Accreditamento OIV e organismi con funzioni analoghe ai servizi dell’ANAC

Con la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, l’Autorità Anticorruzione ha approvato il Regolamento per l’accreditamento degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, ai servizi Anac. L’accreditamento è volto a migliorare i flussi informativi tra gli OIV e l’Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, ed è prerequisito per accedere all’applicativo web che dovrà essere utilizzato per la rilevazione dell’assolvimento agli obblighi di trasparenza e la produzione della conseguente attestazione, e che sarà messo a disposizione a partire dal prossimo 3 luglio 2023.

L’accreditamento viene effettuato attraverso il sistema di registrazione e profilazione utenti, secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente sul portale istituzionale dell’Autorità.

 

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Agid: Digitalizzazione e contratti pubblici: presentazione delle Regole tecniche per le piattaforme di e-procurement

L’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con ANAC e Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha recentemente pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, come previsto dall’art. 26 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023). La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, così come prevede il Piano Triennale per l’informatica nella PA, si basa sulla semplificazione e sull’innovazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese.

La digitalizzazione degli appalti pubblici è parte fondamentale di questo percorso e contribuisce a snellire e accelerare le procedure di acquisto delle amministrazioni, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli. Il documento contenente le Regole tecniche di e-procurement è il risultato dei numerosi confronti organizzati dall’Agenzia nell’ultimo anno. L’approccio aperto “open innovation” ha evidenziato, da parte degli operatori del settore, la capacità di produzione di soluzioni digitali per il procurement pubblico, favorendo inoltre l’emersione di proposte e suggerimenti volti a definire regole tecniche coerenti con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento e abilitanti, delineando inoltre le evoluzioni strategiche necessarie per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

“Abbiamo raggiunto un’importante milestone nel processo di digitalizzazione degli appalti pubblici – evidenzia il Direttore Generale di AgID, Mario Nobile – Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra con il Dipartimento della trasformazione digitale e ANAC e ai preziosi contributi pervenuti dagli operatori del settore. L’ampia partecipazione registrata durante questo percorso dimostra che abbiamo un mercato vivo e un tessuto produttivo in grado di rispondere alle esigenze del Paese, ricco di competenze, presenti prevalentemente sul territorio nazionale. Il nostro sistema di appalti è tra i più digitalizzati d’Europa ma proprio per questo è necessario aggiornare la sua regolamentazione tecnica. Quando si definiscono le regole è fondamentale avere contezza del quadro d’insieme dell’ecosistema e soprattutto delle sue evoluzioni future. Naturalmente, questo percorso non si conclude qui; AgID si impegna a supportare e accompagnare i produttori e i gestori di piattaforme nel processo di adeguamento alle regole che abbiamo definito”.

“La realizzazione del e-procurement, del passaggio completo al digitale di tutto il ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione alla sua esecuzione finale, è fondamentale per la modernizzazione del Paese e il raggiungimento di standard europei – dichiara il Presidente di Anac, Giuseppe Busìa – L’obiettivo è di semplificare e velocizzare le varie fasi del ciclo di vita dei contratti. Offrire qualità e tempestività dei dati raccolti, maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni, attuare il principio dell’unicità dell’invio (cioè, ridurre la burocrazia inutile), e garantire un monitoraggio tempestivo del mercato con la prevenzione di fenomeni distorsivi e corruttivi”.

AgID, ANAC e DTD invitano tutti gli stakeholder e i soggetti interessati a partecipare alla prima presentazione pubblica del documento, che si terrà lunedì 26 giugno alle ore 10:30 in videoconferenza. L’evento sarà anche l’occasione per spiegare quali saranno i prossimi passi nel percorso di accompagnamento e adozione delle regole tecniche. Per partecipare basta iscriversi cliccando qui (Fonte Agid).

 

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Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. On line la nuova pubblicazione del Garante

In occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, il Garante privacy lancia una nuova edizione della “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali“. La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. Proprio il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione (“accountability”), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità”), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

 

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Whistleblowing: avviate le consultazioni on line per l’adozione delle Linee guida Anac

L’ANAC ha reso disponibile la consultazione on line sullo “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, il cosiddetto whistleblowing.

Le Linee guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, che recepisce recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, visto il termine stringente per loro adozione disposta dal legislatore.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.
Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Le Linee Guida sono volte anche a fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo riguardo a tali canali. Si fa presente che, laddove possibile, i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva 2019/1937.

 

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Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. Il Ministero dell’interno, con parere del 9 giugno 2023, ricorda che ai sensi del comma 137 dell’art.1 della legge n. 56/2014 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n. 215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere “adeguatamente provata”. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell’assessore esterno al consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

 

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Diritto d’accesso dei consiglieri comunali alla documentazione posta a base di gara d’appalto

I consiglieri possono accedere agli atti del comune, se necessari all’esercizio della funzione e se non riguardino i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento, tenendo presente il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali. Il Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Prefettura ha evidenziato che è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art. 43 del TUEL, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale”.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8667/2022 – sentenza n. 4792/2021) ha precisato che l’esercizio del potere di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL è finalizzato “all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art. 42. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, c.1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo.

Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale non è, dunque, incondizionato. Il diritto di accesso è sottoposto, infatti, alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali. Nell’ambito del codice dei contratti, il diritto di accesso prevede che i consiglieri comunali mantengano una posizione differenziata in ossequio proprio al riconosciuto ruolo di controllo e di garanzia. L’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara.

I consiglieri comunali, proprio in virtù dell’articolo 43 del TUEL, possano accedere ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l’esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza e che il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici comunali “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato” è ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 23 e segg. della legge n. 241/1990 e dall’articolo 10 del TUEL. La garanzia della riservatezza dei terzi è assicurata dall’articolo 43  il quale stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

 

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Dipartimento per la trasformazione digitale: la banca dati ANPR apre agli uffici comunali

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) apre agli uffici comunali. Con la pubblicazione delle Linee Guida del Ministero dell’Interno (circolare n. 73/2023), l’accesso ai dati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sarà possibile non solo per gli uffici anagrafici, ma verrà esteso a tutti gli uffici dei Comuni.

Dallo Sportello Unico delle Attività Produttive alla Scuola, dai Servizi socio sanitari ai Tributi, fino agli uffici della Polizia locale: da oggi le strutture comunali, in relazione alle funzioni istituzionali esercitate, potranno consultare direttamente i servizi, chiamati tecnicamente e-service, messi a disposizione da ANPR e raggruppabili in quattro categorie: notifiche, comunicazioni, verifiche e accertamenti.

I Comuni potranno avere accesso ai dati ANPR aderendo alla PDND, la Piattaforma, realizzata e gestita da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abilita lo scambio dati fra le amministrazioni, con l’obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA. Una volta aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le Amministrazioni dovranno sviluppare delle interfacce applicative (le cosiddette API, application programming interface) per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida fornite dal Ministero dell’Interno.

 

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Nessun diritto per il consigliere comunale di partecipare alla conferenza dei servizi

Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi ex art.14 e seguenti della L.241/1990, in quanto prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in materia di partecipazione alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare, è stato chiesto se per i consiglieri comunali, che abbiano manifestato la volontà di essere invitati alla conferenza dei servizi convocata per dare corso all’iter di realizzazione di un centro commerciale, sussista il diritto di partecipazione. I consiglieri comunali richiedenti ritengono che ben potrebbero presenziare alle conferenze dei servizi, in quanto rappresentanti degli interessi diffusi della cittadinanza in base al mandato ricevuto dagli elettori.

I tecnici del Ministero ricordano che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1 della legge n. 241/1990, la partecipazione ai lavori di tale organismo è demandata ai soggetti che hanno competenza istituzionale, prevista dalle norme, in ordine alla definizione della questione posta in esame. I consiglieri comunali oltre ad esercitare, nell’ambito consiliare, le competenze previste dall’articolo 42 del d.lgs. n.267/2000, con la possibilità di esprimersi in seno al consiglio comunale in merito allo strumento di pianificazione urbanistica, hanno facoltà di promuovere atti di sindacato ispettivo come previsti dall’articolo 43, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n.267/2000.

In merito, il TAR Lazio con sentenza n.9324 del 7/7/2022 ha ribadito il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez.II, con sentenza 8 luglio 2019, n.4734. L’Alto Consesso nel caso esaminato aveva precisato che “… la partecipazione al procedimento e alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare”. Ne consegue, pertanto, che non sussista un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle conferenze dei servizi.

 

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Enti locali: indagine del Garante Privacy sui Responsabili protezione dati. Riscontrate diverse violazioni nella comunicazione dei dati di contatto

Il Garante privacy ha avviato un’indagine nei confronti di grandi enti locali per verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD, o Data protection officer, DPO, nell’accezione inglese). Questa attività di controllo interessa enti di grandi dimensioni che effettuano trattamenti di dati personali rilevanti per qualità e quantità ed è volta all’adozione di specifici interventi.

Il Garante ha avviato, nei confronti di alcuni di questi enti inadempienti, appositi procedimenti volti all’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori. In futuro le stesse verifiche potranno essere estese anche agli enti locali più piccoli e ad altri soggetti pubblici.

Per essere in linea con il Regolamento Ue, il Garante ricorda che quando il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti pubblici (ad es. amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, CCIAA, aziende del Servizio sanitario nazionale etc.), ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni, i titolari e i responsabili del trattamento sono obbligati a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante privacy, attraverso l’apposita procedura online messa a disposizione dall’Autorità al seguente link: https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/

Questa disposizione mira a garantire che l’Autorità possa contattare il RPD in modo facile e diretto, dato che tra i suoi compiti c’è anche quello di fungere da punto di riferimento fra il soggetto pubblico e l’Autorità stessa.

 

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ANAC: Polizia locale, serve la rotazione del personale

Con la delibera Anac n. 181 del 3 maggio 2023 con cui l’Autorità ha adottato un atto di constatazione del mancato adeguamento del comune alla raccomandazione inviata a ottobre 2022, concernente la misura anticorruzione della rotazione del personale della Polizia Locale, e ai vertici della polizia urbana.

La misura obbligatoria della rotazione nei confronti degli addetti al Corpo di Polizia Locale, impiegati dal 2013, non è stata applicata dal Comune, in violazione delle disposizioni contenute nella legge Severino e delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione. L’Anac aveva sollecitato l’ente anche ad integrare il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, recependo le indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione 2019 in riferimento alla misura della rotazione del personale, con particolare riguardo al Corpo di Polizia Locale.

 

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