, intende precisare che quest’ultimo debba “…..essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili” (in tal senso, Corte dei conti, Sezione reginale di controllo per la Lombardia, n. 178/2017). I principi contabili (allegato n. 1 d. lgs n. 118/2011) prevedono, infatti, che il sistema di bilancio sia comprensibile (principio n. 5, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), presentando una chiara classificazione delle voci a rafforzamento e presidio del principio di veridicità delle scritture contabili. Inoltre, una classificazione veritiera consente la comparabilità e verificabilità nel tempo delle poste contabili (principio n. 12 comparabilità e verificabilità) ed assolve compiutamente alla funzione informativa nei confronti degli utilizzatori interni ed esterni dei documenti contabili (principio n. 15 pubblicità). Le spese di rappresentanza, peraltro, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell’ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa deve essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all’interesse privato dei destinatari. Di tal che non può non rilevarsi come, all’esito dei chiarimenti resi, le spese sostenute non appaiano tutte adeguate, non risultando sempre comprovato il rapporto di pertinenza tra attività  dell’ente e spesa, la qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, la legittima misura e la necessaria rispondenza a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicati attraverso una puntuale verificabilità delle circostanze e dei motivi che le occasionarono Ciò risulta ancor più significativo atteso che le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all’evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà deve poter essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l’attività amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

ICS, nuovi finanziamenti per l’impiantistica sportiva degli enti territoriali

L’Istituto di credito sportivo ha annunciato che sono ripartiti i finanziamenti a tasso zero a sostegno dell’impiantistica sportiva degli Enti Territoriali: “Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista”, i bandi realizzati in collaborazione con l’ANCI, ai quali si aggiunge “Sport Verde Comune”, la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico.
Attraverso misure straordinarie per le imprese sportive, l’Istituto intende fornire strumenti in grado di dare la spinta utile alla ripartenza e offrire un importante supporto finanziario a tutti i Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni che vogliono investire nello Sport.
È possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. 200 milioni di euro a disposizione per mutui a tasso fisso fino a 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2020. Il nuovo mutuo denominato “Sport Verde Comune” è destinato agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli enti locali che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di € 500.000,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CNDCEC, due quaderni in consultazione a supporto dei Revisori degli Enti locali

Il gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, area di delega “Economia degli Enti locali”, ha realizzato due Quaderni (in consultazione dal 15 giugno) a supporto dei revisori degli Enti locali, fornendo uno strumento semplice, ma puntuale nell’affrontare i molteplici controlli che la funzione impone.
Il Quaderno I approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento.
Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto. Entrambi i Quaderni sono arricchiti da una serie di allegati che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (verbali, check list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative. Si tratta di suggerimenti e strumenti che – pur elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo – non hanno portata deontologica: il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell’Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall’esperienza professionale. I soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni entro il 14 luglio 2020 a consultazione@commercialisti.it

Edilizia scolastica leggera, pronti 330 milioni di euro dai fondi PON

Pronti 330 milioni per l’edilizia scolastica ‘leggera’ in vista della ripresa di settembre. Si tratta di fondi PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che il Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione nei prossimi giorni attraverso un avviso pubblico, che sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero, per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da covid-19. Nel frattempo, al fine di velocizzare le procedure amministrative di accesso ai finanziamenti, tutti gli Enti locali interessati (che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23) possono procedere alla fase di registrazione e di accreditamento dal 12 al 19 giugno 2020.
Al link https://www.istruzione.it/pon/avviso_edilizia.html è disponibile il manuale accreditamento e invio candidature firmate” (Pubblicazione del 17 aprile 2020) in cui sono riepilogati, anche visivamente, i passaggi da seguire e la documentazione da allegare per completare regolarmente la registrazione e l’accreditamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità Enti locali, domande al via

Da domani, 15 giugno, e fino al 7 luglio 2020 gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome, che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID‐19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, potranno richiedere a Cassa Depositi e Prestiti l’Anticipazione di Liquidità straordinaria a valere su risorse statali da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Si ricorda che ai sensi del comma 9 dell’art. 116 del decreto, le anticipazioni potranno essere utilizzate dagli Enti anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7‐bis a 7‐novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali (estinzione Anticipazioni di Liquidità Legge di Bilancio 2020).
Il Fondo, istituito dall’art. 115 del Decreto, ha una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, ed è distinto in due sezioni dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) Sezione A per gli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (8 miliardi di euro); ii) Sezione B per le regioni e le province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (4 miliardi di euro). La Sezione A volta ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).
Gli enti locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL, le regioni e le province autonome (per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari), previa deliberazione di Giunta, potranno presentare alla CDP la Domanda di anticipazione A (allegato 1 della convenzione), sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nel caso in cui l’Anticipazione A sia destinata all’estinzione dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, la domanda dovrà essere corredata da un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Dichiarazione PCC). Ciascun Ente potrà presentare una sola Domanda di Anticipazione A e non saranno ritenute ammissibili domande di Anticipazione formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di Domande già presentate. L’anticipazione potrà essere destinata anche al pagamento di debiti fuori bilancio, previo riconoscimento e finanziamento (in termini di competenza) da parte del Consiglio.
L’Anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste presentate e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione A siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue potranno essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.
L’anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi (ad un tasso fisso dell’1,226% annuo), con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto sottoscritto. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento.
Entro il trentesimo giorno successivo all’erogazione dell’anticipazioni, è fatto obbligo per gli enti procedere all’estinzione dei debiti. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine predetto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs. n. 165/2001. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verificherà, attraverso la PCC, l’avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento, potrà chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6 dell’art. 116 del DL 34/2020.

Allegati:

Procedura per Comuni, Città Metropolitane e Province
Procedura per Regioni e Province autonome
PCC, Guida alla compilazione della dichiarazione di Anticipazione di Liquidità

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di riparto del fondo previsto per i territori della zona rossa

È stato pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020 concernente il “Riparto a favore di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale”.
Si ricorda che l’articolo 112 del DL Rilancio istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto-legge 9 aprile 2020, n. 23.
L’articolo 18 del D.L. n. 23 del 2000 ha disposto per determinati operatori economici la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In particolare, il comma 6 ha previsto un allargamento dei requisiti per beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei soggetti domiciliati in alcune province particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, ovvero Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bando 2020 per selezionare i centri di raccolta comunali ammessi ai contributi

Pubblicato il nuovo Bando per l’ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta dei RAEE che potranno beneficiare dello speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14 tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, Produttori di AEE e Aziende della Raccolta (“Fondo 13 Euro/tonnellata premiata” e “Fondo Comunicazione”).
Il Bando si articola in tre Misure. Oltre che per la realizzazione di opere e l’acquisto di beni funzionali all’operatività dei Centri di Raccolta, i Comuni e le Aziende di Gestione, potranno infatti presentare la domanda per richiedere contributi per la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta, per progetti di comunicazione locale e per l’attivazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere predisposte e trasmesse esclusivamente on-line a partire dal 3 giugno 2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2020, compilando l’apposito “Modello di Domanda” disponibile nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it), fornendo – unicamente mediante l’applicativo on-line – l’ulteriore documentazione prevista.
Si specifica che per le candidature alla Misura B, sarà necessario preventivamente registrarsi al portale del CdC RAEE.
Tutte le informazioni utili e il testo del Bando sono disponibili sui portali web di ANCI (www.anci.it) e del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it).
La Segreteria Tecnica del Bando è disponibile ai numeri 06-68009298 – 06-68009257, e agli indirizzi e-mail info@raee.anci.it e pec segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le memorie della Corte dei conti sulle misure del DL Rilancio

La Corte dei conti ha trasmesso alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati la propria Memoria sul decreto-legge n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia (A.C. 2500).
“Come già osservato in occasione della manovra finanziaria dello scorso marzo, in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile” osserva la magistratura contabile, aggiungendo che “La necessità di prevedere un lungo periodo di convivenza con il virus (in attesa degli sviluppi attesi sul fronte delle cure e del vaccino) richiede, innanzitutto, di rafforzare il sistema sanitario adeguandolo ad una emergenza particolare, consentendo in tal modo di corrispondere alle attese di cura dei cittadini. Di qui non si può che condividere lo sforzo operato nel decreto di incidere sull’assistenza territoriale, prevedendo misure che, pur concepite nell’emergenza, sembrano destinate a estendere la loro validità anche oltre tale limite”.
Il documento, richiesto nell’ambito del ciclo di audizioni sul d.l 34/2020, dopo aver esaminato il contesto macroeconomico in cui si colloca l’intervento e il quadro complessivo della manovra, si sofferma sulle singole misure, per la sanità, per i lavoratori, di sostegno a imprese e famiglie, fiscali e per gli enti territoriali.
Nelle conclusioni, la Corte ribadisce la necessità di erogare rapidamente agli aventi diritto i fondi stanziati, riducendo al minimo quei passaggi amministrativi non indispensabili che possono determinare un rallentamento e, quindi, una riduzione nell’efficacia delle misure assunte”.

 

La redazione: PERK SOLUTION

Pagamenti PA, MEF e CDP firmano convenzione per anticipazioni di liquidità

Il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto la Convenzione prevista dall’articolo 115 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Sono stati altresì approvati i “Contratti tipo” per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli Enti.

Le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un massimo di trenta anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell’1,226%, dovranno essere inviate a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020.

La misura si affianca alle ulteriori iniziative governative varate per rispondere alle esigenze dei territori, nell’attuale contesto di crisi sanitaria. A beneficiare dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di euro): 8 miliardi saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restanti 4 miliardi serviranno per i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. Cassa Depositi e Prestiti comunicherà all’ente beneficiario la concessione dell’anticipazione entro il 24 luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION