Inconferibilità incarico di Responsabile Lavori Pubblici/ Patrimonio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 550 del 16 novembre 2022, ha dichiarato inconferibile l’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Patrimonio affidato da un Comune ad un professionisti, in quanto lo stesso – fino al momento della nomina – ha svolto diversi incarichi professionali come direttore lavori di opere comunali a favore del Comune che l’ha nominato, specialmente nel periodo dei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico.

La nomina era avvenuta dopo che alla procedura di affidamento dell’incarico secondo le caratteristiche richieste dal Comune, aveva partecipato un solo professionista, lo stesso che aveva eseguito lavori per il Comune negli anni precedenti l’incarico, come direttore dei lavori di opere e coordinatore della sicurezza. Come rilevato nell’atto di avvio del procedimento, l’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’UTC V Settore “Lavori pubblici/patrimonio” presso il Comune potrebbe astrattamente integrare l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 d.lgs. 39/2013 rispetto ai precedenti incarichi dallo stesso svolti a favore dell’Ente nei due anni antecedenti.
L’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013 dispone che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione amministrativa.

Inconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti

L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci, che controllano lo stesso consorzio. È quanto ha evidenziato ANAC con delibera n. 346 del 20 luglio 2022, dichiarando la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto.

L’istruttoria dell’Autorità ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.

Anac, pertanto, ha documentato che si tratta non di incompatibilità, ma di inconferibilità. Quindi la nomina è viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio. Inoltre, l’amministratore deve restituire gli eventuali compensi percepiti da Presidente del Cda. E chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Presidente di società pubblica di gestione dei rifiuti inconferibile con l’incarico amministratore di altra società di gestione rifiuti

L’Autorità Anticorruzione ha dichiarato l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Cda di un’azienda a partecipazione totalmente pubblica che gestisce la raccolta e gestione dei rifiuti con l’incarico di amministratore delegato di un’altra società pubblica, che svolge il medesimo compito. Pertanto il Presidente è immediatamente decaduto dall’incarico.
Il caso riguarda un importante raggruppamento di Comuni dell’Alta Toscana. Pur contestando l’ente in questione che l’incarico del presidente sarebbe stato conferito “senza deleghe gestionali”, l’Autorità ha fatto presente che i poteri attribuiti al presidente riguardavano invece poteri interpretabili come deleghe operative di grande rilevanza: acquisti, permute, transazioni, alienazioni mobiliari e immobiliari, ed altri poteri di amministrazione e gestione. Pertanto va considerato amministratore di ente privato in controllo pubblico. E la legge stabilisce l’inconferibilità di tale incarico se la medesima persona è già amministratore delegato di altra società pubblica, partecipata da altri comuni, per svolgere lo stesso ruolo. Considerando anche il fatto, che entrambi i due consorzi di raccolta e gestione dei rifiuti operano in un’area di prossimità, all’interno dello stesso territorio e della stessa regione.

Delibera n. 296 del 21 giugno 2022

 

La redazione PERK SOLUTION