Nuovi finanziamenti ai Comuni per attuare i Patti per l’inclusione sociale

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con comunicato del 4 maggio 2020, rende noto che con Decreto Direttoriale del 30 aprile 2020 è stato approvato il primo elenco di progetti ammissibili a finanziamento ai sensi dell’Avviso 1/2019 PaIS, tra cui quelli presentati dagli Ambiti di Modena, Bari, Lecce, Cuneo e Atripalda.
L’Avviso rivolto agli Ambiti Territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON Iclusione (FSE 2014-2020) sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, in continuità con l’Avviso 3/2016 che a questo scopo aveva già destinato 486 milioni di euro. Le proposte progettuali, coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, sviluppano in particolare le seguenti azioni:

  • rafforzamento dei Servizi Sociali;
  • interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa;
  • promozione di accordi di collaborazione in rete.

Al fine di ricevere il finanziamento previsto, ciascun Ambito Territoriale dovrà stipulare una specifica Convenzione di sovvenzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per illegittimo affidamento incarico di responsabile a soggetto esterno all’ente

Sussiste danno erariale quando l’amministrazione ricorre al conferimento di incarico di responsabile ad un soggetto esterno senza avere indetto una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata, senza avere preventivamente accertato il possesso di specifiche professionalità da parte del prescelto e in mancanza di una preventiva ricognizione sulla disponibilità, o meno, di professionalità interne eventualmente utilizzabili in luogo di un incaricato esterno. È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sezione II centrale d’appello, con la sentenza 5 marzo 2020, n. 55, confermando la sentenza del giudice di prime che ha ritenuto dannosa la condotta degli amministratori che avevano espresso il loro voto favorevole sull’atto deliberativo di conferimento dell’incarico di responsabile ad un soggetto esterno. Il fatto di aver espresso voto favorevole, così partecipando in maniera determinante al perfezionamento del provvedimento amministrativo collegiale rivelatosi dannoso, rappresenta un ulteriore profilo sintomatico della colpa grave, non potendosi dubitare del concreto concorso degli amministratori al conferimento dell’incarico pur nella consapevolezza che non vi fosse stata sufficiente chiarezza sulla legalità della proposta deliberativa.
Quanto al Segretario comunale a nulla rileva, in chiave esimente della responsabilità sotto il profilo soggettivo, il parere favorevole espresso da un legale esterno. Al riguardo, ritiene il Collegio che nel contesto di un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un atto deliberativo collegiale, la posizione del segretario comunale, al quale, in base all’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, compete la funzione di garanzia e di assistenza giuridico-amministrativa verso l’organo deliberante “in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, non possa ritenersi in alcun modo surrogata sul piano causale e dell’elemento psicologico della colpa grave, dal coinvolgimento di un legale esterno e dall’acquisizione di relativo parere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

COVID-19, i Comuni possono fare pagamenti per cassa a favore dei soggetti “deboli”

Con l’ordinanza della Protezione civile del 24 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 109 del 28-04-2020), in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è previsto che i Comuni possano effettuare pagamenti per cassa, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro, in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati ad un codice IBAN. La disposizione ha la finalità di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN o altri strumenti similari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il nuovo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19

Pubblichiamo il testo del DPCM del 26 aprile 2020 annunciato in conferenza stampa dal Presidente Conte, contenente misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scuole, pubblicato il decreto che autorizza l’avvio delle procedure concorsuali

È stato pubblicato in G.U. n. 106 del 23 aprile 2020 il DPCM del 31 marzo 2020 recante “Autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad avviare le procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di venticinquemila posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”.
Ai fini delle assunzioni del personale restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di rinvio delle consultazioni elettorali 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 103 del 20-04-2020 il decreto legge n. 26/2020 che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine per lo svolgimento delle elezioni è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
Infine, si stabilisce che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgeranno esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei giorni ulteriori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Le indicazioni ANAC sull’attuazione delle misure di trasparenza nella fase emergenziale

La sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità nazionale anticorruzione con un Comunicato del Presidente, nellìottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.
La proroga al 15 maggio stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno all’immagine della PA: incostituzionale l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti assenteisti

La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 61 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016,  in materia di licenziamento disciplinare sul danno all’immagine della P.A. arrecato da indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La pronuncia della Consulta ha avuto origine dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all’art 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.
Il remittente ha ritenuto violato innanzitutto l’art. 76 della Cost. in quanto la norma introdotta dal legislatore delegato – art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 116/2016 – in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge n. 124/2015, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell’azione di responsabilità amministrativa, né tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all’immagine una valenza sanzionatoria, non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a base della delega.
La Corte dei conti ritiene violato altresì l’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli art. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 4 del Protocollo n. 7, in quanto norme interposte, per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità sanzionatoria. La previsione normativa sarebbe manifestamente irragionevole in quanto obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell’offensività in concreto della condotta posta in essere. Obietta, inoltre, che l’obbligatorietà del minimo sanzionatorio («sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia»), in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedirebbe al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, imponendo al giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria. La disposizione violerebbe pertanto i principi fondamentali e generali in materia sanzionatoria impedendo una valutazione appropriata della fattispecie concreta ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale convenzionale ed eurounitaria.

La decisione della Consulta

Sulla questione, la Corte costituzionale ha osservato che l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015.
L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.
Tale particolare disposizione di delega, come risulta dagli atti preparatori, non era presente nel testo iniziale del disegno di legge (A.S. n. 1577), ma è stata introdotta con emendamento (n. 13.500) del relatore nel corso dell’esame in Senato. Nella discussione parlamentare la questione della responsabilità amministrativa non risulta essere mai stata oggetto di trattazione.
Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.
In proposito, la Corte ha affermato più volte che, in quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La disposizione in esame, già testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti.
Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, erogazione buoni spesa esente da CIG

Con comunicato del 9 aprile 2020, il Presidente dell’ANAC, a seguito di diverse richieste pervenute, ha ritenuto opportuno segnalare che le erogazioni di cui all’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Ciò è conforme con le indicazioni fornite dall’Autorità nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui “per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi”.
Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo 18/4/2016 n. 50, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità. Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
Le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente. In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato. Per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.
Delibera ANAC 313 del 9 aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto liquidità

È stato pubblicato in G.U. n. 94 del 08-04-2020 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto liquidità, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento, composto di 44 articoli, contiene disposizioni per la ripresa economica attraverso il sostegno finanziario di imprese e professionisti, sostegno all’esportazione, per un valore pari a 400 miliardi di euro. Tra le novità contabili e fiscali, segnaliamo:

La sospensione di versamenti tributari e contributivi
L’art. 18 dispone, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti relativi a:

  • ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi INAIL.

in scadenza nel mese di aprile 2020 (relativi quindi al mese di marzo 2020) e nel mese di maggio 2020 (relativi quindi al mese di aprile 2020), qualora tali soggetti abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione come sopra indicata è possibile solamente qualora la flessione dei ricavi sia stata pari ad almeno il 50%.
I versamenti sospesi dovranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Si sottolinea come per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

La rimessione in termini per i versamenti di marzo 2020
L’art. 21 del DL dispone che si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, come noto prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza pagamento di sanzioni e interessi.

La proroga della sospensione sulle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni
L’art. 19 del DL dispone la proroga al 31 maggio 2020 della disposizione di cui all’art. 62, comma 7, del DL n. 18/2020; pertanto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18/2020) e il 31.5.2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Gli acconti Irpef, Ires e Irap
L’art. 20 del DL prevede la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che l’importo versato con il metodo previsionale in relazione agli acconti per l’anno 2020 dell’Irpef, Ires e Irap non sia inferiore all’80% della somma che sarebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione al periodo di imposta 2020.

La consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
L’art. 22 del DL prevede il rinvio del termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti al 30 aprile il termine. Inoltre, non si applicano sanzioni nell’ipotesi di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

La proroga di validità del DURF
L’art. 23 del DL prevede che i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020. La disposizione è finalizzata ad evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 26 del DL prevede che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION