L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su una procedura di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ribadendo ancora una volta come la corretta impostazione della documentazione di gara rappresenti un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’intero affidamento.
Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, il Consiglio dell’ANAC ha infatti accertato la presenza di gravi vizi nella lex specialis relativa alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di un Comune.
L’intervento dell’Autorità trae origine da un esposto che segnalava presunte irregolarità nella procedura. L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di parte delle criticità evidenziate, facendo emergere violazioni della disciplina di gara tali da integrare la fattispecie della “grave violazione” prevista dall’art. 6, comma 2, lettera i), del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 268/2023.
Proprio la qualificazione delle irregolarità come “gravi violazioni” ha indotto l’Autorità ad adottare una delle misure più incisive previste dal proprio ordinamento di vigilanza. ANAC ha infatti formalmente richiesto all’amministrazione comunale di procedere all’annullamento dell’intera procedura, comprendendo non soltanto il bando e il disciplinare, ma anche tutti gli atti successivamente adottati in attuazione della gara.
L’Autorità non si limita però a censurare i vizi ritenuti più gravi. Nella delibera invita il Comune, in occasione della futura riedizione della procedura, a riesaminare complessivamente tutta la documentazione di gara, tenendo conto anche delle ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria, pur non riconducibili alla fattispecie della grave violazione.
Particolarmente significativo è il richiamo ai poteri attribuiti all’ANAC dall’ordinamento. Il Comune dovrà infatti comunicare entro venti giorni le determinazioni assunte in conformità alla richiesta dell’Autorità. In caso contrario, ANAC potrà esercitare il proprio potere di impugnazione degli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, rafforzando così il proprio ruolo di garante della legalità e della corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici.






