Anac, Attestazioni obbligatorie Organismi di valutazioni

Anac ha approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (Oiv). Tali organismi sono chiamati ad attestare l’avvenuta pubblicazione; utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; e a riferire all’Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in quattro categorie: pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. L’obbligo va assolto entro il 31 maggio 2022 e, entro il 30 giugno successivo, vanno pubblicate la griglia, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi. Sul sito di Anac (vedi allegati) sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.

Terminato lo stato di emergenza per il Covid, è stato inserito quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, anche il Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all’emergenza Covid, previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno: gli adempimenti preparatori

In vista delle prossime consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 12 giugno 2022, la direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato il 27 aprile scorso una circolare, la n. 38, sui vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

Tra le indicazioni richiamate quella sulla partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, con l’invito ai comuni interessati a dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte nel termine perentorio di martedì 3 maggio 2022 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Sono richiamate, inoltre, le disposizioni relative al voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. L’elettore interessato – si legge nella circolare – deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: l´accesso agli atti della PA è legittimo se sussista un interesse diretto e non leda la privacy

“La legge 241/90 e segnatamente l’art. 22, lett. b) riconosce il diritto di accesso agli atti e documenti della pubblica amministrazione, purchè l’istante sia portatore di un interesse “diretto, concreto ed attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Lo ricordano gli esperti del servizio Anci rispondendo ad un quesito posto da un Comune in materia di edilizia. “Dato che l’interesse deve assumere tali caratteristiche – spiegano – la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endo-procedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei propri confronti. Non a caso la richiesta di accesso, come previsto dall’articolo 25, comma 2 della legge citata, deve poi essere motivata, nel senso che devono essere indicate le ragioni che spingono l’interessato a prendere visione degli atti amministrativi. In buona sostanza – proseguono nel ragionamento gli esperti – per ottenere l’ostensione degli atti e/o documenti richiesti l’interessato deve dimostrare di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Del resto la fattispecie del “controllo generalizzato” è espressamente prevista come ipotesi di esclusione del diritto d’accesso ex art. 24, comma 3, Legge 241/90”. Esclusione ribadita anche dalla giurisprudenza successiva (TAR Campania Napoli, sez. VIII, Ordinanza 18 settembre 2020 n. 3888) la quale ha affermato che “l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione”. Trattandosi poi, nel caso di specie, d’interventi edili realizzati nel territorio comunale da parte di un’impresa, gli esperti avvertono che la pubblica amministrazione – deputata a vagliare i profili di legittimazione – è tenuta, prima ancora di pronunciarsi in merito alla richiesta, a dare comunicazione dell’istanza a tutti coloro che “individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (cosiddetti “controinteressati” ex articolo 22, comma 1, lettera c, legge 241/90), i quali potrebbero eventualmente proporre opposizione motivata alla richiesta di accesso (articolo 3 Dpr 184/2006).

Edilizia scolastica e speciali poteri attribuiti ai Sindaci

L’art. 7-ter, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 22 attribuisce al Sindaco, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, la facoltà di adottare un decreto per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, riconoscendosi a tale provvedimento anche il valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento. La natura di norma speciale della previsione in questione, derivante dalle particolari esigenze legate al periodo emergenziale, impone un’interpretazione rigida della stessa, che non consente di ampliare il relativo ambito di applicazione in virtù del dichiarato intento di accelerazione delle procedure e che, per converso, richiede di circoscrivere gli straordinari poteri riconosciuti ai Sindaci nei limiti di tempo e contenuto previsti dalla legge stessa, in osservanza del principio di legalità sostanziale. Non può pertanto ritenersi che il decreto sindacale, oltre ad assumere la particolare efficacia riconosciuta espressamente dalla norma (valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), possa implicare in via automatica anche la variazione della strumentazione urbanistica, dovendosi ritenere conseguentemente che l’esercizio di tale potere straordinario sia circoscritto ai casi in cui l’adozione della variante non sia necessaria, ossia per le ipotesi di (riscontrata e dimostrata) conformità urbanistica dell’opera.
È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2556. La Sezione ha chiarito che la conformità urbanistica rappresenta presupposto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, in relazione alle quali si procede alla espropriazione. Ne consegue che l’eventuale incompatibilità con le previsioni urbanistiche, possibilmente derivante da una localizzazione dell’opera in area con destinazione non conforme, richiede la preventiva adozione di specifica variante allo strumento urbanistico in vigore. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quale fase funzionale a dare attuazione alla localizzazione dell’opera, presuppone pertanto la sussistenza della conformità urbanistica, non potendo quindi prescindersi da tale preliminare attività, ipotizzando che l’apposizione del vincolo valga anche come variante allo strumento urbanistico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità del Consigliere comunale quando vi è un giudizio pendente con il Comune

Il Ministero dell’interno, chiamato ad esprimere il proprio orientamento in merito alla contestabilità della causa di incompatibilità, di cui all’articolo 63 comma 1 n. 4 del TUEL, a causa di un contenzioso tra un consigliere e un Comune in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, ha ribadito che sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, quando vi è un giudizio pendente tra il comune e un consigliere comunale. Le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. Deve trattarsi, dunque, di una effettiva controversia giudiziaria e non di una lite potenziale o di un contrasto potenziale, o reale, di interessi. La “lite” deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte.
Pertanto, in pendenza di giudizio tra Consigliere e Comune, in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, sussiste, nei confronti dell’amministratore, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 1 n. 4 TUEL. Spetta al consiglio comunale la verifica della sussistenza di cause ostative all’espletamento del mandato elettivo, secondo la procedura di cui all’art. 69 TUEL, che garantisca il contraddittorio tra organo ed amministratore interessato, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa ostativa contestata.
Non è possibile, inoltre, sospendere il procedimento di verifica eventualmente già avviato in attesa dell’esito del contenzioso, né decidere con una convalida con riserva perché ciò vanificherebbe la ratio dell’art. 41 TUEL che richiederebbe invece la verifica della legittima costituzione dell’organo consiliare come primo adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, rideterminato in un totale di 200 unità il fabbisogno di segretari comunali

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è stata approvata la rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali, nella misura massima consentita dalle attuali disposizioni, pari a ulteriori 33 unità, che si aggiungono alle 167 già definite per un totale di 200 nuovi segretari.
La decisione è stata presa nel corso della riunione del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto.
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le nuove disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4, concernenti la possibilità, per i segretari di fascia iniziale, di assumere la titolarità in sedi fino a 5.000 abitanti, a partire dal 2022 e per tutta la durata di svolgimento del Pnrr, previa richiesta del sindaco e autorizzazione del ministero dell’Interno, per un periodo di sei mesi, prorogabile fino a dodici. Sono stati, inoltre, definiti i criteri e le modalità applicative da recepire con un decreto del ministro dell’Interno.
Infine, si è proceduto ad informare il Consiglio che nel prossimo mese di luglio, al termine degli esami finali, saranno iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali i partecipanti alla sessione ordinaria del Coa 6 destinata a 291 Segretari, ai quali si aggiungeranno a settembre gli ulteriori 221 corsisti della sessione aggiuntiva del Coa 6, per un totale di oltre 500 nuovi segretari comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno: svolgimento dei Consigli comunali in videoconferenza

Il Ministero dell’interno, con la circolare 33/2022, da il via libera alla regolamentazione delle sedute dei consigli comunali e, conseguentemente, anche delle giunte, in modalità telematica. Gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.
A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 TUEL  (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore.

 

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Spese per le consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la circolare n. 31 del 13-04-2022 indirizzata alle Prefetture, rende noto che, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento delle medesime, sia necessario che gli enti assumano i relativi impegni per le attività connesse nel limite delle assegnazioni disposte per le consultazioni referendarie dell’anno 2020, tenendo comunque conto della situazione di contemporaneità di più quesiti referendari nonché della situazione attuale di riparto delle spese rispetto alle predette consultazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità digitali per segnalare violazioni all’ANAC

Con un Comunicato del Presidente firmato il 5 aprile 2022, Anac ha introdotto nuove modalità di segnalazione di violazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione. D’ora in poi risulterà più facile l’invio attraverso il link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione compilando un modulo digitale, rinvenibile anche nella homepage del sito, cliccando sull’icona “Segnala”. A partire dal 6 giugno 2022, tale modalità digitale diventerà canale esclusivo di segnalazione all’Autorità da parte di terzi.

Il modulo consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni sull’ambito e tipologia della segnalazione, utilizzando e valorizzando le informazioni già in possesso della Banca Dati dell’Autorità. Il modulo consente, inoltre, di specificare l’area a cui è destinata la segnalazione, suddividendo tra Contratti pubblici, Anticorruzione, Conferimento di incarichi e imparzialità e Trasparenza. Al fine di agevolare la progressiva transizione verso la nuova modalità telematica di segnalazione, sino al 5 giugno 2022 resterà parallelamente in vigore la precedente modalità di segnalazione mediante i moduli cartacei reperibili sul sito istituzionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Senato al terzo mandato per i Sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti

Nella seduta del 5 aprile è stato approvato definitivamente dall’Aula del Senato, con 190 sì e 23 astensioni,  il ddl n. 2462 recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli:
– l’art.1, dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, relativo ai “delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
– l’art. 2, esclude i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, a tal fine novellando l’art.196 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). L’articolo si pone in linea con la sollecitazione avanzata da ANCI, fra l’altro anche nel documento elaborato in relazione all’audizione svolta dinnanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionale e bilancio della Camera dei deputati  volta ad introdurre “regole più semplici per i piccoli comuni”, in modo da differenziare gli adempimenti a carico degli stessi, che sovente registrano carenze di personale o non hanno personale adeguatamente formato per poter assolvere al meglio al complesso dei compiti assegnati:
– l’articolo 3, eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’articolo 3 novella pertanto l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, e dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n.56/2014, che attualmente riserva
(solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION