Il Direttore generale dell’agenzia Dogane e monopoli (ADM) Marcello Minenna e il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) Antonio Decaro hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente, attraverso un sistema di controlli più snello, la filiera di distribuzione di mascherine, del materiale DPI e di beni mobili da utilizzare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, e per assicurare una capillare distribuzione di questi dispositivi favorendo così la massima sicurezza in questa fase di allentamento degli obblighi di distanziamento sociale e di ripresa delle attività economiche con la massima sicurezza.
ADM provvederà, in particolare, tramite proprie direttive interne, a garantire che gli ordini effettuati in base al presente protocollo siano sdoganati con le procedure più celeri a disposizione e in esenzione di IVA e dazi doganali, fornendo la necessaria assistenza amministrativa.
L’Anci promuoverà a sua volta l’applicazione di questo Protocollo tra i Comuni suoi associati, e favorirà con proprio atto interno Protocolli d’Intesa tra gli stessi Comuni con Agenzia Dogane e Monopoli e con le associazioni di categoria – tra le quali rientrano quelle di industriali, commercianti, esercenti e artigiani – al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti e cittadini di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del Covid 19.
Fonte: ANCI
Funzione pubblica, nuova direttiva ministeriale sulle regole organizzative della P.A. nella c.d. fase 2
È stata emanata dal Ministro per la Pubblica istruzione la nuova direttiva (direttiva n. 3/2020) in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.
La direttiva ribadisce che nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 del DL 18/2020, “Cura Italia”, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, ma tuttavia deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. Le pubbliche amministrazioni, nel garantire l’attività amministrativa, possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative, rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività. Le pubbliche amministrazioni dovranno, quindi essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Le amministrazioni pubbliche sono invitate a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell’utenza.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Nuovi finanziamenti ai Comuni per attuare i Patti per l’inclusione sociale
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con comunicato del 4 maggio 2020, rende noto che con Decreto Direttoriale del 30 aprile 2020 è stato approvato il primo elenco di progetti ammissibili a finanziamento ai sensi dell’Avviso 1/2019 PaIS, tra cui quelli presentati dagli Ambiti di Modena, Bari, Lecce, Cuneo e Atripalda.
L’Avviso rivolto agli Ambiti Territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON Iclusione (FSE 2014-2020) sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, in continuità con l’Avviso 3/2016 che a questo scopo aveva già destinato 486 milioni di euro. Le proposte progettuali, coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, sviluppano in particolare le seguenti azioni:
- rafforzamento dei Servizi Sociali;
- interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa;
- promozione di accordi di collaborazione in rete.
Al fine di ricevere il finanziamento previsto, ciascun Ambito Territoriale dovrà stipulare una specifica Convenzione di sovvenzione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Danno erariale per illegittimo affidamento incarico di responsabile a soggetto esterno all’ente
Sussiste danno erariale quando l’amministrazione ricorre al conferimento di incarico di responsabile ad un soggetto esterno senza avere indetto una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata, senza avere preventivamente accertato il possesso di specifiche professionalità da parte del prescelto e in mancanza di una preventiva ricognizione sulla disponibilità, o meno, di professionalità interne eventualmente utilizzabili in luogo di un incaricato esterno. È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sezione II centrale d’appello, con la sentenza 5 marzo 2020, n. 55, confermando la sentenza del giudice di prime che ha ritenuto dannosa la condotta degli amministratori che avevano espresso il loro voto favorevole sull’atto deliberativo di conferimento dell’incarico di responsabile ad un soggetto esterno. Il fatto di aver espresso voto favorevole, così partecipando in maniera determinante al perfezionamento del provvedimento amministrativo collegiale rivelatosi dannoso, rappresenta un ulteriore profilo sintomatico della colpa grave, non potendosi dubitare del concreto concorso degli amministratori al conferimento dell’incarico pur nella consapevolezza che non vi fosse stata sufficiente chiarezza sulla legalità della proposta deliberativa.
Quanto al Segretario comunale a nulla rileva, in chiave esimente della responsabilità sotto il profilo soggettivo, il parere favorevole espresso da un legale esterno. Al riguardo, ritiene il Collegio che nel contesto di un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un atto deliberativo collegiale, la posizione del segretario comunale, al quale, in base all’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, compete la funzione di garanzia e di assistenza giuridico-amministrativa verso l’organo deliberante “in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, non possa ritenersi in alcun modo surrogata sul piano causale e dell’elemento psicologico della colpa grave, dal coinvolgimento di un legale esterno e dall’acquisizione di relativo parere.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
COVID-19, i Comuni possono fare pagamenti per cassa a favore dei soggetti “deboli”
Con l’ordinanza della Protezione civile del 24 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 109 del 28-04-2020), in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è previsto che i Comuni possano effettuare pagamenti per cassa, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro, in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati ad un codice IBAN. La disposizione ha la finalità di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN o altri strumenti similari.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Il nuovo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19
Pubblichiamo il testo del DPCM del 26 aprile 2020 annunciato in conferenza stampa dal Presidente Conte, contenente misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Scuole, pubblicato il decreto che autorizza l’avvio delle procedure concorsuali
È stato pubblicato in G.U. n. 106 del 23 aprile 2020 il DPCM del 31 marzo 2020 recante “Autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad avviare le procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di venticinquemila posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”.
Ai fini delle assunzioni del personale restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
In G.U. il decreto di rinvio delle consultazioni elettorali 2020
È stato pubblicato in G.U. n. 103 del 20-04-2020 il decreto legge n. 26/2020 che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine per lo svolgimento delle elezioni è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
Infine, si stabilisce che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgeranno esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei giorni ulteriori.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Le indicazioni ANAC sull’attuazione delle misure di trasparenza nella fase emergenziale
La sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità nazionale anticorruzione con un Comunicato del Presidente, nellìottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.
La proroga al 15 maggio stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Danno all’immagine della PA: incostituzionale l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti assenteisti
La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 61 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare sul danno all’immagine della P.A. arrecato da indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La pronuncia della Consulta ha avuto origine dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all’art 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.
Il remittente ha ritenuto violato innanzitutto l’art. 76 della Cost. in quanto la norma introdotta dal legislatore delegato – art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 116/2016 – in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge n. 124/2015, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell’azione di responsabilità amministrativa, né tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all’immagine una valenza sanzionatoria, non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a base della delega.
La Corte dei conti ritiene violato altresì l’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli art. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 4 del Protocollo n. 7, in quanto norme interposte, per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità sanzionatoria. La previsione normativa sarebbe manifestamente irragionevole in quanto obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell’offensività in concreto della condotta posta in essere. Obietta, inoltre, che l’obbligatorietà del minimo sanzionatorio («sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia»), in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedirebbe al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, imponendo al giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria. La disposizione violerebbe pertanto i principi fondamentali e generali in materia sanzionatoria impedendo una valutazione appropriata della fattispecie concreta ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale convenzionale ed eurounitaria.
La decisione della Consulta
Sulla questione, la Corte costituzionale ha osservato che l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015.
L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.
Tale particolare disposizione di delega, come risulta dagli atti preparatori, non era presente nel testo iniziale del disegno di legge (A.S. n. 1577), ma è stata introdotta con emendamento (n. 13.500) del relatore nel corso dell’esame in Senato. Nella discussione parlamentare la questione della responsabilità amministrativa non risulta essere mai stata oggetto di trattazione.
Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.
In proposito, la Corte ha affermato più volte che, in quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La disposizione in esame, già testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti.
Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost.