Facoltativo il monitoraggio BDAP MOP per il 1° trimestre 2020

In relazione all’emergenza Covid-19, La Ragioneria Generale dello Stato comunica che gli adempimenti relativi alla scadenza del monitoraggio BDAP MOP per il 1°  trimestre 2020 sono da considerarsi facoltativi e pertanto non saranno effettuati controlli relativi alla trasmissione delle informazioni.

In ogni caso gli enti che volessero trasmettere le informazioni potranno farlo liberamente, poiché l’operatività del sistema e del relativo servizio di assistenza rimane invariata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC, richiesta esonero dal versamento fino al 31 dicembre 2020

Sospendere fino al 31 dicembre i contributi da versare all’ANAC per indire o partecipare a una gara d’appalto. È la richiesta avanzata al Governo dall’Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 289 del 01 aprile 2020, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese.

In base alla legislazione vigente, le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici che intendono prendervi parte devono corrispondere un contributo all’Anac per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici: per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni; da 30 a 800 euro il contributo previsto invece per le stazioni appaltanti.

Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri dovuti, l’ANAC si rende disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce. Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero, conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro, qualora la proposta venisse accolta mediante una urgente modifica normativa. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’ANAC per offrire il proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire dall’entrata in vigore della norma proposta.

La delibera 289 non rappresenta il primo intervento in questo senso. In concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, già nelle settimane scorse l’Autorità anticorruzione aveva assunto specifiche disposizioni per attenuare le incombenze delle amministrazioni, sospendendo i termini per i procedimenti in corso e dilazionando quelli per alcuni adempimenti previsti ex lege.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19: i chiarimenti del MIT sulla sospensione dei termini nelle procedure di gara

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, l’art. 103 prevede la sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. Non si rinvengono inoltre nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici. Tenuto conto del tenore generale della norma, la sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo ai termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì a quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Pertanto, ai fini del computo dei relativi termini in base alla disposizione non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 23 febbraio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 15 aprile 2020.
Al contempo, è previsto che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
In risposta alle specifiche richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate sull’applicabilità della prevista sospensione dei termini anche alle procedure di gara in essere, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria circolare del 23 marzo 2020, chiarisce che he la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in quanto la procedura di evidenza pubblica è una fase disciplinata dalle regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento (amministrativo) di aggiudicazione. “Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “…evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”. Ne deriva, quindi, che la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Secondo la circolare, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION