Pubblichiamo il nuovo Vademecum predisposto da IFEL sulle novità del DL “Semplificazioni” dopo la conversione con Legge 120/2020. Il vademecum aggiorna e integra la prima versione, pubblicata ad inizio settembre.
Pubblichiamo il nuovo Vademecum predisposto da IFEL sulle novità del DL “Semplificazioni” dopo la conversione con Legge 120/2020. Il vademecum aggiorna e integra la prima versione, pubblicata ad inizio settembre.
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF), pur essendo formalmente autonomo dall’offerta, è teleologicamente connesso con quest’ultima, sicché la sua radicale modifica, in sede di giustificazioni, da parte dell’impresa non può non incidere sull’attendibilità dell’offerta stessa (v. anche TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020). Lo ha precisato il TAR Lombardia, sezione IV, sentenza 24 settembre 2020, n. 1690, accogliendo il ricorso presentato da una società, (che ha partecipato alla gara di appalto per l’aggiudicazione della concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli, a norma dell’art. 159 del codice della strada) che lamenta l’illegittima sostituzione del PEF, prodotto in gara dal soggetto aggiudicatario, con uno nuovo in sede di giustificazioni dell’offerta, operando una rimodulazione di tutte le voci originariamente previste. I giudici ricordano come è opinione comune nella giurisprudenza che anche in sede di valutazione dell’attendibilità dell’offerta vige il principio di immodificabilità dell’offerta (C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5419; C.d.S., Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171; [C.d.S., Sez.] V, 10 ottobre 2017, n. 4680; C.d.S., Sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400; [C.d.S., Sez.] VI, 15 giugno 2010, n. 3759) e che di conseguenza in sede di verifica di congruità, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo (T.A.R. Lazio, Roma, I, 25 maggio 2020, n. 5474), ma non invece lo stravolgimento dell’entità dell’offerta economica e della struttura dell’offerta tecnica con la sostituzione del valore generale delle entrate e delle uscite. Ma anche a voler prescindere dal riferimento al bando di gara, la giurisprudenza più recente (C.d.S., V, 21 febbraio 2020, n. 1327), al quale il Collegio si conforma, ha chiarito in merito che in ogni caso il soccorso istruttorio attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre nel caso di specie la rimodulazione del PEF denota una carenza sostanziale dell’offerta. I giudici ribadiscono come, anche a volere sottolineare l’autonomia formale del PEF dall’offerta, è indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (C.d.S., V, 11 dicembre 2019, n. 8411), con il logico corollario che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa.
Nel 2019, un quarto delle opere pubbliche è stato realizzato dai Comuni: i Comuni sono i principali e più efficienti investitori pubblici con indici di spesa e risultato di gran lunga superiori agli altri livelli di governo. Gli investimenti comunali sono inoltre garanzia di ampia diffusione delle opere nelle diverse economie territoriali e concorrono alla soluzione di problematiche di immediato rilievo nazionale, connesse alle infrastrutture delle grandi aree urbane, sedi attrattive di innovazione, competenze e ricerca e -al tempo stesso – luoghi di emersione di nuova disuguaglianza e marginalità sociale. È quanto emerge dal documento dell’Anci, consegnato in commissione bilancio al Senato nel corso delle audizioni sul Recovery Fund.
L’Anci indica dieci azioni di sistema per il rilancio del Paese: l’edilizia verde, la mobilità sostenibile pubblica, l’economia circolare e il riuso delle acque, le città digitali, la scuola al centro della città, una casa per tutti, le periferie creative: rigenerazione urbana, ‘cultura è turismo’, un Patto per lo sviluppo e la scuola nazionale di pubblica amministrazione (fonte ANCI).
È on line l’applicativo al quale gli enti locali beneficiari (Comuni e Città Metropolitane) del finanziamento complessivo pari a 70 milioni per spese per affitti e relative spese di conduzione (Avviso pubblico Ministero Istruzione n. 28139 del 7 settembre 2020), potranno accedere per inviare al Ministero dell’Istruzione le informazioni e i documenti relativi ai contratti di locazione e/o comodato d’uso. L’ente dovrà accedere prima di tutto alla sezione “Identificazione ente” in cui il legale rappresentate o suo delegato, dovrà associare i propri dati all’ente di appartenenza, fornendo le informazioni nello stesso richieste. Successivamente, completata tale operazione, l’ente potrà accedere alla sezione “Monitoraggio Affitti” in cui dovrà inserire le seguenti informazioni e/o documenti per ogni immobile oggetto di locazione o di comodato:
Inoltre, per ogni immobile devono essere caricati i seguenti documenti:
Nel caso in cui siano stati richiesti in sede di rilevazione e poi autorizzati lavori con riferimento a tali immobili oggetto di locazione è necessario allegare la relazione tecnica con computo metrico delle lavorazioni eseguite o a farsi.
Gli enti locali beneficiari sono tenuti a inviare al Ministero dell’istruzione le informazioni e i documenti richiesti entro le ore 18,00 del 20 ottobre 2020.
È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 30 giugno u.s. recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”. Trattasi dei finanziamenti a favore degli enti rientranti nel II piano antincendio, del valore di 98 milioni di euro, autorizzato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2019, n. 1111. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dal contributo concesso. Il termine di cui sopra si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.
Le erogazioni dei finanziamenti saranno disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;
c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.
Le risorse necessarie per gli interventi saranno trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “DL 59/19 – Antincendio scuole”.
È stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25 settembre 2020 l’ordinanza della Protezione civile del 15 settembre 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Con l’ordinanza si dispone la possibilità per gli enti locali, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, di stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n.392. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020/2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.
È stato pubblicato in G.U. n. 237 del 24 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 25 luglio 2020 di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020.
L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:
Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP/MOP), istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L’ANAC informa che è disponibile on line il nuovo portale Open Data Anac, che consente il libero accesso ai dati gestiti dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Il nuovo servizio, che integra ed amplifica le funzioni della precedente versione, mette a disposizione degli utenti un cruscotto per la navigazione e l’analisi dei dati sui contratti pubblici e un insieme di dataset in formato aperto liberamente scaricabili.
Nel corso del tempo saranno messe a disposizione nuove funzionalità e nuovi dati con l’obiettivo di rendere sempre più fruibili e trasparenti le informazioni disponibili.
L’insieme dei dati, aggiornati settimanalmente, sono i seguenti:
– RPCT: elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– In-House: elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016);
– L.190/2012: elenco delle comunicazioni pervenute ed elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
– Albo Arbitri: albo degli Arbitri della Camera Arbitrale;
– Dataset: elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità;
– Analytics: cruscotto sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il tardivo versamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non costituisce causa di esclusione dell’impresa dalla gara, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti. Lo ha confermato il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 settembre 2020, n. 543, accogliendo il ricorso di una Società che aveva impugnato la determinazione della Città Metropolitana di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura dei servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a causa del mancato versamento del contributo ANAC ai sensi della legge n. 266/2005 nel termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento (4 giugno 2020), ancorché la ricorrente vi abbia provveduto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio (23 giugno 2020). Conformemente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C-27/15) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”. Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica. Di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante. Il diverso ed opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stazione appaltanti negli atti istruttori e propedeutici al provvedimento espulsivo (sentenza C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746), secondo il quale il contributo ANAC assurgerebbe a condizione di ammissibilità dell’offerta, appare non pienamente aderente ai principi di derivazione eurounitaria di trasparenza e parità di trattamento laddove, come nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione del disciplinare di gara intesa a prescrivere espressamente a pena di esclusione l’assolvimento di un onere siffatto.
È stato pubblicato in G.U. n. 235 del 22 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’istruzione del 5 giugno 2020 relativo all’assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a 120 milioni di euro per gli interventi di adeguamento antisismico e/o nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, proposti dagli enti locali all’allegato A al decreto. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
I termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.