Conflitto d´interessi del dirigente per affidamenti alla ditta con cui collabora

Una dirigente comunale, nonché segretario generale del Comune, responsabile di affidamenti a una ditta presso cui collabora e da cui riceve compensi, nel momento in cui assegna in via diretta incarichi alla stessa società si trova in una situazione di conflitto d’interessi non dichiarato. E’ quanto afferma Anac con la nota a firma del Presidente per chiedere chiarimenti al riguardo, a seguito di un procedimento di vigilanza condotto dall’Autorità.

Secondo Anac, la dirigente avrebbe dovuto segnalare il legame con la ditta presso cui collabora, dichiarandolo al sindaco preventivamente, al fine di consentire al Comune di assumere le adeguate precauzioni. Invece, la dirigente non solo non ha comunicato i rapporti che intercorrevano con la ditta assegnataria di affidamenti da parte del Comune, e da lei gestiti, ma non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi.

La questione riguarda l’assegnazione di un progetto di formazione, affidato ad una ditta, di cui la dirigente risulta docente di alcuni corsi. La giurisprudenza afferma che il conflitto d’interesse non consiste solo nel comportamento dannoso per l’interesse generale, ma è una condizione giuridica che scaturisce anche nel caso di rischio di siffatti comportamenti. Pertanto un funzionario è tenuto sempre a dichiarare se si trova in una situazione di conflitto d’interessi rispetto ad una procedura di gara. La dichiarazione, infatti, riguarda ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Nella nota viene sottolineato che “un particolare rigore nella applicazione delle regole sul conflitto di interessi sarebbe stato auspicabile anche in ragione della numerosità dei contratti sottoscritti con la medesima società, e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta”. Inoltre, è emerso che nel Nucleo di valutazione del Comune è stato nominato membro un dipendente e socio della stessa ditta, il cui compenso è stato versato direttamente alla ditta, costituendo un ulteriore legame di collegamento, che avrebbe dovuto richiamare il Comune a maggiore prudenza e vigilanza. Nel frattempo, a seguito dell’avvio del procedimento di vigilanza di Anac, la dirigente si è dimessa dall’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti

L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci, che controllano lo stesso consorzio. È quanto ha evidenziato ANAC con delibera n. 346 del 20 luglio 2022, dichiarando la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto.

L’istruttoria dell’Autorità ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.

Anac, pertanto, ha documentato che si tratta non di incompatibilità, ma di inconferibilità. Quindi la nomina è viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio. Inoltre, l’amministratore deve restituire gli eventuali compensi percepiti da Presidente del Cda. E chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione spese per referendum ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con la circolare DAIT n. 80/2022, fornisce indicazioni operative alle Prefetture per la rendicontazione delle spese per referendum ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. I comuni dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo alle Prefetture entro e non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data
delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022, (articolo 15, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni).

La tardiva presentazione del rendiconto oltre tale termine comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza del rendiconto, dopo opportuno sollecito, determinerà da parte della Direzione Centrale l’adozione del
provvedimento coattivo di recupero dell’intero importo attribuito. Gli onorari maggiorati del 50 per cento, spettanti ai componenti delle  sezioni ospedaliere Covid e dei seggi speciali Covid ai sensi dell’articolo 3, comma 7, decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, sono a totale carico dello Stato, anche in caso di abbinamento con le elezioni amministrative e NON rientrano nelle somme assegnate e già comunicate. Pertanto, tali spese, se non distintamente indicate, andranno estrapolate dai rendiconti ricevuti ed inserite nella distinta funzione presente nell’applicativo.
Analogamente, le spese sostenute dai Comuni per le cartoline avviso per i residenti all’estero sono a totale carico dello Stato e, parimenti, andranno inserite a parte, all’interno della specifica sezione del medesimo applicativo.

Per quanto riguarda il contributo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, la circolare precisa che lo stesso non è compreso nelle somme assegnate e già
comunicate, e analogamente alle voci di spesa sopra citate, se non distintamente indicato nel rendiconto, dovrà essere estrapolato ed inserito nell’apposita funzione presente dell’applicativo a disposizione delle Prefetture.

In ultimo, viene precisato che, per un mero errore di configurazione del programma di gestione delle spese elettorali, ove sia stato inserito lo scrutatore aggiuntivo (il cosiddetto seggio volante), non sono state calcolate le maggiorazioni ad esso spettanti per la pluralità delle consultazioni. Di conseguenza, le predette maggiorazioni saranno aggiunte successivamente, in sede di pagamento. Nel caso l’ente abbia rendicontato spese complessive al di sotto del budget assegnato, sarà ammesso al rimborso l’importo comprensivo di tali maggiorazioni. Nell’opposto caso in cui l’ente abbia rendicontato spese complessive pari o al di sopra del budget assegnato, sarà corrisposta in aggiunta solamente la parte relativa alle predette mancate maggiorazioni per lo scrutatore aggiuntivo, da comunicarsi a cura di codeste Prefetture alla PEC della Direzione Centrale finanzalocale.prot@pec.interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Garante Privacy: Le PA devono fare attenzione quando pubblicano i dati on line

Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro a un Comune.

L’Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.

La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”. Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Convocazione Consiglio comunale, i chiarimenti ministeriali

Il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocarlo esclusivamente quando le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle competenze del collegio oppure su un oggetto illecito od impossibile. Sarà poi il consiglio nella sua totalità, come emerge dalla giurisprudenza sopra citata, a decidere l’ammissibilità delle questioni da trattare. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno, in riscontro ad un quesito in ordine alla convocazione del consiglio a norma degli artt. 43, comma 1, e 39, comma 2, del TUEL, sottoscritta da un quinto dei consiglieri, avente ad oggetto l’esame di una interrogazione parlamentare e relativa risposta del governo sui fatti accaduti durante una seduta del consiglio.

Il ministero osserva che, a norma dell’art. 39, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire lo stesso, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art.42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo art.42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

In definitiva, il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocare il Consiglio esclusivamente nelle ipotesi in cui le richieste stesse vertano o su un oggetto che per legge è manifestamente estraneo alle competenze del collegio, oppure su un oggetto illecito o impossibile. Sarà il consiglio nella sua totalità, come emerge dalla giurisprudenza sopra citata, a decidere l’ammissibilità delle questioni da trattare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Presidente di società pubblica di gestione dei rifiuti inconferibile con l’incarico amministratore di altra società di gestione rifiuti

L’Autorità Anticorruzione ha dichiarato l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Cda di un’azienda a partecipazione totalmente pubblica che gestisce la raccolta e gestione dei rifiuti con l’incarico di amministratore delegato di un’altra società pubblica, che svolge il medesimo compito. Pertanto il Presidente è immediatamente decaduto dall’incarico.
Il caso riguarda un importante raggruppamento di Comuni dell’Alta Toscana. Pur contestando l’ente in questione che l’incarico del presidente sarebbe stato conferito “senza deleghe gestionali”, l’Autorità ha fatto presente che i poteri attribuiti al presidente riguardavano invece poteri interpretabili come deleghe operative di grande rilevanza: acquisti, permute, transazioni, alienazioni mobiliari e immobiliari, ed altri poteri di amministrazione e gestione. Pertanto va considerato amministratore di ente privato in controllo pubblico. E la legge stabilisce l’inconferibilità di tale incarico se la medesima persona è già amministratore delegato di altra società pubblica, partecipata da altri comuni, per svolgere lo stesso ruolo. Considerando anche il fatto, che entrambi i due consorzi di raccolta e gestione dei rifiuti operano in un’area di prossimità, all’interno dello stesso territorio e della stessa regione.

Delibera n. 296 del 21 giugno 2022

 

La redazione PERK SOLUTION

In caso di sospensione del sindaco e del vicesindaco si nomina un commissario prefettizio

In presenza di provvedimento sospensivo emesso nei confronti del sindaco e del vicesindaco, entrambi interdetti alle relative funzioni, la prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del r. d. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale. È questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno nel parere del 4 luglio scorso.
La sospensione ex art. 11, comma 1, D. Lgs. n.235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le funzioni sindacali, le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco, come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.
La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare, mentre nel caso di sospensione ex art.11 comma 1 d.lgs.235/2012 la sostituzione potrebbe protrarsi per 18 mesi o più.
Pertanto, nel caso in cui lo statuto comunale regolamenti le sole ipotesi di assenza e impedimento e non anche di sospensione dall’esercizio delle funzioni del sindaco e del vice sindaco, la Prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale.

 

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ANAC: In consultazione nuovo schema di Piano Anticorruzione 2022-2024

L’ANAC ha pubblicato lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, ponendolo in consultazione pubblica, per la presentazione di osservazioni, fino al 15 settembre 2022.

Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.

Il Piano è articolato in due parti: una parte generale contenente indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e una parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Per la Parte generale sono stati elaborati i seguenti Allegati:  
Allegato n. 1) contiene una check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
Allegato n. 2) fornisce un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO.
Allegato n. 3) è dedicato al RPCT e alla struttura di supporto.
Allegato n. 4) contiene una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di comuni.

Per la Parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, gli allegati riguardano:
Allegato n. 5) “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”.
Allegato n. 6) recante un’“Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”.
Allegato n. 7) dedicata al bando tipo n. 1/2021.
Allegato n. 8) contiene check-list per gli appalti.
Allegato n. 9) contiene l’elenco degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegato n. 10) “Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019”.
Allegato n. 11) dà conto degli esiti sintetici dell’analisi dei dati tratti dalla piattaforma Anac sui PTPCT del 2021 inseriti alla data del 15 marzo 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per i vertici del Comune per omessa adozione del Piano anticorruzione

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’ANAC, nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023. Nella delibera n. 287 del 14 giugno 2022, l’Autorità rileva una serie di omissioni da parte del sindaco, della giunta comunale e del Responsabile Anticorruzione del Comune, i quali hanno addotto come giustificazione “la difficoltà di gestire la mole di lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”.

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per i vertici di un importante Comune sardo un procedimento sanzionatorio da parte di Anac L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 7000 euro ai responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno.

L’Anac ha ribadito come l’organo di indirizzo politico non possa esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Si evidenzia che il Piano – sostiene Anac- è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concessioni demaniali marittime e obbligo di gara pubblica

L’atto di sottomissione per occupazione anticipata di area demaniale marittima per posa ombrelloni, adottato senza previo espletamento di gara ad evidenza pubblica e preceduto dal rilascio di concessione per la posa ombrelloni ad uso temporaneo, del pari avvenuto in assenza di procedura di evidenza pubblica, è illegittimo in quanto contrario ai principi legislativi e giurisprudenziali di concorrenzialità. L’Amministrazione, autorizzando l’anticipata occupazione, ha di fatto consentito alla concessionaria di ottenere la concessione demaniale della spiaggia per un’intera stagione estiva, completando così il periodo oggetto della richiesta di rilascio della concessione demaniale e creando in tal modo effetti definitivi e non anticipatori della concessione demaniale. È quanto stabilito dal TAR Salerno, con sentenza, 11 aprile 2022, n. 913, che ha annullato la concessione rilasciata da un Comune per la posa ombrelloni ad uso temporaneo nel ricorso presentato dai proprietari di villette ed appartamenti ubicati in prossimità del sito oggetto della concessione, in assenza di procedura ad evidenza pubblica.

Con riferimento all’interesse a ricorrere avverso la concessione demaniale, il TAR ha evidenziato che la giurisprudenza si è già pronunziata a favore della legittimazione ad agire in capo al soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito oggetto della concessione. Al riguardo è stato infatti ritenuto applicabile, ai fini della legittimazione all’azione, lo stesso criterio di “stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche in questo caso l’interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto assetto urbanistico, territoriale ed ambientale dell’area ove è collocato un loro centro di interessi” (C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2008, n. 144, nonché T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 marzo 2008, n. 60). Sotto diversa angolazione si consideri altresì che nella specie i ricorrenti, quali proprietari o detentori di immobili prossimi all’area oggetto di concessione, sono sicuramente annoverabili tra i soggetti titolari di un interesse differenziato e qualificato – attesa la più alta probabilità che gli stessi, rispetto ad altri, possano recarsi a fini di balneazione nel tratto di spiaggia suddetto – affinché sia adeguatamente garantita la libera balneazione, rapportando quindi tale esigenza alla situazione effettiva delle persone e all’esistenza di spiagge sufficienti a soddisfare il bisogno collettivo. Pertanto la lesione della propria posizione consisterebbe, altresì, nella sottrazione di spazi destinati alla libera balneazione (ex multis Tar Lecce, sez. 1, 3/12/2009 n. 2989).

Quanto al merito il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza univoca nell’affermare che, in base al principio comunitario di concorrenzialità, le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara (Cons. Stato V, 11 giugno 2018). Pertanto, per l’affidamento del relativo contratto (attivo e non passivo) è necessario e sufficiente, in assenza di specifici autovincoli posti dalla P.A, il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”. Segnatamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, ogni procedura di evidenza pubblica volta all’adozione comparativa di provvedimenti ampliativi dev’essere sorretta da idonei criteri predeterminati di selezione delle proposte che, nella specie, sono del tutto mancati.

Conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio: in particolare, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il novellato art. 37 del cod. nav. subordinano il rilascio di concessioni demaniali marittime all’espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica (Cassazione civile, sez. II, 25/01/2021, n. 1435; si veda anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, nr. 18, in particolare al punto 17 secondo cui “L’obbligo di evidenza pubblica discende, comunque, dall’applicazione dell’art. 12 della c.d. direttiva 2006/123, che prescinde dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che “l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva” (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, C360/15 e C31/16, punto 103)”).

 

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