Commissione Arconet: Canone patrimoniale e aggiornamento piano dei conti, scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG

Nella seduta dello scorso 27 maggio 2026, la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di adeguamento del piano dei conti integrato alla sentenza della Corte suprema di Cassazione – sezioni unite civile del 16 dicembre 2025, riguardante il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019. La sentenza ha definito il principio di diritto secondo il quale il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “ha, in ogni caso, natura tributaria”.

Gli aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011:
a) riguardano anche il comparto delle Regioni e delle Province autonome, in quanto, nei bilanci gestionali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle due Province autonome sono presenti capitoli di entrata riguardanti il “Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”;
b) decorreranno necessariamente dall’esercizio 2027, in quanto, alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale saranno già state registrate nel titolo terzo delle entrate e risulterebbe estremamente complesso e oneroso chiedere agli enti di modificare le registrazioni già effettuate.

La proposta di aggiornamento del piano dei conti integrato, prevede l’inserimento:
a) tra le entrate tributarie del modulo finanziario, di appositi codici gestionali per le entrate riguardanti il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
b) tra i “proventi da imposte, tasse e proventi assimilati” del modulo economico, di appositi codici per i proventi derivanti dal “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e dal “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
c) tra i “crediti da tributi” del modulo patrimoniale, di appositi codici per i “Crediti da riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria” e i “Crediti da riscossione Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato al mercato”.

La Commissione ha esaminato, inoltre, l’aggiornamento scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali. La scheda rappresenta una
mera ricognizione della disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e del PEG.

Rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: termine prorogato al 3 luglio 2026

Per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2024, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, è stata prorogata al 3 luglio 2026.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 10 marzo relativo all’avvio della rilevazione.

Corte dei Conti: obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici

Con deliberazione n. 215/2026 la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del nuovo comma 4-bis dell’art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, introdotto dalla legge 7 aprile 2026, n. 53, nota come legge “Palestre aperte”.

Il Comune istante ha evidenziato come il proprio regolamento, adottato nel 2016, preveda che l’ente continui a sostenere direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre, la pulizia degli impianti, le spese per acqua calda, energia elettrica e riscaldamento. Gli utilizzatori versano invece un corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie approvate dalla Giunta comunale. Tuttavia, tali tariffe non risultano sufficienti a coprire integralmente i costi sostenuti dall’ente, soprattutto con riferimento alle attività di pulizia. Da qui il dubbio interpretativo: se il nuovo obbligo posto a carico dei concessionari impone necessariamente una gestione diretta delle attività di pulizia e manutenzione oppure può essere assolto anche mediante il pagamento di un corrispettivo economico al Comune.

La Sezione ha evidenziato che gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, per gli utilizzi al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie.

La concessione dell’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della L. 7 aprile 2026, n. 53”.

In house e incentivi fotovoltaici: non è incostituzionale il diverso trattamento rispetto agli enti locali

Con la sentenza numero 103/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda, aventi ad oggetto l’articolo 22-bis del decreto-legge numero 133 del 2014, come convertito, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’articolo 26 del decreto-legge numero 91 del 2014, come convertito.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; ancora, la norma sarebbe viziata da irragionevolezza intrinseca, poiché l’interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello dell’in house per l’erogazione del servizio. La previsione di un trattamento deteriore per le società in house finirebbe, inoltre, per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente per l’ente locale, in violazione del principio di buon andamento.

La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, ha affermato tuttavia, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali. Ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore, comunque tenuto all’osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nel settore dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società in house, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta.

Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di buon andamento, la Corte ha escluso che la disposizione censurata possa condizionare, scoraggiandola, l’originaria decisione dell’ente locale di avvalersi di tale modello gestionale, incidendo semmai sul successivo svolgimento dell’attività da parte della società in house; attività che, però, non può pretendersi rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.

Bando Cultura Missione Comune 2026, termine di partecipazione entro il 30 settembre 2026

È stato pubblicato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Cultura il Bando “Cultura Missione Comune 2026”, l’iniziativa dedicata agli Enti Territoriali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Cultura Missione Comune 2026 si integra, inoltre, con gli altri strumenti di sostegno agli investimenti disponibili per gli Enti territoriali, tra cui i bandi regionali, i contributi per investimenti e le opere pubbliche destinate allo sviluppo del patrimonio culturale.

Attiva fino al 30 settembre, l’iniziativa consente agli Enti territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con integrale abbattimento del tasso d’interesse per finanziamenti fino a 10 anni. È prevista inoltre la possibilità di estendere la durata del piano di rimborso fino a 25 anni, favorendo la sostenibilità economico-finanziaria anche degli interventi di maggiore dimensione.

Gli importi massimi finanziabili sono definiti in funzione della tipologia e della dimensione dell’ente beneficiario: fino a 2 milioni di euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a 4 milioni di euro per i Comuni di medie dimensioni, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata e fino a 6 milioni di euro per Comuni capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Rottamazione quinquies, prorogato al 31 luglio il termine per l’adesione dei Comuni

Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.
La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall’Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.
Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
La proroga produce effetti anche sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027. Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026. La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 “L’adesione alla rottamazione quinquies. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l’iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all’agente della riscossione (fonte Anci)

Gemellaggi tra enti locali: la Corte dei conti conferma la natura di spese di rappresentanza

Con deliberazione n. 77/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, conferma che le attività di gemellaggio tra amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nell’ambito delle relazioni pubbliche e delle spese di rappresentanza. Tale qualificazione trova fondamento nella funzione stessa del gemellaggio, che costituisce uno strumento attraverso il quale l’ente locale sviluppa rapporti istituzionali con altre amministrazioni, promuove il proprio territorio e rafforza la propria immagine all’esterno.

Secondo la Corte, il concetto di relazioni pubbliche deve essere interpretato in senso ampio e comprende tutte le forme di collaborazione, scambio e iniziativa congiunta tra soggetti pubblici. I gemellaggi rappresentano pertanto una manifestazione tipica di attività istituzionale orientata alla cura delle relazioni esterne dell’ente e alla valorizzazione del suo ruolo all’interno della comunità nazionale e internazionale.

La giurisprudenza ha ammonito sul fatto che «le spese sostenute per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate:

  • dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  • dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
  • dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
  • dalla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata;
  • dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (cfr. deliberazione Lombardia n. 19/2016/VSG)» (Sez. Lombardia, n. 6/2021; nello stesso senso, Sez. Marche, n. 56/2015).

Nello specifico è stato osservato che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Tale qualificazione finalistica comporta l’esclusione delle spese per l’esercizio di funzioni istituzionali, rientranti nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente, quale modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati. Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

La Corte ribadisce che le spese di rappresentanza, pur essendo ammissibili, non costituiscono spese necessarie e devono pertanto essere considerate recessive rispetto alle altre esigenze dell’ente. Ne deriva l’obbligo di rispettare rigorosamente i criteri di sobrietà, congruità ed economicità, sia con riferimento al singolo evento finanziato sia in relazione alle dimensioni complessive del bilancio comunale. Secondo la Corte, la preventiva individuazione di criteri generali e astratti consente di limitare la discrezionalità degli organi politici, garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare uniformità di comportamento nella gestione di una tipologia di spesa particolarmente sensibile.

Il regolamento dovrebbe disciplinare in modo puntuale la definizione di spesa di rappresentanza, le tipologie di spese ammissibili, i soggetti competenti ad autorizzarle, le modalità di imputazione contabile e le procedure di rendicontazione. Una regolamentazione preventiva rappresenta infatti una concreta applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

 

Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione trasferimenti vincolati destinati alla realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali

Con la FAQ 24 la Ragioneria Generale dello Stato si sofferma sul trattamento contabile dei contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di altre immobilizzazioni materiali e, soprattutto, il momento in cui tali risorse devono essere rilevate come provento secondo i principi ITAS. I contributi agli investimenti non seguono il ciclo di vita dell’opera finanziata, ma il ciclo di adempimento delle condizioni che ne disciplinano l’erogazione.

L’ITAS 9, paragrafo 31, stabilisce che si rileva una passività (e non un provento) quando le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:

a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte dell’amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

Nel caso dei trasferimenti vincolati (c.d. contributi a rendicontazione) destinati alla realizzazione di opere, siamo proprio nell’ambito della lettera b): il trasferimento è subordinato alla realizzazione dell’opera (adempimento di una prestazione). Pertanto, finché l’opera non è completata e correttamente rendicontata, permane una passività.

Momento di cancellazione della passività e rilevazione del provento

L’ITAS 9, paragrafo 32, dispone:

“Successivamente alla rilevazione iniziale, quando l’amministrazione adempie, in tutto o in parte, alla condizione relativa alle risorse trasferite, riduce corrispondentemente il valore contabile della passività, rilevando e iscrivendo nel conto economico un provento da trasferimenti di ammontare pari a tale riduzione.”

Le Linee Guida ITAS 9 (Esempio 18) affrontano esplicitamente il caso di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile, con condizione che prevede la restituzione delle somme in caso di mancato completamento dell’opera. In quell’esempio, si afferma testualmente:

“Essendo prevista una condizione fino al completamento dell’opera, durante tutta la fase di costruzione non si rileverà alcun provento ma solamente una passività. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento.”

L’esempio chiarisce che la riduzione della passività e la rilevazione del provento avvengono al termine dell’opera, non ai singoli stati di avanzamento (SAL), perché i SAL non liberano dalla condizione.

Punto fondamentale il momento rilevante non è l’accettazione formale della rendicontazione da parte dell’ente erogatore, bensì la trasmissione della corretta rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. Le Linee Guida ITAS 9 (pagina 15, con riferimento all’Esempio 11 e seguenti) chiariscono che:

“Il momento rilevante per la rilevazione del provento è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), e non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante. Quest’ultima – o l’eventuale mancata accettazione, totale o parziale – è qualificata come evento successivo.”

Pertanto:

La passività si cancella (e il provento si rileva) quando l’ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta che dimostra l’adempimento della condizione (completamento dell’opera).
L’accettazione formale successiva non fa venire meno quanto già rilevato; semmai, una eventuale contestazione genera una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si manifesta.

Il problema del disallineamento temporale con l’ammortamento

La domanda 2 evidenzia un potenziale disallineamento:

Il provento da trasferimento viene rilevato integralmente nell’esercizio in cui l’opera è completata e rendicontata (e quindi la passività viene cancellata).
L’ammortamento dell’opera, ai sensi dell’ITAS 4, inizia quando l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso (ITAS 4, par. 52), che tipicamente coincide con il collaudo e l’entrata in funzione, spesso nello stesso esercizio o in quello successivo.
Negli esercizi successivi, si rileveranno solo gli ammortamenti (costi) senza una corrispondente quota di provento, creando un disallineamento nella rappresentazione economica.
La risposta degli ITAS è chiara: il provento va rilevato integralmente nell’esercizio in cui viene meno la passività (completamento e corretta rendicontazione), senza alcuna forma di imputazione progressiva lungo la vita utile.

Perché? L’ITAS 9 non prevede alcun meccanismo di “risconto passivo” o di ripartizione del provento da trasferimento in funzione dell’ammortamento del bene finanziato. Al contrario, l’ITAS 9 distingue nettamente tra:

Trasferimenti con condizioni (obbligo di fare/realizzare): il provento si rileva quando la condizione è adempiuta (completamento dell’opera), indipendentemente dalla futura vita utile del bene.
Trasferimenti con limiti e restrizioni (senza obbligo di restituzione): il provento si rileva al sorgere del diritto, senza passività.
L’Esempio 19 delle Linee Guida ITAS 9 rappresenta un caso particolare in cui la condizione non è solo la realizzazione dell’opera, ma anche il mantenimento in funzione per un certo periodo. In quel caso, il provento viene rilevato progressivamente lungo il periodo di gestione (es. 10 anni), perché la condizione (obbligo di mantenere in funzione) si adempie annualmente. Tuttavia, questo avviene solo se l’atto di assegnazione prevede espressamente che la restituzione delle somme sia legata anche all’obbligo di gestione pluriennale.

Nel caso standard di contributo per la realizzazione di un’opera (senza obbligo di gestione futura), la condizione si esaurisce con il completamento dell’opera. Pertanto, il provento è interamente di competenza dell’esercizio in cui l’opera è completata e correttamente rendicontata.

Non è ammissibile (né tantomeno richiesto) un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento mediante imputazione progressiva. Gli ITAS non contengono alcuna disposizione in tal senso.

Informativa in nota integrativa

Qualora si ritenga che il disallineamento temporale tra provento (rilevato tutto nell’esercizio di completamento) e ammortamenti (rilevati negli esercizi successivi) possa influenzare la comprensione del bilancio, l’ente beneficiario deve fornire adeguata informativa in nota integrativa, ai sensi:

ITAS 9, paragrafo 59, lettera b), punto iii: l’amministrazione indica l’importo dei trasferimenti, distinguendo, laddove l’informazione sia rilevante, gli importi delle principali classi individuate per destinazione e provenienza delle risorse, nonché per tipologia di condizioni sulle risorse trasferite.
Quadro Concettuale, paragrafo 5.8: la nota integrativa contiene informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori.
Informativa suggerita (da adattare al caso concreto):

“Nell’esercizio [anno], l’ente ha rilevato un provento da trasferimento di € [importo] a seguito del completamento dell’opera [denominazione] e della trasmissione della rendicontazione all’ente erogatore. L’opera, entrata in funzione nel medesimo esercizio, è stata iscritta tra le immobilizzazioni materiali per un valore di € [importo] e sarà ammortizzata lungo la sua vita utile stimata di [anni] anni. Ne consegue che negli esercizi successivi il conto economico rifletterà i soli ammortamenti dell’opera, senza una corrispondente quota di provento, in quanto il provento è stato già integralmente rilevato nell’esercizio di completamento dell’opera, in conformità con quanto previsto dall’ITAS 9 per i trasferimenti con condizioni (adempimento della prestazione).”

Inoltre, l’ente può presentare, nella nota integrativa o in un documento allegato, un prospetto di riconciliazione tra il provento rilevato e gli ammortamenti previsti negli esercizi successivi, per dare conto agli utilizzatori del bilancio dell’effetto complessivo dell’operazione.

Aziende speciali e compensi agli amministratori: quando opera il divieto di gratuità

Con la deliberazione n. 76/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere compensi agli amministratori di aziende speciali e consorzi che ricevono risorse pubbliche. La questione nasce da una richiesta di parere formulata da un Comune in relazione al Consorzio, organizzato nella forma dell’azienda speciale consortile. L’ente locale chiedeva se il divieto di corrispondere indennità ai componenti degli organi collegiali dovesse continuare ad applicarsi anche quando le risorse ricevute dal consorzio non assumono la forma di contributi a fondo perduto ma derivano da rapporti convenzionali e da attività svolte nell’interesse degli enti consorziati.

Il dubbio interpretativo trae origine dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie del 2019, che aveva escluso dal concetto di “contributo” sia i conferimenti iniziali destinati a costituire il fondo di dotazione dell’azienda speciale sia i corrispettivi percepiti nell’ambito di veri e propri rapporti sinallagmatici, caratterizzati da specifiche prestazioni rese in favore dell’ente pubblico.

Secondo il Comune istante i trasferimenti effettuati dagli enti aderenti al consorzio possono essere assimilati a corrispettivi per servizi e che, pertanto, il Consorzio possa considerarsi escluso dall’ambito applicativo del regime di gratuità previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Secondo la Sezione, i corrispettivi contrattuali che, ove versati da enti pubblici, non comportano l’integrazione della fattispecie soggetta al divieto di cui all’articolo 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, sono unicamente quelli corrisposti nell’ambito di rapporti sinallagmatici, a fronte di prestazioni specifiche e puntuali, di volta in volta pattuite, a favore dell’ente territoriale interessato. I contributi consortili di funzionamento, anche quando previsti su base convenzionale, non sono assimilabili a corrispettivi contrattuali per servizi svolti, in quanto il trasferimento di funzioni di rilievo o interesse pubblico, da parte di enti territoriali, in capo a un soggetto consortile, si accompagna necessariamente all’erogazione di forme di sostegno economico-finanziario che consentano a quest’ultimo di esercitare efficacemente le funzioni e i compiti conferitigli.

Il tenore letterale della norma, che vieta di corrispondere indennità di carica ai titolari di organi amministrativi di enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ha portata generale ed estensiva, in quanto la parola “comunque”, fa riferimento alla generalità di fonti e titoli, e riguarda contributi versati a qualsiasi titolo e senza soglie quantitative di rilevanza. Rispetto a tale dicitura generale, le eccezioni sono state introdotte solamente per via legislativa, e con disposizioni tassative e di stretta interpretazione.

Fase Pilota Accrual: Gestione beni immobili di proprietà della Provincia ma controllati da altro ente

Con la FAQ n. 25 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia.

Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi. La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una minusvalenza, come illustrato nell’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

Parallelamente, la ASL diviene il soggetto che esercita il controllo economico del bene e, pertanto, è tenuta ad iscrivere l’immobile nel proprio Stato patrimoniale. L’azienda sanitaria dovrà fornire adeguata informativa nella nota integrativa e registrare il cespite nel proprio inventario come bene di terzi ricevuto in uso gratuito.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sostenute successivamente dalla Provincia, il chiarimento esclude in modo netto qualsiasi possibilità di capitalizzazione da parte dell’ente proprietario. Sebbene l’ITAS 4 preveda che i costi di manutenzione straordinaria incrementino il valore dell’immobilizzazione materiale cui si riferiscono, tale regola presuppone che il bene sia iscritto nello Stato patrimoniale del soggetto che sostiene la spesa. Nel caso in esame tale presupposto viene meno, poiché la Provincia ha già eliminato il cespite dai propri attivi patrimoniali.

Le spese straordinarie sostenute dalla Provincia non possono essere considerate investimenti e devono essere trattate come costi dell’esercizio, con integrale imputazione al conto economico. Solo nel caso in cui esista una convenzione che imponga alla ASL il rimborso delle somme anticipate, la Provincia potrà rilevare un credito nei confronti dell’azienda sanitaria. In assenza di tale obbligo di restituzione, l’intervento manutentivo assume la natura di un onere corrente.

La posizione della ASL è specularmente opposta. Essendo il soggetto che controlla il bene, l’azienda sanitaria deve applicare integralmente le regole dell’ITAS 4 relative alle immobilizzazioni materiali. Le manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile, indipendentemente da chi abbia sostenuto materialmente il pagamento, determinano un incremento del valore del cespite iscritto nello Stato patrimoniale della ASL. Il principio contabile, infatti, non collega la capitalizzazione al soggetto che finanzia l’intervento, ma al soggetto che controlla il bene e beneficia dell’incremento di utilità economica o di capacità di servizio derivante dall’intervento stesso.

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere: Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.

Se l’intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.

Quanto all’ammortamento, l’ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: “Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l’incremento del valore di un’immobilizzazione materiale, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile.”

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

Sintesi dei ruoli:

  • Provincia: la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d’esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
  • ASL: poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l’ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.