Pagamento contributo Fondo progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza

Con comunicato del 22 settembre 2020 il Dipartimento della finanza locale informa che in data 15 settembre 2020, è stato disposto, a favore degli enti locali individuati dal decreto ministeriale del 31 agosto 2020 (allegato 2) fino alla posizione n. 970, il pagamento del contributo in esame nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della richiamata legge n. 160 del 2019 (vedi anche articolo 3 del decreto interministeriale 31 agosto 2020), ha stabilito che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 30 novembre 2020.
Entro tale data è necessario che risultino richiesti (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associati ai CUP almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione.
Il CIG deve essere correttamente perfezionato in BDAP. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Si sottolinea che l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 31 agosto 2020 ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG. In caso di inosservanza del termine del 30 novembre 2020, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 121/2020, fornisce utili indicazioni in merito all’impatto normativo prodotto dal D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sul codice dei contratti ai fini del riconoscimento degli incentivi, con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000, per i quali l’art. 1, co. 2, lett. a) del citato decreto prevede l’affidamento diretto. I giudici, dopo una ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi in materia, evidenziano preliminarmente che per i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica – sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio ex D.L 76/20 – l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. In merito alla procedura comparativa legittimante l’erogazione degli incentivi, la Sezione rileva che:

  1. la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane -quindi- invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili;
  2. la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare;
  3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (v. Anac Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018);
  4. L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Qualità dell’abitare: Mit firma decreto di concerto con Mef e Mibact

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il decreto per l’erogazione dei finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.
Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

  1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
  2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
  3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
  4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
  5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in G.U. il decreto del MISE

È stato pubblicato in G.U. n. 227 del 12-09-2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° settembre 2020, concernente che disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (vedi nostra notizia del 7 settembre 2020). Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie siano ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo. L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale: slittamento a fine ottobre per avvio lavori

L’ANCI ha ottenuto, nel corso della Conferenza Stato-Città, l’impegno dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia a procedere al rinvio alla fine di ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500 milioni destinati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (vedi nostra notizia dell’8 settembre 2020).
Il risultato dà seguito all’azione svolta dalla stessa ANCI che aveva richiesto, già in fase di conversione del dl Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15 settembre, facendo leva sulle problematiche connesse all’emergenza Covid-19 e sulle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati. Il mancato rispetto del termine per dare avvio ai lavori avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal Ministero dell’interno per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni comunali. Una conseguenza eccessiva venendo subito dopo una fase di grandi difficoltà organizzative e operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere (Fonte Anci).

Decreto Semplificazioni, arriva l’ok dal Parlamento

La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, con 214 voti favorevoli, 149 contrari e 4 astenuti il disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, cosiddetto DL Semplificazioni. Le principali aree di intervento del decreto riguardano settori strettamente connessi tra loro, quali i contratti pubblici e l’edilizia, i procedimenti amministrativi e la responsabilità dei dipendenti pubblici, il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale e misure per l’innovazione, il sostegno dell’attività di impresa, le procedure di valutazione dell’impatto ambientale e di incentivazione alla green economy.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, il DM di riparto dei 320 milioni di euro

È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Istruzione di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020. L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23.
Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione enti locali, i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione per la Finanza locale, con comunicato dell’8 settembre 2020 precisa che gli enti beneficiari del contributo, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, individuati dalle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 dell’apposita graduatoria di cui all’allegato 2 al decreto interministeriale 31 agosto 2020, non devono inviare al Ministero alcuna comunicazione con cui si conferma l’interesse al contributo.
Tale comunicazione di conferma dovrà essere effettuata, con modalità che verranno definite nel comunicato da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020, esclusivamente dagli enti, la cui richiesta occupa la posizione a partire dalla n. 971 e seguenti, interessati allo scorrimento della graduatoria per effetto di quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le risorse finanziarie da assegnare ai progetti ammissibili per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo “500 mln.” (L. 160/2019, commi 29-37): Avvio lavori entro il 15 settembre

Scade il 15 settembre 2020 il termine di avvio dell’esecuzione dei lavori in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibili, finanziati con i contributi agli investimenti stanziati dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160/2019, commi 29-37.
Si ricorda che il comma 29 assegna ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

  • efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In applicazione del comma 30 della legge n. 160/2019, i contributi per l’anno 2020, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono stati attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020.
I contributi assegnati saranno erogati nella misura del 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione verrà revocata, in tutto o In parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Scade il 15 settembre il termine per la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio

Scade martedì 15 settembre 2020, il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di

  1. investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per effetto dell’articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:

  1. 350 milioni è l’importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 38, lett. a). Gli enti beneficiari saranno individuati entro il 15 novembre con apposito decreto del Ministero dell’interno;
  2. si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.
  3. lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).

Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal Ministero dell’interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo. Il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto entro il 28 febbraio 2021.
Le richieste che saranno presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.
Per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti dalle norme in questione e di seguito riepilogati.
La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio.
Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:

  1. 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
  2. 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  3. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo decreto di assegnazione:

  1. entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
  2. entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
  3. entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
  4. entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l’ente beneficiario del contributo si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA). Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. (Fonte IFEL).